
La riforma della professione forense va a sostituire le norme del 1933.Sono previste le specializzazioni, è consentita la pubblicità e sono reintrodotte le tariffe.
Attenzione: molto utile per i giudici di pace è il percorso seguito dagli avvocati ,dai quali provengono gli stessi giudici di pace ,che ,almeno al quaranta per cento circa, continuano ad esercitare la professione forense nonostante l’esercizio della funzione giurisdizionale (dobbiamo riconoscerlo: basta controllare le iscrizioni agli albi degli avvocati che sono anche giudici di pace):
il progetto di riforma è stato predisposto solo quattro anni fa dai vertici dell’avvocatura e consegnato nelle mani del Legislatore (per i giudici di pace le proposte di una riforma risalgono almeno al doppio degli anni)
L’esito del voto è stato in forse fino all’ultimo (per i giudici di pace ogni proposta dei tre governi ultimi non era mai approvabile tanto che i tre governi sono caduti uno dopo l’altro sempre agli sgoccioli dall’approvazione della riforma dei gdp ). All’ultimo momento per la riforma forense è stato raggiunto un “accordo” (per i giudici di pace nessun accordo politico è stato cercato nemmeno all’ultimo momento).Le rappresentanze dell’avvocatura sono state consultate tutte ( per i giudici di pace alcune associazioni escludevano altre solo perchè le altre potevano esprimere un consenso all’approvazione rapida della riforma)
Ma quali sono le novità contenute nel testo? Quelle principali riguardano il tirocinio e l’esame di Stato, il riconoscimento delle “specializzazioni”.
-specifica competenza stragiudiziale: per evitare gli abusi a danno dei cittadini;
-accesso alla professione: tre prove scritte e una orale da svolgersi nella stessa sede, senza codici commentati; –
confermata la procedura di sorteggio che abbina sedi e scritti ai fini della correzione;
assicurazione: obbligo per il legale, pena l’illecito disciplinare, di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile volta a coprire anche documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito;
formazione permanente: l’avvocato ha l’obbligo di curare il costante e continuo aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti, così superando il sistema dei crediti formativi;
illeciti disciplinari: maggiore tipizzazione;
pubblicità: è consentito all’avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera trasparente, veritiera, non suggestiva, nè comparativa ;
società tra avvocati: sono ammesse, anche di natura multidisciplinare; sono altresì previste società di capitali senza il socio esterno a garanzia dell’autonomia della prestazione professionale;
specializzazioni: contano l’importante apporto delle associazioni specialistiche forensi;
tariffe: il compenso è sempre pattuito tra avvocato e cliente e l’avvocato è tenuto a rendere nota la complessità dell’incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento (in mancanza di accordo si applicano le tariffe professionali vincolanti nel minimo e nel massimo);
torna il divieto del patto di quota lite;
tirocinio: la durata della pratica è di 18 mesi. Decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti al praticante avvocato un’indennità o un compenso per l’attività svolta per conto dello studio;
difesa d’uffico: assume un ruolo centrale;
permanenza dell’albo: la prova dell’effettività dovrà prescindere dal reddito.



