
A proposito del dibattito interno alle associazioni di gdp sulle varie ipotesi del tavolo tecnico con il Ministro Orlando perchè non rivisitiamo quello che costituiva negli anni trascorsi l’unico punto di accordo tra tutte le associazioni di gdp ed onorari che oggi alcune dimenticano…forse pensando di tirare ancora la corda sperando che non si spezzi…?
Vecchie proposte sulla riforma della magistratura onoraria:
1)Norme transitorie)
1. L’incarico quale magistrato onorario di cui all’articolo 84-bis del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12 dei giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge è rinnovabile quadriennalmente previa valutazione del
Consiglio superiore della magistratura fino alla cessazione per limiti di età che è
fissata: a) in settantacinque anni per coloro che hanno superato i sessantotto anni,
alla data di entrata in vigore della presente legge; b) in settanta anni per coloro
che hanno un’età compresa tra i sessanta ed i sessantasette anni, c) in
sessantacinque anni per coloro che hanno meno di sessanta anni. Il nuovo 07-1.12.20-DISEGNO-DI-LEGGE-MASTELLA-SCOTTI2.doc 27
l’incarico non può essere svolto più di otto anni nella medesima posizione
tabellare.
2) L’incarico quale magistrato onorario di cui all’articolo 84-bis del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12 dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori
onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge può essere
rinnovato, alla scadenza, per tre periodi di quattro anni, previa delibera
favorevole del Consiglio superiore della magistratura.
3) Le valutazioni in vista dei rinnovi quadriennali degli incarichi di cui ai commi
1 e 2 sono operate in base ai criteri ed agli elementi di cui all’articolo 11 del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
4) In fase di prima applicazione del presente articolo tutti magistrati onorari in
servizio di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti a valutazione straordinaria di
professionalità entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge sulla
base degli elementi di cui al comma 3 ed in caso di valutazione negativa è
disposta la cessazione dall’incarico onorario.
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Norme transitorie)
1. L’incarico quale magistrato onorario di cui all’articolo 84-bis del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12 dei giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge è rinnovabile quadriennalmente previa valutazione del
Consiglio superiore della magistratura fino alla cessazione per limiti di età che è
fissata: a) in settantacinque anni per coloro che hanno superato i sessantotto anni,
alla data di entrata in vigore della presente legge; b) in settanta anni per coloro
che hanno un’età compresa tra i sessanta ed i sessantasette anni, c) in
sessantacinque anni per coloro che hanno meno di sessanta anni. Il nuovo
incarico non può essere svolto più di otto anni nella medesima posizione
tabellare.
2) L’incarico quale magistrato onorario di cui all’articolo 84-bis del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12 dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori
onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge può essere
rinnovato, alla scadenza, per tre periodi di quattro anni, previa delibera
favorevole del Consiglio superiore della magistratura.
3) Le valutazioni in vista dei rinnovi quadriennali degli incarichi di cui ai commi
1 e 2 sono operate in base ai criteri ed agli elementi di cui all’articolo 11 del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
4) In fase di prima applicazione del presente articolo tutti magistrati onorari in
servizio di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti a valutazione straordinaria di
professionalità entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge sulla
base degli elementi di cui al comma 3 ed in caso di valutazione negativa è
disposta la cessazione dall’incarico onorario.



