Il Ministero della Giustizia precisa: le richieste di mantenimento (da parte degli Enti Locali) degli Uffici dei Giudici di Pace vanno ripresentate entro 60 giorni dalla pubblicazione delle tabelle sul Bollettino Ufficiale e sul sito del Ministero

ufficio dei giudici di pace
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA INFORMA
Organizzazione giudiziaria – richieste mantenimento uffici giudice di pace
“Gli enti locali interessati al mantenimento degli Uffici del Giudice di Pace che sono stati soppressi ai sensi del d.lgs. 156/2012 sono tenuti, come disposto dall’art. 3, commi 1 e 2 d.lgs. citato, ad inviare la richiesta di mantenimento entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet del Ministero della Giustizia delle tabelle di cui agli artt. 1 e 2 dello stesso d.lgs.

Le istanze che sono già state inoltrate a questa Amministrazione precedentemente alla suddetta pubblicazione vanno considerate irricevibili in quanto irritualmente formulate prima del termine di decorrenza. Le stesse dovranno pertanto essere riformulate secondo le modalità e con le formalità indicate nella nota contenente le “Istruzioni per il mantenimento degli uffici con oneri a carico degli enti locali” di prossima pubblicazione, contestualmente alle tabelle di cui agli artt. 1 e 2 d.lgs. citato, sul Bollettino Ufficiale del 28 febbraio 2013.”(FONTE:GIUSTIZIA.IT)

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