
Pubblichiamo un breve riassunto relativo alla riforma della magistratura onoraria(approvata dal Senato) perchè sintetizza le peculiari novità nonchè il testo integrale della riforma stessa…
“Giudici di pace, le novità sul piano ordinamentale
Attualmente vige una distinzione tra giudici onorari di tribunale (i cosiddetti GOT) e i giudici di pace. Il decreto delegato intende porre fine a questa differenza e introdurre un’unica figura di giudice onorario, chiamato “giudice onorario di pace”.
Per i magistrati requirenti onorari (VPO) sarà previsto l’inserimento all’interno delle procure in una sezione denominata “ufficio dei vice procuratori onorari”.
Il limite di età per l’incarico di magistrato onorario sarà di 65 anni e il mandato avrà una durata massima di 4 anni, rinnovabile per una sola volta. Terminati i due mandati, lo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario sarà considerato titolo preferenziale per accedere tramite concorso nella pubblica amministrazione.
Per chi si troverà già in servizio all’entrata in vigore del decreto delega, il limite massimo sarà di 4 quadrienni.
Infine, l’indennità dei magistrati onorari viene riformata. Essa sarà composta da una parte fissa e una variabile il cui importo sarà liquidato dal presidente del tribunale e dalla procura della Repubblica in base al raggiungimento degli obiettivi da loro fissati annualmente.
Giudici di pace, nuove competenze civili e penali
Per quanto riguarda le competenze civili del giudice di pace, le novità maggiori sono l’attribuzione della cause in materia di condominio e in materia di successioni e comunione ma per i casi di minore complessità.
La competenza viene estesa per valore fino a 30mila euro, contro il massimo di 5mila euro attuali, e per gli incidenti stradali passa dai 30mila euro di oggi ai 50mila.
Si occuperà, inoltre, di procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore in possesso di terzi, ma dovrà comunque seguire le direttive di un giudice togato scelto dal presidente del tribunale.
Infine il giudice di pace avrà la possibilità di decidere secondo equità tutte le cause di valore fino a 2.500 euro (mentre oggi il limite è di 1.100 euro).
Passando alle competenze penali, al giudice di pace saranno attribuite nuove fattispecie di reato. Troviamo, quindi, la minaccia (fatta eccezione per i casi in cui sussistano altre circostanze aggravanti); il furto perseguibile a querela; l’abbandono di animali e le contravvenzioni riguardanti specie animali e vegetali selvatiche protette;il rifiuto di fornire alle forze dell’ordine le proprie generalità; commercio e vendita di fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari.
Magistratura onoraria: il testo della riforma approvato dal
Senato
SENATO DELLA REPUBBLICA
Disegno di Legge n. 1738 approvato il 10 marzo 2016
“Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni
sui giudici di pace”
Attesto che il Senato della Repubblica, il 10 marzo 2016, ha approvato il seguente disegno
di legge, d’iniziativa del Governo: “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”
Art. 1 (Contenuto della delega) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri
direttivi di cui all’articolo 2, uno o più decreti legislativi diretti a:
a) prevedere un’unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario;
b) prevedere la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell’ufficio della procura
della Repubblica;
c) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il
procedimento di nomina ed il tirocinio;
d) operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità
all’esercizio delle funzioni di magistrato onorario;
e) disciplinare le modalità di impiego dei magistrati onorari all’interno del tribunale e della
procura della Repubblica;
f) disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima
dell’incarico;
g) regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio;
h) individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario;
i) regolamentare i casi di decadenza dall’incarico, revoca e dispensa dal servizio;
l) regolamentare la responsabilità disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito
disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione;
m) prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici
onorari;
n) prevedere i criteri di liquidazione dell’indennità;
o) operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione
professionale;
p) ampliare, nel settore penale, la competenza dell’ufficio del giudice di pace, nonché
ampliare, nel settore civile, la competenza del medesimo ufficio, per materia e per valore,
ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo
equità;
q) prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di
magistrati onorari elettivi;
r) prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in
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vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in
attuazione della delega di cui al presente comma;
s) prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove disposizioni con le altre
disposizioni di legge e per l’abrogazione delle norme divenute incompatibili.
Art. 2 (Princìpi e criteri direttivi) 1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma
1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) superare la
distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, denominandoli «giudici
onorari di pace» e facendoli confluire tutti nell’ufficio del giudice di pace, salvo quanto
previsto dal comma 5; b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisca la dotazione
organica dei giudici onorari di pace e conseguentemente di ciascun ufficio del giudice di
pace. 2. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si
attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere che il magistrato requirente
onorario sia inserito in un’articolazione denominata «ufficio dei vice procuratori onorari»,
costituita presso l’ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisca la dotazione organica dei vice
procuratori onorari e li ripartisca tra le procure della Repubblica, tenendo conto anche della
pianta organica dei magistrati professionali.
3. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, prevedendo,
tra l’altro, i requisiti:
1) della cittadinanza italiana;
2) del possesso dei diritti civili e politici;
3) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per
contravvenzione e di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza,
salvi gli effetti della riabilitazione;
4) della onorabilità, anche con riferimento alle sanzioni disciplinari eventualmente
riportate;
5) della idoneità fisica e psichica;
6) dell’età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni;
7) della professionalità;
8) dell’aver conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata
non inferiore a quattro anni;
b) prevedere i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario, in particolare a
favore:
1) di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario;
2) di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di avvocato;
3) di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio;
4) di coloro che insegnano o hanno insegnato materie giuridiche presso le università;
c) prevedere che a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata
anzianità professionale e che, in caso di ulteriore parità, abbia la precedenza chi ha minore
età anagrafica;
d) prevedere che la nomina a magistrato onorario sia preclusa per i soggetti che, pur
essendo in possesso dei requisiti previsti, risultano collocati in quiescienza;
e) attribuire alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del
comma 1 dell’articolo 1, la competenza ad emettere il bando del concorso a titoli per
l’accesso alla magistratura onoraria, ad istruire e valutare, previa acquisizione del parere
dell’organo istituzionale al quale l’istante risulti eventualmente iscritto, le domande e,
all’esito, a trasmettere al Consiglio superiore della magistratura le proposte di ammissione
al tirocinio sulle quali delibera il Consiglio superiore medesimo;
f) disciplinare la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio presso un magistrato
professionale affidatario, stabilendo che nel corso dello stesso non sia dovuta alcuna forma
di indennità e che, all’esito, la sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla
lettera q) del comma 1 dell’articolo 1, formuli un giudizio di idoneità e proponga una
graduatoria degli idonei per la nomina a magistrati onorari;
g) prevedere che la nomina del magistrato onorario sia di competenza del Ministro della
giustizia, che provvede in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della
magistratura sull’idoneità ad assumere le funzioni giudiziarie onorarie.
4. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario:
1) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo spettanti
all’Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i
consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
2) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
3) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda,
incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali
maggiormente rappresentative;
4) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
5) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di
assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria,
oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il
primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace
esercita le funzioni giudiziarie;
b) prevedere che gli avvocati non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel
circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale
esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell’associazione
professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al
secondo grado o gli affini entro il primo grado; prevedere che gli avvocati che esercitano la
propria attività professionale nell’ambito di società o associazioni tra professionisti non
possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale
la società o l’associazione forniscono i propri servizi; prevedere che non costituisca causa
di incompatibilità l’esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale
penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni
tributarie;
c) prevedere che gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possano
esercitare la professione forense presso l’ufficio giudiziario al quale appartengono e non
possano rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al
medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio; prevedere che il divieto si applichi
anche agli associati di studio, ai membri dell’associazione professionale e ai soci della
società tra professionisti, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli
affini entro il primo grado;
d) prevedere che i magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo
grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possano essere
nominati presso lo stesso ufficio giudiziario;
e) prevedere che il magistrato onorario non possa ricevere, assumere o mantenere incarichi
dall’autorità giudiziaria nell’ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici
giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
5. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), con riferimento alle
modalità di impiego dei magistrati onorari all’interno del tribunale, il Governo si attiene ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare le modalità con cui il presidente del tribunale provvede all’inserimento dei
giudici onorari di pace nell’ufficio per il processo costituito presso il tribunale ordinario,
per lo svolgimento dei seguenti compiti:
1) coadiuvare il giudice professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari
o utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte di quest’ultimo;
2) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che al giudice onorario di pace possono
essere delegati dal giudice professionale tra quelli individuati in attuazione della delega di
cui alla presente legge, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della
semplicità delle questioni che normalmente devono essere risolte; prevedere che il giudice
professionale stabilisca le direttive generali cui il giudice onorario di pace deve attenersi
nell’espletamento dei compiti delegati e che, quando questi non ritiene ricorrenti nel caso
concreto le condizioni per provvedere in conformità alle direttive ricevute, possa chiedere
che l’attività o il provvedimento siano compiuti dal giudice professionale titolare del
procedimento;
3) prevedere che i provvedimenti che definiscono i procedimenti non possano essere
delegati dal giudice professionale, salvo quelli specificamente individuati in
considerazione della loro semplicità;
b) prevedere i casi tassativi, eccezionali e contingenti in cui, in ragione della significativa
scopertura dei posti di magistrato ordinario previsti dalla pianta organica del tribunale
ordinario e del numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari ovvero del numero
di procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine ragionevole di cui alla legge 24
maggio 2001, n. 89, è consentito al presidente del tribunale di procedere all’applicazione
non stabile del giudice onorario di pace, che abbia svolto i primi due anni dell’incarico,
quale componente del collegio giudicante civile e penale; prevedere che in ogni caso il
giudice onorario di pace non possa essere applicato quale componente del collegio
giudicante delle sezioni specializzate. Dall’attuazione delle disposizioni della presente
lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
c) prevedere i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace, che abbia svolto i primi due
anni dell’incarico, può essere applicato per la trattazione di procedimenti civili e penali di
competenza del tribunale ordinario; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace
non possa essere applicato per la trattazione dei procedimenti, ovvero per l’esercizio delle
funzioni, indicati nel terzo comma dell’articolo 43-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché per la
trattazione dei procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza
obbligatorie.
6. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), con riferimento alle
modalità di impiego dei magistrati onorari all’interno della procura della Repubblica, il
Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) costituire presso l’ufficio della procura della Repubblica una struttura organizzativa
mediante l’impiego di vice procuratori onorari, del personale di cancelleria e di coloro che
svolgono il tirocinio formativo presso il predetto ufficio ai sensi dell’articolo 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, e successive modificazioni, e dell’articolo 37, commi 4 e 5, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) prevedere che ai vice procuratori onorari inseriti, con provvedimento del procuratore
della Repubblica, nella struttura organizzativa di cui alla lettera a) possano essere assegnati
i seguenti compiti:
1) coadiuvare il magistrato professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori,
necessari o utili per lo svolgimento da parte di quest’ultimo delle proprie funzioni;
2) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che, in considerazione della loro
semplicità e della non elevata pena edittale massima prevista per il reato per cui si procede,
possono essere delegati ai vice procuratori onorari; di regola non possono essere delegati,
salvo tipologie di reati da individuare specificamente, anche in considerazione della
modesta offensività degli stessi, la richiesta di archiviazione, la determinazione relativa
all’applicazione della pena su richiesta e i provvedimenti di esercizio dell’azione penale;
prevedere che il magistrato professionale stabilisca le direttive generali cui il vice
procuratore onorario deve attenersi nell’espletamento dei compiti delegati e che
quest’ultimo, quando non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere
in conformità alle direttive ricevute, possa chiedere che l’attività o il provvedimento siano
compiuti dal magistrato professionale titolare del procedimento.
7. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) attribuire all’incarico di magistrato onorario natura imprescindibilmente temporanea e
disciplinarne la durata massima per un periodo non superiore a quattro anni;
b) prevedere che alla scadenza del periodo di cui alla lettera a) il magistrato onorario possa
essere confermato nell’incarico per un altro quadriennio in caso di accertata idoneità a
svolgere le funzioni sulla base dei criteri individuati nell’esercizio della delega di cui alla
presente legge, e sempre che non abbia riportato più sanzioni disciplinari o la sanzione
disciplinare della sospensione; prevedere che i criteri per l’accertamento dell’idoneità a
svolgere le funzioni debbano comunque tener conto della capacità, della produttività, della
diligenza e dell’impegno, sulla base dei dati statistici relativi all’attività svolta, dell’esame
a campione dei provvedimenti e del parere del capo dell’ufficio giudiziario presso il quale
il magistrato onorario presta servizio, nonché della relazione presentata da quest’ultimo;
c) prevedere che la conferma di cui alla lettera b) sia disposta con decreto del Ministro
della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sulla base
del giudizio di idoneità formulato dalla sezione autonoma del consiglio giudiziario, di cui
alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 1, dopo aver acquisito i pareri dei presidenti di
tribunale o dei procuratori della Repubblica, nonché dei consigli dell’ordine degli avvocati
nei cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni;
d) prevedere, in ogni caso, che la durata dell’incarico di magistrato onorario non possa
superare gli otto anni complessivi e che nel computo siano inclusi gli anni comunque svolti
quale magistrato onorario nel corso dell’intera attività professionale;
e) prevedere che i giudici onorari di pace, nel corso dei primi due anni dell’incarico,
possano svolgere esclusivamente i compiti inerenti all’ufficio per il processo;
f) disciplinare le conseguenze della mancata conferma, prevedendo in particolare che la
stessa precluda la possibilità di proporre successive domande di nomina quale magistrato
onorario;
g) prevedere che ai magistrati onorari confermati per due quadrienni sia riconosciuto un
titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell’articolo 5 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle
amministrazioni dello Stato;
h) prevedere che in ogni caso l’incarico cessi al raggiungimento del sessantacinquesimo
anno di età.
8. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), il Governo si attiene
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) regolamentare la procedura di trasferimento su domanda dell’interessato;
b) disciplinare i casi di trasferimento d’ufficio del magistrato onorario ad altro ufficio
giudiziario della medesima tipologia per esigenze organizzative oggettive dei tribunali,
degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica.
9. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera h), il Governo si attiene
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che il magistrato onorario sia tenuto all’osservanza dei doveri previsti per i
magistrati ordinari;
b) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applichi il regime di astensione previsto
dall’articolo 70 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
10. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera i), il Governo si attiene
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applichi la disciplina della decadenza e della
dispensa dal servizio, prevista dall’articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e
successive modificazioni;
b) prevedere i casi per la revoca dell’incarico al magistrato onorario che non è in grado di
svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, in particolare quando non
raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della
Repubblica;
c) prevedere, nei casi indicati dalle lettere a) e b), con esclusione delle ipotesi di dimissioni
volontarie, che il presidente della corte di appello proponga alla sezione autonoma del
Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 1, la dichiarazione di
decadenza, la dispensa o la revoca. La sezione, sentito l’interessato e verificata la
fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura
affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa o sulla revoca.
11. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera l), il Governo si attiene
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati onorari, anche
tenendo conto delle disposizioni relative agli illeciti disciplinari commessi dai magistrati
professionali;
b) prevedere le sanzioni disciplinari dell’ammonimento, della censura, della sospensione
dal servizio da tre a sei mesi e della revoca dell’incarico; prevedere altresì i casi nei quali,
quando è inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, può essere disposto il
trasferimento del magistrato onorario ad altra sede; prevedere, infine, gli effetti delle
sanzioni disciplinari ai fini della conferma nell’incarico;
c) prevedere, nei casi indicati dalla lettera a), che il presidente della corte di appello
proponga alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma
1 dell’articolo 1, una delle sanzioni disciplinari di cui alla lettera b) e, ove ne ricorrano i
presupposti, il trasferimento del magistrato onorario ad altra sede. La sezione, sentito
l’interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio
superiore della magistratura affinché provveda sull’ammonimento, sulla censura, sulla
sospensione dal servizio, sul trasferimento ad altra sede o sulla revoca;
d) disciplinare il procedimento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari, tenendo conto
dei princìpi previsti dall’articolo 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.
12. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), il Governo
disciplina il coordinamento dei giudici onorari di pace, attenendosi ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) prevedere che l’ufficio del giudice di pace sia coordinato dal presidente del tribunale, il
quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed
amministrativo;
b) prevedere che il presidente del tribunale provveda a formulare al presidente della corte
di appello la proposta della tabella di organizzazione dell’ufficio del giudice di pace;
c) prevedere che gli affari siano assegnati sulla base di criteri stabiliti dal presidente del
tribunale ai sensi della lettera b) e mediante il ricorso a procedure automatiche;
d) prevedere che il presidente del tribunale nell’espletamento dei compiti di cui alle lettere
a), b) e c) possa avvalersi dell’ausilio di uno o più giudici professionali.
13. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), il Governo si
attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che l’indennità dei magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una
parte variabile;
b) prevedere l’attribuzione ai giudici onorari di pace, per lo svolgimento dei compiti di cui
al comma 5, lettera a), numero 1), di una parte fissa dell’indennità in misura inferiore a
quella prevista per l’esercizio di funzioni giurisdizionali;
c) prevedere l’attribuzione ai vice procuratori onorari, per lo svolgimento dei compiti di cui
al comma 6, lettera b), numero 1), di una parte fissa dell’indennità in misura inferiore a
quella prevista per le funzioni esercitate ai sensi del comma 6, lettera b), numero 2);
d) prevedere che quando il magistrato onorario svolge più compiti e funzioni tra quelli
previsti alle lettere b) e c) sia corrisposta la parte fissa dell’indennità riconosciuta per le
funzioni o i compiti svolti in via prevalente;
e) prevedere che in favore dei magistrati onorari che raggiungono gli obiettivi fissati a
norma della lettera f) deve essere corrisposta la parte variabile dell’indennità in misura non
inferiore al 15 per cento e non superiore al 50 per cento della parte fissa dovuta a norma
delle lettere b) e c), anche in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi;
f) prevedere che il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica indicano,
secondo criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale dal Consiglio superiore
della magistratura, in un apposito provvedimento, gli obiettivi da raggiungere nell’anno
solare e lo comunicano alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera
q) del comma 1 dell’articolo 1;
g) prevedere che, al termine dell’anno, il presidente del tribunale e il procuratore della
Repubblica, verificato il raggiungimento degli obiettivi, adottano uno specifico
provvedimento per la liquidazione della parte variabile dell’indennità, che comunicano alla
sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell’articolo
1;
h) prevedere che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli
stessi demandati, gli obiettivi stabiliti a norma della lettera f) e i criteri di liquidazione
delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell’incarico onorario
con lo svolgimento di altre attività lavorative;
i) prevedere che gli obiettivi di cui alle lettere f), g) e h) sono individuati tenendo conto
della media di produttività dei magistrati dell’ufficio o della sezione;
l) individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura
onoraria dell’incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l’acquisizione delle
risorse necessarie mediante misure incidenti sull’indennità.
14. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o), il Governo
disciplina la formazione dei magistrati onorari, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere che i giudici onorari di pace partecipino alle riunioni trimestrali organizzate
dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l’esame delle
questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione
delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi
innovative, e che alle predette riunioni partecipino anche i giudici professionali;
b) prevedere che i vice procuratori onorari partecipino alle riunioni trimestrali organizzate
dal procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per
l’esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la
discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze
giurisprudenziali e di prassi innovative, e che alle predette riunioni partecipino anche i
magistrati professionali;
c) prevedere che i magistrati onorari partecipino ai corsi di formazione decentrata
organizzati con cadenza almeno semestrale, a loro specificamente dedicati, secondo
programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura e che la partecipazione ai
suddetti corsi sia utilmente valutata ai fini dell’adempimento, da parte del magistrato
onorario che svolga altre attività lavorative, degli obblighi di formazione e aggiornamento
professionale eventualmente prescritti dalla normativa di settore ovvero dai differenti
ordinamenti professionali;
d) prevedere che la partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione
sia obbligatoria e che la mancata partecipazione senza giustificato motivo sia valutata
negativamente ai fini della conferma nell’incarico.
15. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo si
attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi, in particolare estendendo, per le cause il cui
valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità ed attribuendo alla
competenza dell’ufficio del giudice di pace:
a) le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli
edifici;
b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione,
connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;
c) le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessità
quanto all’attività istruttoria e decisoria;
d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000;
e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di
valore non superiore ad euro 50.000;
f) altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità quanto
all’attività istruttoria e decisoria;
g) i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose
del debitore che sono in possesso di terzi; il presidente del tribunale attribuisce ad uno o
più giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle
prassi applicative e di vigilare sull’attività dei giudici onorari di pace;
h) i procedimenti per i reati, consumati o tentati, previsti dagli articoli 612, primo e
secondo comma, salvo che sussistano altre circostanze aggravanti, 626 e 651 del codice
penale, nonché per le contravvenzioni previste dagli articoli 727 e 727-bis del codice
penale e per quelle previste dall’articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
16. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo si
attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, a modifica e integrazione di quanto stabilito dall’articolo 10 del decreto
legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, una sezione autonoma del Consiglio giudiziario,
composta da magistrati e avvocati eletti dal medesimo Consiglio tra i suoi componenti e da
magistrati onorari eletti dai magistrati onorari del distretto, competente ad esercitare le
funzioni relative ai magistrati onorari, nonché ad esprimere pareri sui provvedimenti
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organizzativi adottati dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica;
b) prevedere il numero dei componenti eletti dal Consiglio giudiziario e di quelli eletti dai
magistrati onorari in ragione delle dimensioni del distretto della corte di appello, secondo
quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;
c) disciplinare le modalità di elezione dei magistrati onorari nella sezione autonoma del
Consiglio giudiziario.
17. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo si attiene
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) regolare la durata dell’incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in
attuazione della delega di cui all’articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:
1) prevedere che la conferma dei magistrati onorari di cui al presente comma sia disposta
dal Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della
magistratura, sulla base del giudizio di idoneità formulato, secondo i criteri di cui al
comma 7, lettera b), dalla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q)
del comma 1 dell’articolo 1, dopo aver acquisito i pareri dei presidenti di tribunale o dei
procuratori della Repubblica, nonché dei consigli dell’ordine degli avvocati nei cui
circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni;
2) prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di
cui all’articolo 1 possano essere confermati nell’incarico per quattro mandati ciascuno di
durata quadriennale, prevedendo che nel corso del quarto mandato i giudici onorari
possano svolgere i compiti inerenti all’ufficio per il processo e i vice procuratori onorari
possano svolgere esclusivamente i compiti di cui al comma 6, lettera b), numero 1);
prevedere che quando il Consiglio superiore della magistratura, in sede di deliberazione
per la conferma dell’incarico, riconosca l’esistenza di specifiche esigenze di servizio
relativamente all’ufficio per il quale la domanda di conferma è proposta, nel corso del
quarto mandato il magistrato onorario possa essere destinato anche all’esercizio di funzioni
giudiziarie. Dall’attuazione del presente numero non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica;
3) prevedere che quanto previsto al numero 2) del presente comma si applichi anche ai
magistrati onorari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla scadenza di
tre quadrienni, i quali possono essere, a norma di quanto previsto dal predetto numero 2),
confermati sino al raggiungimento del limite massimo di età di cui al numero 4);
4) prevedere che, in ogni caso, l’incarico di magistrato onorario cessi con il
raggiungimento del sessantottesimo anno di età;
b) individuare e regolamentare le funzioni e i compiti che possono essere svolti dai giudici
onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo
dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, sulla base dei
seguenti criteri:
1) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscano nell’ufficio del giudice di pace,
a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui
all’articolo 1;
2) prevedere che il presidente del tribunale possa, fino alla scadenza del quarto anno
successivo alla data di cui al numero 1), inserire nell’ufficio per il processo i giudici
onorari di tribunale e, a domanda, i giudici di pace;
3) prevedere che, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al numero
1), il presidente del tribunale possa assegnare, anche fuori dei casi previsti dal comma 5,
lettera b), e nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, la
trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale
esclusivamente ai giudici onorari di tribunale;
4) prevedere che il presidente del tribunale, fino alla scadenza del quarto anno successivo
alla data di cui al numero 1), assegni la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di
competenza dell’ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici di pace in servizio;
prevedere che la disposizione di cui al presente numero si applichi anche ai giudici di pace
che hanno proposto domanda ai sensi del numero 2);
5) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di cui al numero 1) per
la liquidazione delle indennità spettanti ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale
continuino ad applicarsi fino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data;
c) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della
delega di cui all’articolo 1 per la liquidazione delle indennità spettanti ai vice procuratori
onorari continuino ad applicarsi per i primi quattro anni dalla predetta data;
d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della
delega di cui all’articolo 1 siano regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data;
e) prevedere che per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della
delega di cui all’articolo 1 continuino ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni in
materia di illeciti disciplinari vigenti alla predetta data.
18. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 il Governo prevede le modalità mediante
le quali il Ministero della giustizia provvede annualmente a individuare l’importo annuo di
cui ogni tribunale ordinario e ogni procura della Repubblica presso il tribunale ordinario
possano disporre ai fini della liquidazione delle indennità in favore dei magistrati onorari
che prestano servizio presso i predetti uffici e presso gli uffici del giudice di pace compresi
nel circondario del tribunale, nell’ambito delle dotazioni ordinarie di bilancio.
Art. 3 (Procedure per l’esercizio della delega) 1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti
dall’articolo 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente
trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l’espressione del parere, da rendere
entro trenta giorni. I medesimi schemi dei decreti legislativi sono contestualmente
trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta
giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti sono emanati, anche
in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti
alla scadenza del termine previsto per l’esercizio della delega o successivamente,
quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il
Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei
criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1.
Art. 4 (Incompatibilità del giudice di pace) 1. Non possono esercitare le funzioni di giudice
di pace:
a) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo spettanti
all’Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i
consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda,
incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali
maggiormente rappresentative;
d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di
assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria,
oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il
primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace
esercita le funzioni giudiziarie.
2. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del
tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la
professione forense i loro associati di studio, i membri dell’associazione professionale, i
soci della società tra professionisti, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado
o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività
professionale nell’ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare
le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale la società o
l’associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità
l’esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare,
ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.
3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la
professione forense presso l’ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono
rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo
ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio,
ai membri dell’associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al
coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.
4. I giudici di pace che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di
affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere nominati
presso lo stesso ufficio giudiziario.
5. Il giudice di pace non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall’autorità
giudiziaria nell’ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari
compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
Art. 5 (Coordinamento dell’ufficio del giudice di pace) 1. L’ufficio del giudice di pace è
coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del
personale di magistratura ed amministrativo. 2. Il presidente del tribunale provvede a
formulare al presidente della corte di appello la proposta della tabella di organizzazione
dell’ufficio del giudice di pace.
3. Gli affari sono assegnati sulla base di criteri stabiliti dal presidente del tribunale ai sensi
del comma 2 e mediante il ricorso a procedure automatiche.
4. Il presidente del tribunale, nell’espletamento dei compiti di cui al presente articolo, può
avvalersi dell’ausilio di uno o più giudici professionali.
Art. 6 (Applicazione dei giudici di pace) 1. Fermi i divieti di cui all’articolo 4, possono
essere applicati ad altri uffici del giudice di pace, indipendentemente dall’integrale
copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono
imprescindibili e prevalenti, uno o più giudici di pace in servizio presso gli uffici del
medesimo distretto.
2. La scelta dei giudici di pace da applicare è operata secondo criteri obiettivi e
predeterminati indicati, in via generale, con deliberazione del Consiglio superiore della
magistratura. L’applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio
giudiziario integrato a norma del comma 2 dell’articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n.
374, dal presidente della corte di appello. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio
superiore della magistratura e al Ministro della giustizia a norma dell’articolo 42 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
3. Il parere del consiglio giudiziario di cui al comma 2 è espresso, sentito previamente
l’interessato, nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta.
4. L’applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell’ufficio al
quale il giudice di pace è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad
un anno. In ogni caso, un’ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano
decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.
5. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia decorsi due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di euro 100.550 per
l’anno 2016, di euro 201.100 per l’anno 2017 e di euro 100.550 per l’anno 2018. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2016,
2017 e 2018 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
Art. 7 (Formazione del giudice di pace, del giudice onorario di tribunale e del vice
procuratore onorario) 1. I giudici di pace e i giudici onorari di tribunale partecipano alle
riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale
da lui delegato, per l’esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la
trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di
esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche
i giudici professionali.
2. I vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal
procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l’esame
delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la
discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze
giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i
magistrati professionali.
3. Sono organizzati corsi di formazione decentrata con cadenza almeno semestrale
specificamente dedicati ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice
procuratori onorari, secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.
4. La partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione è obbligatoria.
La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle suddette riunioni e iniziative di
formazione è valutata negativamente ai fini della conferma nell’incarico.
Art. 8 (Disposizioni per le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni Trentino-Alto Adige/
Südtirol e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3. 2. Ulteriori disposizioni, dirette ad armonizzare la riforma della
magistratura onoraria con la peculiarità degli ordinamenti regionali di cui al comma 1,
sono adottate con norme di attuazione dei rispettivi statuti speciali.
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3. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo adotta le
disposizioni necessarie ad attribuire alla competenza dell’ufficio del giudice di pace i
procedimenti in affari tavolari relativi a contratti ricevuti da notaio e connotati da minore
complessità.
Art. 9
(Invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ad essa si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
2. In considerazione della complessità della materia trattata, che attua il complessivo
riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria prescritto dall’articolo 245
del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e dell’impossibilità di procedere alla
determinazione degli eventuali effetti finanziari, i decreti legislativi di attuazione della
delega prevista dalla presente legge devono essere corredati di relazione tecnica che dia
conto della neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei
corrispondenti mezzi di copertura, nonché, per le norme di carattere previdenziale, delle
ulteriori proiezioni finanziarie previste dall’articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che
non trovano compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati
solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi
che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. IL PRESIDENTE
(fonte:forexinfo.it)



