Giudici di Pace : magistrati onorari appartenenti all’ordine giudiziario e giudici di prossimità

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Se gli uffici dei giudici di pace sono ricoperti da magistrati onorari appartenenti all’ordine giudiziario, come detta l’articolo 1 della L. n.374/1991, non si può confutarne l’appartenenza anche alla magistratura onoraria ,oltre che all’ordine giudiziario, salvo che il Parlamento non modifichi la legislazione vigente,in quanto la Costituzione all’art.106 ,secondo comma, menziona la nomina,anche elettiva, di magistrati onorari ammessi dalla legge sull’ordinamento giudiziario.

Legge 21 novembre 1991, n. 374 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 27 novembre, n. 278)
– Istituzione del giudice di pace.
Vigente alla G.U. 16/03/2006 n. 63
Capo I
DEL GIUDICE DI PACE
Articolo 1
Istituzione e funzioni del giudice di pace.
1. È istituito il giudice di pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge.
2. L’ufficio del giudice di pace è ricoperto da un magistrato onorario appartenente all’ordine giudiziario.

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