
Pubblichiamo una nota di agenzia stampa sull’argomento della signora Shalabayeva ,nella quale la giudice di pace ha fatto dichiarazioni importanti che escludono responsabilità della stessa, ma pongono sotto grave accusa gli organi di polizia, che non avrebbero fornito tutta la documentazione relativa alla cittadina di paese terzo alla stessa giudice di pace e ciò conferma quanto scritto anche nel comunicato di Unità Democratica Giudici di Pace pubblicato nel sito qualche giorno fa.
“Io ho solo applicato la legge e, sulla base della documentazione fornitami dal Prefetto secondo cui il passaporto presentato da tale Alma Ayan era stato sequestrato dalla Digos in quanto alterato e contraffatto, mi sono limitata a convalidare il trattenimento della donna, proprio perche’ venissero svolti accertamenti sulla sua reale identificazione.
Il decreto di espulsione e’ altra cosa e non fa parte certo delle mie competenze”. Stefania Lavore, il giudice di pace che il 31 maggio scorso convalido’ il trattenimento presso il Cie di Ponte Galeria di Alma Shalayeva, moglie del dissidente kazako, racconta cosi’ la sua verita’. Rappresentato dall’avvocato Lorenzo Contrada, cui ha deciso di rivolgersi “per porre fine alle falsita’ e alle inesattezze riportate dalla stampa”,
il giudice Lavore spiega di non aver mai avuto contezza della nota del 30 maggio scorso dell’ambasciata kazaka che attestava l’esistenza di due passaporti diplomatici riconducibili alla signora Shalabayeva. Nota di cui era a conoscenza, invece, il Dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell’Interno. “A me quella documentazione non e’ stata fornita da nessuno – spiega il magistrato onorario -. Gli unici documenti posti alla mia attenzione sono stati quelli della difesa che ha presentato alcune dichiarazionui provenienti dalle autorita’ della Repubblica Centrafricana in cui si diceva che la donna, nota come Alma Ayan, era un soggetto conosciuto in quello Stato. Non c’era neppure la sua fotografia. Ripeto ancora una volta che il nome era quello di Alma Ayan, per giunta riportato nel ruolo di udienza di quel giorno, lo stesso che per il Prefetto era frutto di documentazione contraffatta e falsa. Con queste carte – insiste il giudice di pace – non avrei mai potuto adottare decisione diversa da quella che ho preso. Il trattenimento era finalizzato proprio ad accertare la reale identita’ della donna e non certo ad agevolarne l’espulsione che, ripeto, non compete al mio ufficio”.(fonte:agi.it)



