Pubblichiamo un articolo di Questione Giustizia su un argomento di viva attualità relativo alle astensioni degli avvocati dalle udienze proclamate anche in questi giorni…
” Premessa.
La mancata partecipazione del difensore a seguito di dichiarazione di astensione dalle udienze non è dovuta ad un impedimento, ma all’esercizio di un diritto costituzionale, che il giudice deve riconoscere e garantire, purché avvenga nel rispetto delle condizioni e dei presupposti previsti dalle specifiche norme che lo regolano (Cass. Sez. U, Sentenza n. 40187 del 27/03/2014 dep. 29/09/2014, imp. Lattanzio).
Nella stessa sentenza si è affermato che “Il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con deliberazione del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, così come la previgente Regolamentazione provvisoria dell’astensione collettiva degli avvocati dall’attività giudiziaria, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 4 luglio 2002, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002, costituisce fonte di diritto oggettivo contenente norme aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti “erga omnes”, ed alle quali anche il giudice è soggetto in forza dell’art. 101, secondo comma, Cost.”
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