
“Solo se c’è il rifiuto volontario, categorico e assoluto del minorenne, viene meno l’obbligo di istruzione da parte dei genitori. Ma i casi sono rarissimi e vanno tutti provati.
Può essere esclusa la responsabilità dei genitori solo quando emergano elementi che rendano inattuabile l’adempimento dell’obbligo di istruzione, quale, il rifiuto volontario, categorico e assoluto del minore non superabile con l’intervento dei genitori e nemmeno dei servizi sociali.
Pertanto, il semplice rifiuto del minore a frequentare la scuola non costituisce motivo di esclusione della responsabilità penale dei genitori.
Nel caso in questione non era emerso né un rifiuto categorico dei minori, nè che i genitori si fossero comunque adoperati per consentire la frequenza scolastica dei minori medesimi che non frequentavano la scuola elementare. Con sentenza, il Giudice di Pace di Trebisacce assolveva i genitori dal reato di inosservanza dell’obbligo di istruzione, perchè, quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, omettevano senza giustificato motivo di far loro impartire l’istruzione elementare.
Riteneva il Giudice di Pace sulla base della comunicazione del Dirigente Scolastico, che, pur risultando svariate assenze dalle lezioni, i minori avevano opposto, nonostante l’impegno dei genitori, il rifiuto di recarsi costantemente a scuola.
Propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro per violazione di legge in relazione all’art. 731 c.p., e per mancanza e contraddittorietà della motivazione.
Deduce il Procuratore Generale che il Giudice di Pace non ha tenuto conto delle missive del Dirigente Scolastico, con le quali si invitavano i genitori dei minori a far osservare l’obbligo scolastico ai figli minori.
Ed è pacifico, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, che il semplice rifiuto del minore a frequentare la scuola non costituisce motivo di esclusione della responsabilità penale. Nel caso prospettato non era emerso, peraltro, un rifiuto categorico dei minori, nè che i genitori si fossero comunque adoperati per consentire la frequenza scolastica del minori medesimi. La Cassazione penale , sez. III, sentenza 05.12.2012 n° 47110 ritiene il ricorso del Procuratore Generale fondato.
L’art. 731 c.p., sanziona chi omette, senza giusto motivo, di impartire al minore o di fargli impartire l’istruzione elementare. La norma punisce anche (Inosservanza dell’obbligo scolastico post- elementare), avendo la L. 31 dicembre 1962, n. 1859, art. 8, esteso l’obbligo all’istruzione di scuola media. Secondo la giurisprudenza di questa Corte può essere esclusa la responsabilità degli obbligati solo quando emergano elementi che rendano inattuabile l’adempimento dell’obbligo di istruzione, quali:
la mancanza assoluta di scuole o di insegnanti; lo stato di salute dell’alunno; la disagiata distanza tra scuola ed abitazione se mancano mezzi di trasporto e le condizioni economiche dell’obbligato non consentano l’utilizzo di mezzi privati; il rifiuto volontario, categorico e assoluto del minore non superabile con l’intervento dei genitori e dei servizi sociali (cfr. ex multis Cass. pen. Sez. 3 del 10.7. 2007, dep. 11.10.2007).
Il Giudice di Pace, senza alcun esame delle risultanze processuali, si è limitato genericamente a far riferimento ad una comunicazione del Dirigente Scolastico ed ha apoditticamente ritenuto che da siffatta comunicazione emergesse che, nonostante l’impegno profuso dai genitori, i minori avevano rifiutato di frequentare la scuola dell’obbligo.
Nè tanto meno ha specificato il Giudice di Pace da quali elementi abbia tratto la prova del rifiuto dei minori a frequentare la scuola dell’obbligo e quale sia stato e in che modo si sia manifestato l’Impegno dei genitori per superare il rifiuto dei minori medesimi.”(Fonte:ilmediano.it)



