Il CSM nella risposta a quesiti del 7 /12/2011 ha deliberato che ai sensi della circolare consiliare prot.P-15880/2002 dell’ 1 agosto 2002 e successive modificazioni il giudice di pace nominato coordinatore assume a tutti gli effetti le funzioni di capo dell’ufficio ed esercita oltre alle funzioni giurisdizionali in senso proprio funzioni di amministrazione della giurisdizione che vanno da quelle di carattere prevalentemente burocratico concernente l’impiego dei locali e del personale ausiliario fino a quelle come l’assegnazione degli affari e la fissazione del calendario delle udienze.Al coordinatore inoltre vengono attribuiti tutti i poteri in materia di spese di ufficio e di gestione del personale amministrativo
ed all’esercizio delle predette attribuzioni è connessa la responsabilità contabile che non è esclusa dalla natura onoraria del rapporto di servizio intercorrente tra il coordinatore e l’amministrazione.



