Documento del Coordinamento Unitario della Magistratura Onoraria di Pace inviato al Consiglio Superiore della Magistratura

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Inviato al Consiglio Superiore della Magistratura un documento unitario del Coordinamento della Magistratura Onoraria di Pace sottoscritto dalle Associazioni firmatarie sull’interpretazione dell’articolo 1 c.2 del D.Lgsvo n.92/2016 in coordinato disposto con l’art. 18 bis della Legge n.132/2015 sul termine di cessazione dall’incarico degli over 68enni gdp got e vpo.

Al
Consiglio Superiore
della Magistratura

Normativa per i Magistrati Onorari ultra 68enni.

Le scriventi Associazioni del Coordinamento della Magistratura Onoraria di Pace ,avendo saputo che i Presidenti dei Tribunali in Italia hanno dato diverse interpretazioni dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 92 del 2016, entrato in vigore il 31 maggio 2016, intendono evidenziare quanto segue:

1) Il citato decreto legislativo n.92/2016, stabilisce al comma 2 dell’art. 1 semplicemente che “l’incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età.”

2) La predetta disposizione legislativa non è contraria all’art. 18 bis della Legge n.132/2015, che non è stato espressamente abrogato dal citato D.Lgsvo n.92/2016 né dalla Legge delega n.57/2016;

3) l’interpretazione data dal Consiglio di Stato in un caso analogo con sentenza ha interpretato che “una legge che ha abrogato o modificato espressamente altre norme non può ritenersi che abbia abrogato tacitamente altre norme ” come nel caso in esame.

4) La legge delega n. 57/16, all’art. 1 lettera s) stabilisce che il legislatore delegato deve : prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove disposizioni con le altre disposizioni di legge e per l’abrogazione
delle norme divenute incompatibili.

4) ribadiscono che con l’entrata in vigore dell’art.1 comma 2 del D.Lgsvo n.92/16, non vi è stata abrogazione né espressa e né tacita, dell’art. 18 bis della Legge n.132/2015 con il quale articolo i magistrati onorari di pace che compiano almeno 70 anni (ora 68) nell’anno 2016 cesseranno dall’incarico il 31/12/2016.”

5) Ne consegue che i magistrati onorari (ad oggi 68-72enni) non cessano dal servizio al momento del compimento dell’età predetta di 68 anni, come qualche Presidente di Tribunale vorrebbe restrittivamente interpretare con vigore retroattivo, ma solo alla fine dell’anno in cui l’evento si è verificato, ovvero al 31.12.2016.

Si chiede pertanto che l’Ill.mo Consiglio Superiore della Magistratura voglia interpretare urgentemente con una propria delibera in tal senso la norma in questione, inviando tale interpretazione agli Uffici Giudiziari predetti di tutta Italia .

Roma 01/06/2016

Coordinamento Nazionale Magistrati Onorari (CONAMO)
Federazione Magistrati Onorari di Tribunale (FEDERMOT)
Organismo Unitario della Magistratura Onoraria (MOU)
Unione Nazionale Giudici di Pace (UNAGIPA)
Unione Nazionale Italiana Magistrati Onorari (UNIMO)
Unità Democratica Giudici di Pace Onorari (UDGDPO)
Confederazione Giudici di Pace (CGDP)
Associazione Nazionale Giudici di Pace ( ANGDP)

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