Gazzetta Ufficiale n.126 del 31 maggio 2016 il Decreto Legislativo n.92/ 2016 è entrato in vigore il 31 maggio c.a.Confermati i magistrati onorari di pace dal 1 giugno 2016

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All’alba della magistratura onoraria di pace con serenità e soddisfazione come Unità Democratica Giudici di Pace Onorari pubblichiamo il testo integrale del Decreto Legislativo n.92/ 2016 che è entrato in vigore il 31 maggio u.s. e rassicuriamo la categoria che sono confermati i magistrati onorari di pace dal 1 giugno 2016 fino al completamento della procedura della loro conferma quadriennale ,che inizierà tra uno o due mesi e si dovrà completare entro 24 mesi.Nel mese di luglio saranno indette le elezioni dei rappresentanti dei gdp-got e dei vpo nei Consigli Giudiziari.
Sanate le scadenze delle proroghe precedenti vi è ora da difendere le posizioni dei 68-72 enni giudici onorari che dovrebbero, ai sensi dell’art. 18 bis della Legge n.132/2015 ,non espressamente abrogato dal D.Lgsvo n.92/2016, che ha abrogato o modificato altre norme precedenti, per cui ,come ha già interpretato il Consiglio di Stato in una sentenza ad hoc, una legge che ha abrogato o modificato espressamente altre norme non può ritenersi che abbia abrogato tacitamente altre norme come nel caso in esame è accaduto con l’art.1 comma 2 del D.Lgsvo n.92/16 ,laddove pur dovendolo fare non ha abrogato espressamente e neppure tacitamente l’art. 18 bis della Legge n.132/2015 con il quale articolo i magistrati onorari di pace che compiano almeno 70 anni nell’anno 2016 cesseranno dall’incarico il 31/12/2016 e non il 31 maggio 2016, come qualcuno vorrebbe restrittivamente interpretare ,costringendo gli interessati ad un eventuale e vittorioso contenzioso .
(Il link sottostante va alla G.U.integrale che alle pagine 32-38 riporta il D.Lgsvo n.92/16 mentre pubblichiamo il solo D.Lgsvo predetto sempre nella pagina “more”)
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DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2016, n. 92

Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i
magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell’incarico dei
giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice
procuratori onorari in servizio. (16G00104)

(GU n.126 del 31-5-2016)

Vigente al: 31-5-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante disposizioni di
delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria
e altre disposizioni sui giudici di pace;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, in particolare l’articolo
1, commi 610 e 613;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35;
Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Ritenuto che il tempestivo esercizio della delega consente, con
l’attuazione anche parziale del regime transitorio di cui
all’articolo 2, comma 17, della legge 28 aprile 2016, n. 57, il
mantenimento in servizio senza soluzione di continuita’ e previo
giudizio di conferma, dei giudici di pace, dei giudici onorari di
tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, attesa l’imminente scadenza
del periodo di proroga di cui all’articolo 1, commi 610 e 613, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 16 maggio 2016;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 31 maggio 2016;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Primo mandato dei magistrati onorari in servizio

1. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice
procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto possono essere confermati nell’incarico, per un
primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo
quanto disposto dall’articolo 2.
2. L’incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo
anno di eta’.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio
della funzione legislativa non puo’ essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L’articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
Si riporta il testo dell’articolo 1, commi 610 e 613,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
legge di stabilita’ 2016):
“610. I giudici onorari di tribunale e i vice
procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre
2015 e per i quali non e’ consentita un’ulteriore conferma
a norma dell’articolo 42-quinquies, primo comma,
dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, nonche’ i giudici di pace il cui
mandato scade entro il 31 maggio 2016 e per i quali non e’
consentita un’ulteriore conferma a norma dell’articolo 7,
comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell’esercizio
delle rispettive funzioni a far data dal 1º gennaio 2016
fino alla riforma organica della magistratura onoraria e,
comunque, non oltre il 31 maggio 2016.”
“613. All’articolo 245, comma 1, del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre
il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «non
oltre il 31 maggio 2016».”.
Il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25
(Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di
cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a
norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25
luglio 2005, n. 150), e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 febbraio 2006, n. 28, S.O.
Il decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35
(Coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni
del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei
consigli giudiziari, a norma dell’articolo 7, comma 1,
della legge 30 luglio 2007, n. 111), e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56.
Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
febbraio 1941, n. 28.
Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 17, della
legge 28 aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per la
riforma organica della magistratura onoraria e altre
disposizioni sui giudici di pace):
“Art. 2. Principi e criteri direttivi.
(Omissis).
17. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera r), il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) regolare la durata dell’incarico dei magistrati
onorari in servizio alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti
legislativi emanati in attuazione della delega di cui
all’articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:
1) prevedere che la conferma dei magistrati onorari di
cui al presente comma sia disposta dal Ministro della
giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore
della magistratura, sulla base del giudizio di idoneita’
formulato, secondo i criteri di cui al comma 7, lettera b),
dalla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui
alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 1, dopo aver
acquisito i pareri dei presidenti di tribunale o dei
procuratori della Repubblica, nonche’ dei consigli
dell’ordine degli avvocati nei cui circondari il magistrato
onorario ha esercitato le sue funzioni;
2) prevedere che i magistrati onorari in servizio alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero
dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione
della delega di cui all’articolo 1 possano essere
confermati nell’incarico per quattro mandati ciascuno di
durata quadriennale, prevedendo che nel corso del quarto
mandato i giudici onorari possano svolgere i compiti
inerenti all’ufficio per il processo e i vice procuratori
onorari possano svolgere esclusivamente i compiti di cui al
comma 6, lettera b), numero 1); prevedere che quando il
Consiglio superiore della magistratura, in sede di
deliberazione per la conferma dell’incarico, riconosca
l’esistenza di specifiche esigenze di servizio
relativamente all’ufficio per il quale la domanda di
conferma e’ proposta, nel corso del quarto mandato il
magistrato onorario possa essere destinato anche
all’esercizio di funzioni giudiziarie. Dall’attuazione del
presente numero non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica;
3) prevedere che quanto previsto al numero 2) del
presente comma si applichi anche ai magistrati onorari che
hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di eta’ alla
scadenza di tre quadrienni, i quali possono essere, a norma
di quanto previsto dal predetto numero 2), confermati sino
al raggiungimento del limite massimo di eta’ di cui al
numero 4);
4) prevedere che, in ogni caso, l’incarico di
magistrato onorario cessi con il raggiungimento del
sessantottesimo anno di eta’;
b) individuare e regolamentare le funzioni e i compiti
che possono essere svolti dai giudici onorari in servizio
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in
attuazione della delega di cui all’articolo 1, sulla base
dei seguenti criteri:
1) prevedere che i giudici onorari di tribunale
confluiscano nell’ufficio del giudice di pace, a decorrere
dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti
legislativi emanati in attuazione della delega di cui
all’articolo 1;
2) prevedere che il presidente del tribunale possa,
fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di
cui al numero 1), inserire nell’ufficio per il processo i
giudici onorari di tribunale e, a domanda, i giudici di
pace;
3) prevedere che, fino alla scadenza del quarto anno
successivo alla data di cui al numero 1), il presidente del
tribunale possa assegnare, anche fuori dei casi previsti
dal comma 5, lettera b), e nel rispetto delle deliberazioni
del Consiglio superiore della magistratura, la trattazione
di nuovi procedimenti civili e penali di competenza del
tribunale esclusivamente ai giudici onorari di tribunale;
4) prevedere che il presidente del tribunale, fino alla
scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al
numero 1), assegni la trattazione di nuovi procedimenti
civili e penali di competenza dell’ufficio del giudice di
pace esclusivamente ai giudici di pace in servizio;
prevedere che la disposizione di cui al presente numero si
applichi anche ai giudici di pace che hanno proposto
domanda ai sensi del numero 2);
5) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione
vigente alla data di cui al numero 1) per la liquidazione
delle indennita’ spettanti ai giudici di pace e ai giudici
onorari di tribunale continuino ad applicarsi fino alla
scadenza del quarto anno successivo alla medesima data;
c) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione
vigente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi
emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1
per la liquidazione delle indennita’ spettanti ai vice
procuratori onorari continuino ad applicarsi per i primi
quattro anni dalla predetta data;
d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in
attuazione della delega di cui all’articolo 1 siano
regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data;
e) prevedere che per i fatti commessi anteriormente
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in
attuazione della delega di cui all’articolo 1 continuino ad
applicarsi, se piu’ favorevoli, le disposizioni in materia
di illeciti disciplinari vigenti alla predetta data.
18. (Omissis).”.

Art. 2

Procedura di conferma

1. La domanda di conferma e’ presentata, a pena di
inammissibilita’, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, al capo dell’ufficio giudiziario per il quale la
conferma e’ richiesta. Relativamente all’ufficio del giudice di pace
la domanda di conferma e’ presentata al presidente del tribunale nel
cui circondario ha sede l’ufficio. La domanda di conferma e’
trasmessa al Consiglio giudiziario.
2. Il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica
redigono un rapporto sull’attivita’ svolta dal magistrato onorario,
relativo alla capacita’, alla laboriosita’, alla diligenza,
all’impegno ed ai requisiti dell’indipendenza, dell’imparzialita’ e
dell’equilibrio. Ai fini della redazione del rapporto sono esaminati,
a campione, almeno dieci verbali di udienza e dieci provvedimenti,
relativi ai due anni precedenti. Il rapporto, unitamente alla copia
degli atti e dei provvedimenti esaminati, all’autorelazione del
magistrato onorario, alle statistiche dell’attivita’ svolta nei due
anni precedenti e ad ogni altro documento ritenuto utile, e’
trasmesso al Consiglio giudiziario.
3. Il Consiglio giudiziario stabilisce, con delibera da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i criteri per la selezione dei verbali di udienza e dei
provvedimenti.
4. La sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio
giudiziario di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio
2006, n. 25, come modificato dal presente decreto, esprime il
giudizio di idoneita’ ai fini della conferma. Il giudizio e’ espresso
a norma dell’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.
160, in quanto compatibile, previa audizione dell’interessato, se
ritenuta necessaria, e sulla base degli elementi di cui al comma 2,
tenuto conto altresi’ del parere del Consiglio dell’ordine
territoriale forense del circondario in cui ha sede l’ufficio presso
il quale il magistrato onorario ha esercitato le funzioni. Il parere
del Consiglio dell’ordine territoriale forense indica i fatti
specifici incidenti sulla idoneita’ a svolgere le funzioni, con
particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e
oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai
comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o di preparazione
giuridica.
5. Non possono essere confermati i magistrati onorari che hanno
riportato, in forza di provvedimento definitivo, due o piu’ sanzioni
disciplinari diverse dall’ammonimento.
6. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio
di cui al comma 4, delibera sulla domanda di conferma.
7. Il Ministro della giustizia dispone la conferma con decreto.
8. La procedura di conferma e’ definita entro ventiquattro mesi
dalla costituzione della sezione autonoma per i magistrati onorari di
cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25,
come modificato dal presente decreto.
9. I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione
della procedura di conferma di cui al presente articolo. La conferma
dell’incarico produce effetti a far data dall’entrata in vigore del
presente decreto. In caso di mancata conferma, i magistrati onorari
cessano dall’incarico dal momento della comunicazione del relativo
provvedimento del Consiglio superiore della magistratura.
10. Per i magistrati onorari che, all’esito dell’elezione
straordinaria prevista dall’articolo 5, compongono la sezione
autonoma di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio
2006, n. 25, come modificato dal presente decreto, non si fa luogo al
giudizio di cui al comma 4 e la valutazione di idoneita’ e’ espressa,
sulla base degli elementi di cui ai commi 2 e 4, dal Consiglio
superiore della magistratura in sede di deliberazione sulla domanda
di conferma.

Note all’art. 2:
Per i riferimenti al citato decreto legislativo 27
gennaio 2006, n. 25, si veda nelle note all’articolo 3 del
presente decreto.
– Si riporta il testo dell’articolo 11 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina
dell’accesso in magistratura, nonche’ in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25
luglio 2005, n. 150):
“Art. 11. Valutazione della professionalita’.
1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di
professionalita’ ogni quadriennio a decorrere dalla data di
nomina fino al superamento della settima valutazione di
professionalita’.
2. La valutazione di professionalita’ riguarda la
capacita’, la laboriosita’, la diligenza e l’impegno. Essa
e’ operata secondo parametri oggettivi che sono indicati
dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del
comma 3. La valutazione di professionalita’ riferita a
periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti
o requirenti non puo’ riguardare in nessun caso l’attivita’
di interpretazione di norme di diritto, ne’ quella di
valutazione del fatto e delle prove. In particolare:
a) la capacita’, oltre che alla preparazione giuridica
e al relativo grado di aggiornamento, e’ riferita, secondo
le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di
argomentazione e di indagine, anche in relazione all’esito
degli affari nelle successive fasi e nei gradi del
procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione
dell’udienza da parte di chi la dirige o la presiede,
all’idoneita’ a utilizzare, dirigere e controllare
l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari;
b) la laboriosita’ e’ riferita alla produttivita’,
intesa come numero e qualita’ degli affari trattati in
rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione
organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del
lavoro, nonche’ all’eventuale attivita’ di collaborazione
svolta all’interno dell’ufficio, tenuto anche conto degli
standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore
della magistratura, in relazione agli specifici settori di
attivita’ e alle specializzazioni;
c) la diligenza e’ riferita all’assiduita’ e
puntualita’ nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei
giorni stabiliti; e’ riferita inoltre al rispetto dei
termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o
comunque per il compimento di attivita’ giudiziarie,
nonche’ alla partecipazione alle riunioni previste
dall’ordinamento giudiziario per la discussione e
l’approfondimento delle innovazioni legislative, nonche’
per la conoscenza dell’evoluzione della giurisprudenza;
d) l’impegno e’ riferito alla disponibilita’ per
sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di
corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore
della magistratura; nella valutazione dell’impegno rileva,
inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di
tipo organizzativo e giuridico.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, disciplina con propria delibera gli
elementi in base ai quali devono essere espresse le
valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per
consentire l’omogeneita’ delle valutazioni, la
documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere
ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun
anno. In particolare disciplina:
a) i modi di raccolta della documentazione e di
individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali
delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l’autonoma
possibilita’ di ogni membro del consiglio giudiziario di
accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase
pubblica del processo per valutarne l’utilizzazione in sede
di consiglio giudiziario;
b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni
di professionalita’;
c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli
giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri
uniformi;
d) gli indicatori oggettivi per l’acquisizione degli
elementi di cui al comma 2; per l’attitudine direttiva gli
indicatori da prendere in esame sono individuati d’intesa
con il Ministro della giustizia;
e) l’individuazione per ciascuna delle diverse funzioni
svolte dai magistrati, tenuto conto anche della
specializzazione, di standard medi di definizione dei
procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura
obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri
sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla
tipologia dell’ufficio, all’ambito territoriale e
all’eventuale specializzazione.
4. Alla scadenza del periodo di valutazione il
consiglio giudiziario acquisisce e valuta:
a) le informazioni disponibili presso il Consiglio
superiore della magistratura e il Ministero della giustizia
anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura
contabile e disciplinare, ferma restando l’autonoma
possibilita’ di ogni membro del consiglio giudiziario di
accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase
pubblica del processo per valutarne l’utilizzazione in sede
di consiglio giudiziario;
b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e
quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di
atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di
sottoporre ad esame;
c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione
con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;
d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e
i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia
partecipato, scelti a campione sulla base di criteri
oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i
provvedimenti di cui al comma 3, se non gia’ acquisiti;
e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con
l’indicazione dell’impegno concreto che gli stessi hanno
comportato;
f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi
degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni
specifiche rappresentate da terzi, nonche’ le segnalazioni
pervenute dal consiglio dell’ordine degli avvocati, sempre
che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla
professionalita’, con particolare riguardo alle situazioni
eventuali concrete e oggettive di esercizio non
indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino
evidente mancanza di equilibrio o di preparazione
giuridica. Il rapporto del capo dell’ufficio e le
segnalazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati sono
trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della
corte di appello o dal procuratore generale presso la
medesima corte, titolari del poteredovere di sorveglianza,
con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi
obbligatoriamente al Consiglio superiore della
magistratura.
5. Il consiglio giudiziario puo’ assumere informazioni
su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai
dirigenti degli uffici o dai consigli dell’ordine degli
avvocati, dando tempestiva comunicazione dell’esito
all’interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti,
e puo’ procedere alla sua audizione, che e’ sempre disposta
se il magistrato ne fa richiesta.
6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5,
il consiglio giudiziario formula un parere motivato che
trasmette al Consiglio superiore della magistratura
unitamente alla documentazione e ai verbali delle
audizioni.
7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del
parere del consiglio giudiziario, puo’ far pervenire al
Consiglio superiore della magistratura le proprie
osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.
8. Il Consiglio superiore della magistratura procede
alla valutazione di professionalita’ sulla base del parere
espresso dal consiglio giudiziario e della relativa
documentazione, nonche’ sulla base dei risultati delle
ispezioni ordinarie; puo’ anche assumere ulteriori elementi
di conoscenza.
9. Il giudizio di professionalita’ e’ «positivo» quando
la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno
dei parametri di cui al comma 2; e’ “non positivo” quando
la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o piu’
dei medesimi parametri; e’ “negativo” quando la valutazione
evidenzia carenze gravi in relazione a due o piu’ dei
suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o piu’
dei parametri richiamati quando l’ultimo giudizio sia stato
“non positivo”.
10. Se il giudizio e’ “non positivo”, il Consiglio
superiore della magistratura procede a nuova valutazione di
professionalita’ dopo un anno, acquisendo un nuovo parere
del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento
economico o l’aumento periodico di stipendio sono dovuti
solo a decorrere dalla scadenza dell’anno se il nuovo
giudizio e’ “positivo”. Nel corso dell’anno antecedente
alla nuova valutazione non puo’ essere autorizzato lo
svolgimento di incarichi extragiudiziari.
11. Se il giudizio e’ «negativo», il magistrato e’
sottoposto a nuova valutazione di professionalita’ dopo un
biennio. Il Consiglio superiore della magistratura puo’
disporre che il magistrato partecipi ad uno o piu’ corsi di
riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche
carenze di professionalita’ riscontrate; puo’ anche
assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una
diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino
alla successiva valutazione, dalla possibilita’ di accedere
a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni
specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova
valutazione non puo’ essere autorizzato lo svolgimento di
incarichi extragiudiziari.
12. La valutazione negativa comporta la perdita del
diritto all’aumento periodico di stipendio per un biennio.
Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante e’
dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza
dalla scadenza del biennio.
13. Se il Consiglio superiore della magistratura,
previa audizione del magistrato, esprime un secondo
giudizio negativo, il magistrato stesso e’ dispensato dal
servizio.
14. Prima delle audizioni di cui ai commi 7, 11 e 13 il
magistrato deve essere informato della facolta’ di prendere
visione degli atti del procedimento e di estrarne copia.
Tra l’avviso e l’audizione deve intercorrere un termine non
inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facolta’ di
depositare atti e memorie fino a sette giorni prima
dell’audizione e di farsi assistere da un altro magistrato
nel corso della stessa. Se questi e’ impedito, l’audizione
puo’ essere differita per una sola volta.
15. La valutazione di professionalita’ consiste in un
giudizio espresso, ai sensi dell’articolo 10 della legge 24
marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della
magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al
Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il
giudizio di professionalita’, inserito nel fascicolo
personale, e’ valutato ai fini dei tramutamenti, del
conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimita’,
del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di
qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per
incarico extragiudiziario.
16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano
anche per la valutazione di professionalita’ concernente i
magistrati fuori ruolo. Il giudizio e’ espresso dal
Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i
magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia,
il parere del consiglio di amministrazione, composto dal
presidente e dai soli membri che appartengano all’ordine
giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso
la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati
in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio
all’estero. Il parere e’ espresso sulla base della
relazione dell’autorita’ presso cui gli stessi svolgono
servizio, illustrativa dell’attivita’ svolta, e di ogni
altra documentazione che l’interessato ritiene utile
produrre, purche’ attinente alla professionalita’ , che
dimostri l’attivita’ in concreto svolta.
17. Allo svolgimento delle attivita’ previste dal
presente articolo si fa fronte con le risorse di personale
e strumentali disponibili.”.

Art. 3

Sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l’articolo 10 e’ sostituito dal seguente:

“ART. 10
(Sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario)

1. Nel consiglio giudiziario e’ istituita una sezione autonoma
per i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari per
l’esercizio delle competenze assegnate dalla legge in relazione:
a) alla procedura di concorso per titoli per l’accesso,
all’ammissione al tirocinio e all’organizzazione e al coordinamento
del medesimo;
b) alla proposta per la nomina di coloro che hanno terminato il
tirocinio e alla formazione di una graduatoria degli idonei;
c) al giudizio di idoneita’ per la conferma nell’incarico;
d) alle valutazioni sulle proposte di sospensione dalle
funzioni, decadenza, dispensa, revoca dell’incarico e di applicazione
di sanzioni disciplinari.
2. La sezione autonoma e’ altresi’ competente per l’espressione
dei pareri sui provvedimenti organizzativi e sulle proposte di
organizzazione dagli uffici del giudice di pace. Essa esercita
inoltre le competenze assegnate dalla legge in relazione alle
determinazioni organizzative dell’attivita’ dei vice procuratori
onorari in procura della Repubblica e dei giudici onorari di pace in
tribunale, fatta eccezione per le materie di cui all’articolo 7-bis
dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12.
3. La sezione autonoma e’ composta, oltre che dai componenti di
diritto del consiglio giudiziario, da:
a) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio
giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici onorari di pace e un
vice procuratore onorario eletti sia dai giudici onorari di pace che
dai viceprocuratori onorari in servizio nel distretto, nell’ipotesi
di cui all’articolo 9, comma 2;
b) cinque magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio
giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici onorari di pace e
due vice procuratori onorari eletti sia dai giudici onorari di pace
che dai vice procuratori onorari in servizio nel distretto,
nell’ipotesi di cui all’articolo 9, comma 3;
c) otto magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio
giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici onorari di pace
e tre viceprocuratori onorari eletti sia dai giudici onorari di pace
che dai viceprocuratori onorari in servizio nel distretto,
nell’ipotesi di cui all’articolo 9, comma 3-bis.
4. Le sedute della sezione autonoma sono valide con la presenza
della meta’ piu’ uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a
maggioranza dei presenti. In caso di parita’ prevale il voto del
presidente.
5. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del
consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.
6. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere c) e d), il
componente della sezione autonoma nominato dal Consiglio nazionale
forense non puo’ partecipare alle discussioni e alle deliberazioni
della sezione medesima, che riguardano un magistrato onorario che
esercita le funzioni in un ufficio del circondario del tribunale
presso cui ha sede l’ordine al quale l’avvocato e’ iscritto.”;
b) l’articolo 12-ter e’ sostituto dal seguente:

“ART. 12-ter
(Presentazione delle liste per la elezione dei magistrati onorari
componenti della sezione autonoma del consiglio giudiziario).

1. Concorrono all’elezione dei magistrati onorari componenti
della sezione di cui all’articolo 10, che si tiene contemporaneamente
a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le
liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna
lista non puo’ essere composta da un numero di candidati superiore al
numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato
puo’ essere inserito in piu’ di una lista.
2. Ciascun elettore non puo’ presentare piu’ di una lista. Le
firme di presentazione per le liste dei giudici onorari di pace sono
autenticate dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un
magistrato da questi delegato. Le firme di presentazione per le liste
dei vice procuratori onorari sono autenticate dal procuratore della
Repubblica del circondario ovvero da un magistrato da questi
delegato.
3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle
categorie di magistrati onorari di cui all’articolo 10, ed esprime il
voto di lista ed una sola preferenza nell’ambito della lista
votata.”;
c) all’articolo 12-quater, la rubrica e’ sostituita dalla
seguente: “Assegnazione dei seggi per i magistrati onorari”.
d) all’articolo 13, comma 2, le parole: “ed il componente
rappresentante dei giudici di pace” sono sostituite dalle seguenti:
“ed i componenti rappresentanti dei giudici onorari di pace e dei
vice procuratori onorari”.

Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, le parole: “ed i giudici di pace”
sono sostituite dalle seguenti: “, i giudici onorari di pace e i vice
procuratori onorari”;
b) all’articolo 2, comma 2, le parole: “ed i giudici di pace”
sono sostituite dalle seguenti: “, i giudici onorari di pace e i vice
procuratori onorari”;
c) all’articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: “e dei giudici di pace” sono
sostituite dalle seguenti: “dei giudici onorari di pace e dei vice
procuratori onorari”, le parole: “sia per i giudici di pace” sono
sostituite dalle seguenti: “sia per i giudici onorari di pace e per i
vice procuratori onorari” e le parole: “non piu’ di trecento
magistrati e giudici di pace” sono sostituite dalle seguenti: ” non
piu’ di trecento magistrati, giudici onorari di pace e vice
procuratori onorari”;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: “distinti tra
magistrati ordinari e giudici di pace” sono sostituite dalle
seguenti: “distinti tra magistrati ordinari e onorari” e, al terzo
periodo, le parole: ” I magistrati o i giudici di pace” sono
sostituite dalle seguenti: “I magistrati, i giudici onorari di pace o
i vice procuratori onorari”;
d) all’articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: “al doppio di quello dei magistrati e
dei giudici di pace” sono sostituite dalle seguenti: “al doppio di
quello dei magistrati ordinari e onorari”;
2) il comma 4, e’ sostituito dal seguente: “4. Il voto del
giudice onorario di pace e del vice procuratore onorario e’ espresso
indicando su ciascuna scheda la lista prescelta. Puo’, inoltre,
essere indicato il nome e il cognome di un solo magistrato onorario
del distretto di appartenenza scelto tra quelli compresi nella lista
votata. La scheda e’ piegata e riconsegnata al presidente, il quale,
dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la
pone nell’urna.”;
e) all’articolo 8, le parole: ” A4 e A5″ sono sostituite dalle
seguenti: “A4, A5 e A5-bis”;
f) all’allegato A5 le parole: “giudici di pace” sono sostituite,
ovunque ricorrano, dalle seguenti: “giudici onorari di pace” e le
parole: “giudice di pace” sono sostituite dalle seguenti: “giudice
onorario di pace”;
g) dopo l’allegato A5 e’ aggiunto il seguente:

“Allegato A5-bis (articolo 8)
Modello della scheda per le elezioni dei componenti vice procuratori
onorari dei consigli giudiziari (colore bianco)

ELEZIONE DEI COMPONENTI VICE PROCURATORI ONORARI DEL CONSIGLIO
GIUDIZIARIO

Presso la Corte di appello di —–

|========|======================================|
| Lista | Componente vice procuratore onorario |
|——–|————————————–|
| | |
|========|======================================|

Note all’art. 4:
Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e
dell’allegato A5 all’articolo 8 del citato decreto
legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, come modificati dal
presente decreto:
“Art. 1. Epoca delle elezioni e termine per la nomina
dei componenti avvocato e professore universitario.
1. Ogni quattro anni, nella prima domenica e nel
lunedi’ successivo del mese di aprile, i magistrati
ordinari, i giudici onorari di pace e i vice procuratori
onorari in servizio negli uffici compresi nella
circoscrizione di ciascun distretto di Corte di appello e
presso la Corte di cassazione procedono alle elezioni dei
componenti del consiglio giudiziario e del consiglio
direttivo della Corte di cassazione.
2. Qualora nella prima domenica di aprile cada la
festivita’ della Pasqua, le elezioni si terranno la
domenica ed il lunedi’ immediatamente successivi.
3. Entro i termini di cui ai commi 1 e 2 vengono
nominati i componenti avvocato e professore universitario.
Art. 2. Uffici elettorali.
1. Entro il martedi’ precedente lo svolgimento delle
elezioni, sono costituiti l’ufficio elettorale presso la
Corte di cassazione e gli uffici elettorali presso ciascuna
Corte di appello.
2. L’ufficio centrale presso la Corte di cassazione e’
composto dal primo presidente della Corte e da cinque
magistrati ivi in servizio estratti a sorte in presenza del
primo presidente e dei due presidenti di sezione con
maggiore anzianita’ di servizio. Gli uffici elettorali per
i magistrati ordinari, i giudici onorari di pace e i vice
procuratori onorari sono costituiti presso le Corti di
appello e sono composti dal presidente della Corte e da
cinque magistrati ivi in servizio estratti a sorte con le
stesse modalita’. In caso di impedimento dei presidenti di
sezione presso la Corte d’appello l’estrazione avviene alla
presenza di due consiglieri della Corte stessa aventi la
maggiore anzianita’.
3. Il primo presidente della Corte di cassazione puo’
delegare il presidente aggiunto o uno dei presidenti di
sezione della Cassazione a presiedere l’ufficio elettorale.
Il presidente della Corte di appello puo’ delegare uno dei
presidenti di sezione o uno dei consiglieri anziani.
4. Ogni ufficio elettorale nomina un vice presidente
che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di
assenza; le funzioni di segretario sono svolte dal
componente avente minore anzianita’ di servizio.
5. Le liste di candidati sono presentate all’ufficio
elettorale competente entro il giovedi’ precedente lo
svolgimento delle elezioni, unitamente alle firme dei
sottoscrittori; a ciascuna di esse viene attribuito un
numero progressivo secondo l’ordine di presentazione.
6. Scaduto tale termine, nei due giorni successivi,
ogni ufficio elettorale verifica che le liste siano
conformi, in base alle rispettive attribuzioni, alle
disposizioni di cui agli articoli 4, 12 e 12-ter del
decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive
modificazioni.
Art. 3. Articolazione degli uffici elettorali.
1. Se l’organico dei magistrati ordinari dei giudici
onorari di pace e dei vice procuratori onorari degli uffici
del distretto supera le trecento unita’, il presidente
della Corte costituisce, oltre agli uffici elettorali con
sede nel capoluogo del distretto, ulteriori uffici
elettorali distaccati, sia per i magistrati ordinari sia
per i giudici onorari di pace e per i vice procuratori
onorari, presso uno o piu’ degli uffici del distretto ove
sono ammessi a votare rispettivamente, in relazione al
rispettivo ambito territoriale, non piu’ di trecento
magistrati, giudici onorari di pace e vice procuratori
onorari. Sono comunque costituiti uffici elettorali
distaccati presso le sezioni distaccate di Corte di appello
ove votano i magistrati, ordinari o onorari, in servizio
nel rispettivo ambito territoriale. I presidenti di tali
uffici elettorali sono nominati dal presidente della Corte
di appello tra i presidenti di sezione e, in mancanza, tra
i giudici del tribunale nel cui circondario sono istituiti
ed i componenti tra i magistrati, in numero di tre, in
servizio negli uffici del rispettivo ambito territoriale.
2. Il presidente della Corte di appello procede alla
formazione di appositi elenchi, distinti tra magistrati
ordinari e onorari, con l’indicazione nominativa di tutti
gli aventi diritto al voto e dell’ufficio elettorale dove
ciascuno di essi deve votare. Tali elenchi sono affissi
nell’atrio della Corte il giorno della votazione e copia di
essi e’ consegnata ai presidenti degli uffici elettorali. I
magistrati, i giudici onorari di pace o i vice procuratori
onorari aventi diritto al voto, che per qualsiasi ragione
non sono stati inclusi in detti elenchi, votano presso
l’ufficio elettorale principale se ne hanno diritto. I
magistrati della Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo votano presso l’ufficio elettorale con sede
nel capoluogo del distretto della Corte di appello di Roma.
Ai fini della partecipazione alle elezioni i magistrati
fuori ruolo per aspettativa si considerano appartenenti
all’ufficio cui erano assegnati prima dell’aspettativa. I
magistrati fuori ruolo per incarichi presso enti ed
organismi diversi dal Ministero della giustizia e dal
Consiglio superiore della magistratura votano nell’ufficio
elettorale con sede nel capoluogo del distretto della Corte
di appello di Roma.
3. Tutti gli uffici elettorali funzionano con la
presenza di almeno tre componenti.
Art. 4. Votazione.
1. La votazione e’ segreta e si svolge dalle ore otto
alle ore quattordici della domenica e prosegue dalle ore
otto alle ore quattordici del lunedi’ successivo. Le schede
sono fornite, almeno tre mesi prima delle elezioni ed in
numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati
ordinari e onorari previsti dalle piante organiche dei
rispettivi uffici, alla Corte di cassazione e a ciascuna
Corte di appello o sezione distaccata a cura del Ministero
della giustizia.
2. All’esterno di ciascun seggio elettorale devono
essere affissi i manifesti riportanti l’indicazione delle
liste ammesse ed i nominativi dei candidati per ciascuna
lista.
3. Il presidente dell’ufficio elettorale, o chi ne fa
le veci, consegna a ciascun votante le schede conformi ai
modelli allegati al presente decreto. Il votante esprime il
suo voto indicando su ciascuna scheda la lista prescelta.
Puo’, inoltre, indicare il nome e cognome di un solo
magistrato per ciascuna categoria di eleggibili della lista
votata, in servizio tra quelli della Corte di cassazione o
della procura generale se il votante e’ in servizio presso
uffici di legittimita’ o, del distretto di appartenenza
negli altri casi. La scheda e’ piegata e riconsegnata al
presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al
segretario del nome del votante, la pone nell’urna.
4. Il voto del giudice onorario di pace e del vice
procuratore onorario e’ espresso indicando su ciascuna
scheda la lista prescelta. Puo’, inoltre, essere indicato
il nome e il cognome di un solo magistrato onorario del
distretto di appartenenza scelto tra quelli compresi nella
lista votata. La scheda e’ piegata e riconsegnata al
presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al
segretario del nome del votante, la pone nell’urna.
5. Il voto espresso con indicazioni diverse da quelle
previste dai commi 2 e 3 e’ nullo; e’, altresi’, nullo
quando sulla scheda sono apposte indicazioni di voto
eccedenti la singola preferenza esprimibile per ciascuna
categoria di eleggibili.”
“Art. 8. Modelli di schede elettorali.
1. I modelli di scheda per le elezioni del consiglio
direttivo della Corte di cassazione e dei consigli
giudiziari sono quelli riprodotti negli allegati A1, A2,
A3, A4, A5 e A5-bis del presente decreto.”
“Allegato A5
(articolo 8)
In vigore dal 7 marzo 2008
Modello della scheda per le elezioni dei componenti
giudici onorari di pace dei consigli giudiziari (colore
celeste)
ELEZIONE DEI COMPONENTI GIUDICI ONORARI DI PACE DEL
CONSIGLIO GIUDIZIARIO
Presso la Corte di appello di —-

|========|======================================|
| Lista | Componente Giudice onorario di pace |
|——–|————————————–|
| | |
|========|======================================|

.”.

Art. 5

Elezioni straordinarie dei magistrati onorari componenti della
sezione del consiglio giudiziario relativa ai magistrati onorari

1. In via straordinaria e in deroga a quanto previsto dall’articolo
12-ter, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, le
elezioni dei magistrati onorari componenti della sezione autonoma per
i magistrati onorari del Consiglio giudiziario si tengono nella
penultima domenica e nel lunedi’ seguente del mese di luglio
immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. In deroga a quanto disposto dall’articolo 13, comma 2, del
decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, i giudici di pace che
compongono la sezione autonoma alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono eleggibili alle elezioni straordinarie di cui
al presente articolo.
3. La proclamazione degli eletti determina la decadenza dalla
carica dei giudici di pace che, alla data della predetta
proclamazione, gia’ compongono le sezioni autonome dei consigli
giudiziari.
4. Alle elezioni straordinarie previste dal presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto
legislativo 28 febbraio 2008, n. 35.
5. Le schede sono fornite dal Ministero della giustizia, a norma
dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, a
ciascuna Corte di appello o sezione distaccata entro venti giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. I magistrati onorari eletti a norma del presente articolo
restano in carica per la durata del consiglio giudiziario nel cui
ambito e’ istituita la sezione autonoma della quale sono componenti.
7. Sino alla costituzione della sezione autonoma per i magistrati
onorari di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio
2006, n. 25, come modificato dal presente decreto, le competenze
assegnate dalla legge sono esercitate dalla sezione autonoma nella
composizione prevista dalle disposizioni vigenti sino alla data di
entrata in vigore del presente decreto.

Note all’art. 5:
– Si riporta il testo dell’articolo 13 del citato
decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25:
“Art. 13. Durata in carica dei consigli giudiziari.
1. (Omissis).
2. I componenti magistrati elettivi, i componenti
nominati dal Consiglio universitario nazionale, dal
Consiglio nazionale forense e dal consiglio regionale ed il
componente rappresentante dei giudici di pace del distretto
non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili.
(Omissis).”.
Per il testo dell’articolo 4 del citato decreto
legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, si veda nelle note
all’articolo 4.

Art. 6

Disposizioni di coordinamento

1. Per lo svolgimento delle elezioni straordinarie previste
dall’articolo 5 e ai fini dell’applicazione delle disposizioni ad
esse relative, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25,
e al decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, come modificati dal
presente decreto, la categoria del “giudice onorario di pace” deve
intendersi composta, indifferentemente, dai giudici di pace e dai
giudici onorari di tribunale.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dei decreti
legislativi di cui al comma 1 che hanno riguardo alla consistenza
dell’organico dei magistrati onorari si considerano le piante
organiche degli uffici del giudice di pace e le ripartizioni
numeriche per ufficio dei giudici onorari di tribunale e dei vice
procuratori onorari stabilite dal Consiglio superiore della
magistratura.

Note all’art. 6:
Per i riferimenti ai decreti legislativi 27 gennaio
2006, n. 25, e 28 febbraio 2008, n. 35, si veda nelle note
alle premesse.

Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 31 maggio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando

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