Un italiano, emigrato in Germania da venticinque anni,è stato condannato dal locale Tribunale per aver abusato di una bimba per oltre dieci anni, procurando alla sua vittima infinite ed atroci sofferenze. Quale pena accessoria, il tribunale ha sanzionato il divieto di soggiorno per l’italiano in territorio germanico, pena il foglio di via obbligatorio verso il Belpaese. Avverso tale provvedimento il condannato ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Europea, sostenendo il proprio diritto a permanere nello stato (europeo) ospitante.
“Con sentenza depositata il 22 maggio 2012, causa C-348/09 la Corte di Giustizia Europea, pur sostenendo che l’allontanamento dei cittadini dell’Unione per motivi d’ordine pubblico o di pubblica sicurezza costituisce una misura che può nuocere gravemente alle persone che si siano effettivamente integrate nello Stato membro ospitante e quindi deve essere adottata in casi eccezionali ed in conformità al principio di proporzionalità, nella fattispecie ha ravvisato la legittimità del provvedimento adottato dalla Curia tedesca, all’uopo autorizzandola a darne esecuzione riconoscendo, altresì, il diritto degli Stati membri alla limitazione della «…libertà di circolazione [e di soggiorno] di un cittadino dell’Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica».La Corte Europea ha, ancora, ravvisato, nel comportamento dell’imputato “una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società” precisando che «motivi imperativi di pubblica sicurezza possono sussistere solo qualora l’interessato sia stato condannato per uno o più reati dolosi, con sentenza passata in giudicato, ad una pena detentiva o ad una pena rieducativa per minori di almeno cinque anni (nella fattispecie 7 anni e mezzo) o qualora siano state disposte misure di custodia cautelare in occasione dell’ultima condanna definitiva, nel caso in cui venga messa in causa la sicurezza della Repubblica federale di Germania o l’interessato costituisca una minaccia terroristica».qualora l’interessato sia stato condannato per uno o più reati dolosi, con sentenza passata in giudicato, ad una pena detentiva o ad una pena rieducativa per minori di almeno cinque anni (nella fattispecie 7 anni e mezzo) o qualora siano state disposte misure di custodia cautelare in occasione dell’ultima condanna definitiva, nel caso in cui venga messa in causa la sicurezza della Repubblica federale di Germania o l’interessato costituisca una minaccia terroristica». La violenza sessuale rientra tra i «motivi imperativi di pubblica sicurezza» idonei a giustificare un provvedimento di allontanamento anche di un cittadino dell’Unione che ha soggiornato nello Stato membro ospitante per oltre dieci anni e per di più sussistendo il pericolo di reiterazione del reato.”
Naturalmente l’interesse della sentenza sta nel comparare i provvedimenti di espulsione che ritengono motivi imperativi di sicurezza invece l’esercizio della prostituzione o la commissione di reati di lieve entità oppure che sono difformi da quanto affermato dalla Corte di Giustizia europea.



