Con l’Ordinanza n.20869 del 14/7/2011 (depositata in Cancelleria il 10/10/2011) la Suprema Corte della Cassazione Civile SEz.VI,pubblicata integralmente nella relativa pagina del nostro sito, ha cassato senza rinvio l’ordinanza di un giudice di pace che aveva prorogato il trattenimento nel CIE di una straniera che, dopo la convalida di 30 giorni del primo trattenimento, si era vista,quindi, prorogare dal predetto giudice di pace il relativo trattenimento nel CIE, nonostante che ,avendo presentato ricorso avverso il decreto di espulsione, lo stesso fosse stato sospeso da altro giudice di pace
in attesa della definizione del giudizio.La Cassazione ha condannato la soccombente amministrazione controricorrente ,difesa dall’avvocatura dello stato,alle spese di giudizio liquidate in euro 1500,00.
La motivazione, concisamente, ribadisce che il giudice di pace nel convalidare o prorogare il trattenimento nel CIE di uno straniero deve verificare l’esistenza e l’efficacia del decreto di espulsione ( anche se sulla validità del decreto stesso giudica il giudice della misura espulsiva) per cui l’espulsione la cui efficacia sia stata,se pur indebitamente, sospesa non può sorreggere alcun provvedimento restrittivo della libertà personale dello straniero…



