30 giugno 2016: scade il termine per inviare la domanda di conferma da parte dei Magistrati Onorari di Pace

lettera
Al 30 giugno 2016 scade il termine per inviare la domanda di conferma da parte dei Magistrati Onorari di Pace ai Presidenti dei Tribunali secondo quanto detta il D.Lgsvo n.92/2016 sottolinkato

DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2016, n. 92 Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell’incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio. (16G00104) (GU Serie Generale n.126 del 31-5-2016) note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2016
Procedura di conferma

1. La domanda di conferma e’ presentata, a pena di
inammissibilita’, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, al capo dell’ufficio giudiziario per il quale la
conferma e’ richiesta. Relativamente all’ufficio del giudice di pace
la domanda di conferma e’ presentata al presidente del tribunale nel
cui circondario ha sede l’ufficio. La domanda di conferma e’
trasmessa al Consiglio giudiziario.
2. Il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica
redigono un rapporto sull’attivita’ svolta dal magistrato onorario,
relativo alla capacita’, alla laboriosita’, alla diligenza,
all’impegno ed ai requisiti dell’indipendenza, dell’imparzialita’ e
dell’equilibrio. Ai fini della redazione del rapporto sono esaminati,
a campione, almeno dieci verbali di udienza e dieci provvedimenti,
relativi ai due anni precedenti. Il rapporto, unitamente alla copia
degli atti e dei provvedimenti esaminati, all’autorelazione del
magistrato onorario, alle statistiche dell’attivita’ svolta nei due
anni precedenti e ad ogni altro documento ritenuto utile, e’
trasmesso al Consiglio giudiziario.
3. Il Consiglio giudiziario stabilisce, con delibera da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i criteri per la selezione dei verbali di udienza e dei
provvedimenti.
4. La sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio
giudiziario di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio
2006, n. 25, come modificato dal presente decreto, esprime il
giudizio di idoneita’ ai fini della conferma. Il giudizio e’ espresso
a norma dell’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.
160, in quanto compatibile, previa audizione dell’interessato, se
ritenuta necessaria, e sulla base degli elementi di cui al comma 2,
tenuto conto altresi’ del parere del Consiglio dell’ordine
territoriale forense del circondario in cui ha sede l’ufficio presso
il quale il magistrato onorario ha esercitato le funzioni. Il parere
del Consiglio dell’ordine territoriale forense indica i fatti
specifici incidenti sulla idoneita’ a svolgere le funzioni, con
particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e
oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai
comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o di preparazione
giuridica.
5. Non possono essere confermati i magistrati onorari che hanno
riportato, in forza di provvedimento definitivo, due o piu’ sanzioni
disciplinari diverse dall’ammonimento.
6. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio
di cui al comma 4, delibera sulla domanda di conferma.
7. Il Ministro della giustizia dispone la conferma con decreto.
8. La procedura di conferma e’ definita entro ventiquattro mesi
dalla costituzione della sezione autonoma per i magistrati onorari di
cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25,
come modificato dal presente decreto.
9. I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione
della procedura di conferma di cui al presente articolo. La conferma
dell’incarico produce effetti a far data dall’entrata in vigore del
presente decreto. In caso di mancata conferma, i magistrati onorari
cessano dall’incarico dal momento della comunicazione del relativo
provvedimento del Consiglio superiore della magistratura.
10. Per i magistrati onorari che, all’esito dell’elezione
straordinaria prevista dall’articolo 5, compongono la sezione
autonoma di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio
2006, n. 25, come modificato dal presente decreto, non si fa luogo al
giudizio di cui al comma 4 e la valutazione di idoneita’ e’ espressa,
sulla base degli elementi di cui ai commi 2 e 4, dal Consiglio
superiore della magistratura in sede di deliberazione sulla domanda
di conferma.

Note all’art. 2:
Per i riferimenti al citato decreto legislativo 27
gennaio 2006, n. 25, si veda nelle note all’articolo 3 del
presente decreto.
– Si riporta il testo dell’articolo 11 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina
dell’accesso in magistratura, nonche’ in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25
luglio 2005, n. 150):
“Art. 11. Valutazione della professionalita’.
1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di
professionalita’ ogni quadriennio a decorrere dalla data di
nomina fino al superamento della settima valutazione di
professionalita’.
2. La valutazione di professionalita’ riguarda la
capacita’, la laboriosita’, la diligenza e l’impegno. Essa
e’ operata secondo parametri oggettivi che sono indicati
dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del
comma 3. La valutazione di professionalita’ riferita a
periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti
o requirenti non puo’ riguardare in nessun caso l’attivita’
di interpretazione di norme di diritto, ne’ quella di
valutazione del fatto e delle prove. In particolare:
a) la capacita’, oltre che alla preparazione giuridica
e al relativo grado di aggiornamento, e’ riferita, secondo
le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di
argomentazione e di indagine, anche in relazione all’esito
degli affari nelle successive fasi e nei gradi del
procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione
dell’udienza da parte di chi la dirige o la presiede,
all’idoneita’ a utilizzare, dirigere e controllare
l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari;
b) la laboriosita’ e’ riferita alla produttivita’,
intesa come numero e qualita’ degli affari trattati in
rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione
organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del
lavoro, nonche’ all’eventuale attivita’ di collaborazione
svolta all’interno dell’ufficio, tenuto anche conto degli
standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore
della magistratura, in relazione agli specifici settori di
attivita’ e alle specializzazioni;
c) la diligenza e’ riferita all’assiduita’ e
puntualita’ nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei
giorni stabiliti; e’ riferita inoltre al rispetto dei
termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o
comunque per il compimento di attivita’ giudiziarie,
nonche’ alla partecipazione alle riunioni previste
dall’ordinamento giudiziario per la discussione e
l’approfondimento delle innovazioni legislative, nonche’
per la conoscenza dell’evoluzione della giurisprudenza;
d) l’impegno e’ riferito alla disponibilita’ per
sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di
corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore
della magistratura; nella valutazione dell’impegno rileva,
inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di
tipo organizzativo e giuridico.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, disciplina con propria delibera gli
elementi in base ai quali devono essere espresse le
valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per
consentire l’omogeneita’ delle valutazioni, la
documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere
ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun
anno. In particolare disciplina:
a) i modi di raccolta della documentazione e di
individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali
delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l’autonoma
possibilita’ di ogni membro del consiglio giudiziario di
accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase
pubblica del processo per valutarne l’utilizzazione in sede
di consiglio giudiziario;
b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni
di professionalita’;
c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli
giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri
uniformi;
d) gli indicatori oggettivi per l’acquisizione degli
elementi di cui al comma 2; per l’attitudine direttiva gli
indicatori da prendere in esame sono individuati d’intesa
con il Ministro della giustizia;
e) l’individuazione per ciascuna delle diverse funzioni
svolte dai magistrati, tenuto conto anche della
specializzazione, di standard medi di definizione dei
procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura
obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri
sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla
tipologia dell’ufficio, all’ambito territoriale e
all’eventuale specializzazione.
4. Alla scadenza del periodo di valutazione il
consiglio giudiziario acquisisce e valuta:
a) le informazioni disponibili presso il Consiglio
superiore della magistratura e il Ministero della giustizia
anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura
contabile e disciplinare, ferma restando l’autonoma
possibilita’ di ogni membro del consiglio giudiziario di
accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase
pubblica del processo per valutarne l’utilizzazione in sede
di consiglio giudiziario;
b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e
quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di
atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di
sottoporre ad esame;
c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione
con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;
d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e
i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia
partecipato, scelti a campione sulla base di criteri
oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i
provvedimenti di cui al comma 3, se non gia’ acquisiti;
e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con
l’indicazione dell’impegno concreto che gli stessi hanno
comportato;
f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi
degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni
specifiche rappresentate da terzi, nonche’ le segnalazioni
pervenute dal consiglio dell’ordine degli avvocati, sempre
che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla
professionalita’, con particolare riguardo alle situazioni
eventuali concrete e oggettive di esercizio non
indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino
evidente mancanza di equilibrio o di preparazione
giuridica. Il rapporto del capo dell’ufficio e le
segnalazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati sono
trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della
corte di appello o dal procuratore generale presso la
medesima corte, titolari del poteredovere di sorveglianza,
con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi
obbligatoriamente al Consiglio superiore della
magistratura.
5. Il consiglio giudiziario puo’ assumere informazioni
su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai
dirigenti degli uffici o dai consigli dell’ordine degli
avvocati, dando tempestiva comunicazione dell’esito
all’interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti,
e puo’ procedere alla sua audizione, che e’ sempre disposta
se il magistrato ne fa richiesta.
6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5,
il consiglio giudiziario formula un parere motivato che
trasmette al Consiglio superiore della magistratura
unitamente alla documentazione e ai verbali delle
audizioni.
7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del
parere del consiglio giudiziario, puo’ far pervenire al
Consiglio superiore della magistratura le proprie
osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.
8. Il Consiglio superiore della magistratura procede
alla valutazione di professionalita’ sulla base del parere
espresso dal consiglio giudiziario e della relativa
documentazione, nonche’ sulla base dei risultati delle
ispezioni ordinarie; puo’ anche assumere ulteriori elementi
di conoscenza.
9. Il giudizio di professionalita’ e’ «positivo» quando
la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno
dei parametri di cui al comma 2; e’ “non positivo” quando
la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o piu’
dei medesimi parametri; e’ “negativo” quando la valutazione
evidenzia carenze gravi in relazione a due o piu’ dei
suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o piu’
dei parametri richiamati quando l’ultimo giudizio sia stato
“non positivo”.
10. Se il giudizio e’ “non positivo”, il Consiglio
superiore della magistratura procede a nuova valutazione di
professionalita’ dopo un anno, acquisendo un nuovo parere
del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento
economico o l’aumento periodico di stipendio sono dovuti
solo a decorrere dalla scadenza dell’anno se il nuovo
giudizio e’ “positivo”. Nel corso dell’anno antecedente
alla nuova valutazione non puo’ essere autorizzato lo
svolgimento di incarichi extragiudiziari.
11. Se il giudizio e’ «negativo», il magistrato e’
sottoposto a nuova valutazione di professionalita’ dopo un
biennio. Il Consiglio superiore della magistratura puo’
disporre che il magistrato partecipi ad uno o piu’ corsi di
riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche
carenze di professionalita’ riscontrate; puo’ anche
assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una
diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino
alla successiva valutazione, dalla possibilita’ di accedere
a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni
specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova
valutazione non puo’ essere autorizzato lo svolgimento di
incarichi extragiudiziari.
12. La valutazione negativa comporta la perdita del
diritto all’aumento periodico di stipendio per un biennio.
Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante e’
dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza
dalla scadenza del biennio.
13. Se il Consiglio superiore della magistratura,
previa audizione del magistrato, esprime un secondo
giudizio negativo, il magistrato stesso e’ dispensato dal
servizio.
14. Prima delle audizioni di cui ai commi 7, 11 e 13 il
magistrato deve essere informato della facolta’ di prendere
visione degli atti del procedimento e di estrarne copia.
Tra l’avviso e l’audizione deve intercorrere un termine non
inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facolta’ di
depositare atti e memorie fino a sette giorni prima
dell’audizione e di farsi assistere da un altro magistrato
nel corso della stessa. Se questi e’ impedito, l’audizione
puo’ essere differita per una sola volta.
15. La valutazione di professionalita’ consiste in un
giudizio espresso, ai sensi dell’articolo 10 della legge 24
marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della
magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al
Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il
giudizio di professionalita’, inserito nel fascicolo
personale, e’ valutato ai fini dei tramutamenti, del
conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimita’,
del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di
qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per
incarico extragiudiziario.
16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano
anche per la valutazione di professionalita’ concernente i
magistrati fuori ruolo. Il giudizio e’ espresso dal
Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i
magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia,
il parere del consiglio di amministrazione, composto dal
presidente e dai soli membri che appartengano all’ordine
giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso
la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati
in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio
all’estero. Il parere e’ espresso sulla base della
relazione dell’autorita’ presso cui gli stessi svolgono
servizio, illustrativa dell’attivita’ svolta, e di ogni
altra documentazione che l’interessato ritiene utile
produrre, purche’ attinente alla professionalita’ , che
dimostri l’attivita’ in concreto svolta.
17. Allo svolgimento delle attivita’ previste dal
presente articolo si fa fronte con le risorse di personale
e strumentali disponibili.”.

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