
Nell’ambito del recente congresso nazionale di Magistratura Democratica sono stati presenti rappresentanti dei partiti politici come l’on.Orlando del Partito Democratico (nella foto) al quale abbiamo chiesto la posizione del partito sul problema della riforma della magistratura di pace ed onoraria.Il programma elettorale del PD riguardo all’argomento contiene i seguenti punti che pubblichiamo:
“MAGISTRATURA ONORARIA
Rispetto alle innumerevoli criticità che caratterizzano l’assetto attuale delle magistrature
onorarie, il PD ha preliminarmente osservato come il rilevante ruolo ormai
assunto dalle magistrature onorarie nel nostro ordinamento, impongano di affrontare
il problema della loro collocazione ordinamentale.
In primo luogo occorre superare l’equivoco
in cui continua a dibattersi la figura del giudice di pace, e scegliere definitivamente tra «modello di prossimità», che privilegia il giudizio secondo equità, e «modello semiprofessionale».
Questa presa d’atto rende ineludibile garantire la professionalità iniziale e permanente del giudice di pace, nonché il rispetto delle regole deontologiche.
Si devono individuare, insomma,criteri più stringenti degli attuali per selezionare i giudici di pace, sia per controllarne l’operato, anche sotto il profilo delle incompatibilità.
Distinto e diverso è il problema dei magistrati onorari propriamente detti quali giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari,le cui funzioni, considerata l’attuale insostituibilità, devono essere adeguatamente valorizzate.
Il PD ha sempre stigmatizzato tutti quegli interventi in cui si sanciva l’ennesima proroga
dell’assetto della magistratura onoraria presso tribunali e procure, malgrado i precisi impegni
assunti dai vari Ministri della Giustizia nel voler procedere ad una riforma organica del settore.
Nella primavera del 2012 il Senato riprese a discutere della materia senza però arrivare ad
un testo condiviso e queste in sintesi sono le principali proposte che avanzammo sotto forma
di emendamenti che presentammo:
-Disciplina transitoria e proroga delle funzioni: a) possibilità di conferma di giudici di pace (g.d.p.), giudici onorari di tribunale (g.o.t.) e vice procuratori onorari (v.p.o), in servizio alladata di entrata in vigore della legge, per mandati ulteriori quadriennali, fino al compimentodi 70 anni d’età. In alternativa: b) conferma per un numero di mandati quadriennali necessari al raggiungimento dei requisiti contributivi per accedere al trattamento pensionistico dell’ente previdenziale di appartenenza, salva la possibilità di permanenza ulteriore, a domanda, fino al compimento dei 70 anni
-Proroga delle funzioni per i soli g.o.t. assegnati alla trattazione di udienze (penali) collegiali,fino alla conclusione della fase dibattimentale dei relativi procedimenti
-Durata massima della permanenza in servizio, a regime, per il magistrato onorario: massimo
12 anni ancorché non consecutivi, con possibilità di conferma (per mandato quadriennale)
solo per chi non abbia compiuto i 62 anni
–Previsione della possibilità di essere nominati g.o.t. e v.p.o. per coloro che hanno svolto le funzioni giudiziarie di giudice di pace per almeno un quadriennio, con possibilità di conferma per una sola volta per la durata di quattro anni, specularmente alla previsione relativa alla possibilità per g.o.t. e v.p.o. di essere nominati g.d.p. (con un mandato quadriennale rinnovabile)
Titoli preferenziali per la nomina a giudice di pace, a giudice onorario di tribunale ovvero
a vice procuratore: si stabilisce un criterio di priorità tra i vari titoli elencati, preferendo l’esercizio,per almeno un quadriennio, di funzioni giudiziarie, ovvero della professione forense, di funzioni notarili o di docenza in materie giuridiche, di funzioni di cancelleria, quindi il possesso di titoli post-lauream (dottorato, scuole di specializzazione) e il voto di laurea superiore a 105
-Trattamento economico: indennità fissa da rideterminarsi ogni tre anni. In alternativa: indennità fissa equiparata a quella prevista per i magistrati di prima nomina, con esclusione del cottimo
-Incompatibilità: la sfera territoriale dell’incompatibilità per gli avvocati è estesa dal distretto di corte d’appello in cui si esercita la professione alla intera Regione
-Previsione di sanzioni disciplinari ulteriori di carattere intermedio (sanzioni diverse dalla
revoca), quali la sospensione dall’esercizio delle funzioni per un periodo da tre mesi a un anno,nei casi di violazioni disciplinari suscettibili di condizionare temporaneamente l’esercizio della funzione giudiziaria
-Inserimento di una specifica disciplina per la tutela previdenziale e i diritti della madre magistrato onorario
–Equiparazione, a regime, del servizio prestato nell’esercizio delle funzioni al servizio prestato nella P.A.. ai fini dell’accesso ai concorsi per la dirigenza e per la magistratura amministrativa e contabile
-Previsione dell’attitudine organizzativa, quale parametro da valutare ai fini del conferimento
degli incarichi di direzione organizzativa degli uffici del giudice di pace.



