Cittadino tunisino trattenuto al CIE di Trapani: Il Questore per indisponibilità del vettore chiede al Giudice di Pace la proroga di 60 gg per il trasferimento. Il Giudice proroga e l’espulso ricorre in Cassazione che rigetta il ricorso.

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La sentenza:
Cassazione civile sez. VI 26/02/2014 ( ud. 18/02/2014 , dep.26/02/2014 )
Numero: 4646
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 198941 del R.G. anno 2013 proposto da:

D.A.B.F. domiciliato in ROMA, Via Nomentana 224
presso l’avv. G. L. con l’avv. G. B. del Foro di
Trapani che lo rappresenta e difende per procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno – Questore di Trapani, rapp.to e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma Via dei
Portoghesi 12;
– controricorrente –
avverso il decreto in data 10.06.2013 del GdP di Trapani;
udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 18.2.2014 dal
Cons. Dott. Luigi MACIOCE.
Udito l’avv. M. Pia Rizzo (in sost.) per il ricorrente.

Fatto
RILEVA

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c., ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso.

Il cittadino tunisino D.A.B.F. venne espulso dal Prefetto di Milano con decreto 12.12.2012 e dal Questore ristretto presso il CIE di Gradisca di Isonzo e con effetto dal 24.12.2012 presso il CIE di Trapani per indisponibilità di vettore. Con proprie ordinanze il Giudice di Pace convalidò la misura ed il trattenimento. Con istanza 27.05.2013 il Questore, in vista della scadenza del termine, richiese la proroga per ulteriori gg. 60 del trattenimento in difetto di disponibilità del vettore per il rimpatrio. La richiesta venne inoltrata al GdP di Trapani il 03.6.2013 ed il detto Giudice fissò udienza di esame innanzi a sè per il giorno 10.06.2013. In tal data, sentito l’interessato e presente il difensore (che eccepì la non prorogabilità stante il superamento delle 48 ore dalla richiesta della proroga), il GdP concesse la proroga stessa.

Ricorre il 19.07.2013 l’interessato deducendo la violazione di legge commessa con la concessione di proroga a termine di ore 48 scaduto.

Resiste l’Amministrazione. Il relatore ha proposto il rigetto.
Diritto
OSSERVA

Ad avviso del Collegio la censura è priva di fondamento, posto che, secondo il fermo orientamento di questa Corte (da Cass. 4544/2010 e 13767/2010 a Cass. 13117/2011), l’interpretazione del tempo di decisione con riguardo alla proroga rende affatto irrilevante l’osservanza delle 48 ore, posto che, ricevuta la richiesta, è onere del Giudice di Pace fissare l’udienza in contraddittorio (come da questa Corte interpretativamente imposto con la decisione 4544/2010) in tempo tale che la sua decisione positiva giunga prima della scadenza del termine in atto assegnato con la convalida (io con la precedente proroga).

E poichè la decisione di proroga 10.06.2013 è intercorsa ben prima della scadenza del termine della misura originaria convalidata, ne discende la inesistenza di alcuna lesione. Le spese si regolano secondo soccombenza. Non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a versare all’Amministrazione le spese di giudizio, pari ad Euro 1.300 per compensi oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 18 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2014

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