Archive del 23 Ottobre 2011

Sentenza della Cassazione sez.I n.13408/2011 sull’art.16 c.1 del d.lgsvo n.286/98 in relazione all’art.10 bis dello stesso d.lgsvo n.286/98

domenica, 23 Ottobre 2011

La Corte di Cassazione I sez.ne penale con la sentenza n.13408/2011 ha annullato la sentenza del Giudice di Pace di Roma n.2627/2009, senza rinvio ,escludendo la disposta espulsione di una cittadina di paese terzo.

La motivazione della sentenza è stata che il gdp  ha erroneamente collegato la disposta espulsione alla sola obbligatorietà della sua previsione,desumendola dal contenuto del d.lgsvo n.274/2000 art.62 bis che usando l’espressione “applica la misura  AVREBBE ESCLUSO OGNI POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE nell’applicazione della misura sostitutiva. Ma tale lettura del testo normativo contrasta con la Sentenza della Corte Costituzionale n.250/2010 che ha sottolineato la natura discrezionale dell’applicazione da parte del giudice della misura dell’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva  della pena pecuniaria quale prevista dal d.lgsvo n.286/98 art.16 c.1 ( attesa l’espressione “PUO’ sostituire la pena con la misura  dell’espulsione”) evidenziando l’espressa subordinazione della sostituzione della pena  pecuniaria alla condizione dell’insussistenza delle situazioni ostative all’esecuzione della immediata espulsione con accompagnamento alla frontiera  a mezzo della forza pubblica. Ed il giudice di pace non ha proceduto alla verifica in concreto della ricorrenza o meno delle situazioni impeditive dell’esecuzione immediata dell’espulsione alla cui insussistenza l’applicazione predetta è per legge subordinata.

(Ci auguriamo che le suddette interpretazioni ,da noi ritenute autorevoli ,della Cassazione e della Corte Costituzionale italiane siano considerate tali anche dai giudici di pace italiani e dai giudici di appello)

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