Archive del 30 Novembre 2015

Da Questione Giustizia:Vademecum nei casi di astensione dalle udienze penali del difensore

lunedì, 30 Novembre 2015

avvocati
Pubblichiamo un articolo di Questione Giustizia su un argomento di viva attualità relativo alle astensioni degli avvocati dalle udienze proclamate anche in questi giorni…

” Premessa.
La mancata partecipazione del difensore a seguito di dichiarazione di astensione dalle udienze non è dovuta ad un impedimento, ma all’esercizio di un diritto costituzionale, che il giudice deve riconoscere e garantire, purché avvenga nel rispetto delle condizioni e dei presupposti previsti dalle specifiche norme che lo regolano (Cass. Sez. U, Sentenza n. 40187 del 27/03/2014 dep. 29/09/2014, imp. Lattanzio).
Nella stessa sentenza si è affermato che “Il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con deliberazione del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, così come la previgente Regolamentazione provvisoria dell’astensione collettiva degli avvocati dall’attività giudiziaria, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 4 luglio 2002, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002, costituisce fonte di diritto oggettivo contenente norme aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti “erga omnes”, ed alle quali anche il giudice è soggetto in forza dell’art. 101, secondo comma, Cost.”
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In difesa di chi è stato posto sotto accusa e viene condannato prima dei processi relativi a tutti i gradi di giudizio

lunedì, 30 Novembre 2015

magistrati3
Non possiamo sottolineare che il diritto di difesa di chiunque sia posto sotto accusa è inviolabile ,anche nel caso di inchieste giudiziarie che avranno esiti conseguenti a regolari processi ,che ,secondo il rito accusatorio, vedranno le prove formarsi nel dibattimento.Anche il caso Shalabayeva avrà processi con esiti che ci auguriamo scagionino completamente la collega ,perchè oggi si sta verificando una sorta di caccia alle streghe che non condividiamo.Il giornalista, autore dell’articolo che si potrà leggere nel link sottostante, perchè in rete ha esagerato e condannato già la collega solo sulla base delle notizie di stampa? Ma chi potrà prevedere cosa accadrà nei tre gradi di giudizio? La Costituzione prevede che solo dopo la condanna definitiva si potrà attribuire la colpevolezza piena al reo.Certo il discorso fatto dall’articolista è volto alla prevenzione: perchè ciò non accada più. Allora se sono a conoscenza i cittadini di tanti casi illegali, che coinvolgono i rappresentanti della giustizia e delle forze dell’ordine, perchè non li denunciano subito ? Lasciare un’ombra di sospetto su tutti è pericoloso oltre che platealmente ingiusto.Noi crediamo nella giustizia ,nell’onestà e nella moralità. E non siamo soli .I magistrati e le forze dell’ordine si prodigano con sacrifici personali mettendo a rischio spesso la loro vita.Avere fiducia nelle istituzioni è necessario proprio in uno stato democratico come il nostro ricordando i principi fondamentali della nostra Costituzione.(diego loveri)

articolo sul caso shalabayeva

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I poliziotti lo dicono: il caso Shalabayeva era «deciso in alto»

lunedì, 30 Novembre 2015

shalabayeva9
Pubblichiamo altro articolo apparso in rete sul caso Shalabayeva con ulteriori particolari dell’oscura vicenda…

“Angelino Alfano? Chi l’ha visto. Matteo Renzi? Muto come un pesce. In barile. Alma Shalabayeva? E chi è? Con l’eccezione di Si e dell’M5S l’establishment politico e istituzionale si trincera dietro lo schema classico delle tre scimmie: nessuno ha visto, nessuno ha sentito, soprattutto nessuno avverte l’urgenza di parlare.
In un qualsiasi Paese democratico le cose andrebbero all’opposto, anche se è vero che in un Paese di quel tipo il problema non sussisterebbe perché il ministro degli Interni non sarebbe più tale da un pezzo, dopo il rapimento di Stato Shalabayeva.
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GLI ATTI TORNANO DAL GIUDICE DI PACE: Bidella diffamata via telefono a Belluno

lunedì, 30 Novembre 2015

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“La donna accusata di molestare studenti dell’istituto tecnico.
«La bidella molesta gli studenti». Il contenuto diffamatorio di tre telefonate al centralino dell’istituto tecnico industriale Segato sarebbe stato di questo tenore e F.F. è stato condannato in primo grado a una pena pecuniaria dal giudice di pace. Ma il suo difensore Conti ha proposto un appello al tribunale, perché ritiene che, visto come si sono svolti i fatti, non ci siano i presupposti per parlare di diffamazione. Una questione a carattere tecnico, insomma, in quanto il reato si configura quando si parla male di qualcuno con più persone. E il giudice ha dato ragione, accogliendo la richiesta e restituendo gli atti al giudice di pace.
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