Il Ministero dell’Interno, nelle risposte ai quesiti relativi alla procedura di emersione che scadrà tra dieci giorni (15 ottobre p.v.) ,ha precisato che gli stranieri espulsi ai sensi degli artt. 15 e 16 del Decreto legislativo 286/98, o nelle altre ipotesi previste dalla legislazione vigente ,non possono accedere alla procedura di emersione. Si tratta di quei casi in cui sono i giudici ad espellere gli stranieri come ,ad esempio, accade quando è il giudice di pace che espelle ,in conseguenza del mancato pagamento dell’ammenda prevista dall’art.10 bis del D. Lgsvo n.286/98, (reato di immigrazione clandestina) .Ciò è diverso ,invece,per le espulsioni amministrative,ad opera del Prefetti ,di cui all’art 13, 2° comma lett. a) e lett.b),che non sono ostative per la procedura di emersione.Quindi ci saranno stranieri con comportamenti simili ma sanzionati con provvedimenti di organi diversi (giurisdizionali o amministrativi) che non potranno, nel primo caso, o potranno, nel secondo caso, accedere alla procedura di emersione.