Ordinanza n. 14884 del 5 settembre 2012 emessa dalla Suprema Corte di cassazione ribadisce la competenza territoriale del giudice di pace

L’ordinanza n. 14884 del 5 settembre 2012 emessa dalla sesta sezione della Suprema Corte di cassazione ha affermato che la competenza territoriale del giudice di pace  va determinata con riferimento alla preesistente pretura mandamentale.

La Suprema Corte  ha affermato che la L. 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, ha previsto all’art. 2 che gli uffici di tale giudice abbiano sede in tutti i capoluoghi dei mandamenti esistenti fino alla data di entrata in vigore della L. 30/1989; il mandamento designava il territorio di competenza della pretura, la quale poteva comprendere uno o più Comuni o anche parte soltanto del territori o di un Comune. Pertanto, la competenza territoriale del giudice di pace coincide con quella della preesistente pretura mandamentale, presso la cui sede l’ufficio è stato istituito.
“In conclusione  poiché non può ipotizzarsi che il legislatore, prevedendo la contestuale competenza territoriali di più uffici giudiziari in base ai medesimi criteri di collegamento, abbia inteso venir meno al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, deve necessariamente affermarsi che ciascuno degli uffici del giudice di pace istituiti nello stesso Comune ha competenza entro un ben preciso ambito territoriale che va individuato attraverso l’unico criterio desumibile dalla L. 374/1991, ovvero facendo coincidere il predetto ambito con quello della preesistente pretura mandamentale”.

 

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