La Corte Costituzionale ha rinviato al 23 ottobre 2012 la legittimità costituzionale in materia di mediazione obbligatoria. La questione è stata sollevata dal Tar Lazio con ordinanza del 12 aprile 2011. Oggetto della stessa è la non manifesta infondatezza dell’art. 5 del dlgs. n.28/2010 comma 1, secondo cui in materia obbligatoria è necessario, in via preventiva, esperire il procedimento di mediazione. L’esperimento del procedimento è inoltre condizione di procedibilità.
Differentemente l’improcedibilità può essere eccepita dal convenuto, o rilevata d’ufficio dal giudice. La mediazione è un istituto che si avvale di mediatori che, in osservanza dei principi di riservatezza ed imparzialità, aiuta le parti a raggiungere un accordo che le soddisfa entrambe. La normativa in merito è ancora lacunoso dal punto di vista normativo ed ogni Organismo adotta una diversa interpretazione, restrittiva ovvero espansiva, del decreto. Tuttavia la ventata estiva ha diffuso il pensiero della mediazione, incrementando notevolmente il numero di mediazioni presentate presso Organismi accreditati al Ministero della Giustizia, specie a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà in materia di condominio e risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti. (Fonte:frontierenews.it)



