Archivio di Ottobre 2011

Ordinanza delle SS.UU. della Cassazione Civile n.21582/11sulla competenza dei giudici di pace in materia immobiliare

domenica, 30 Ottobre 2011

l’Ordinanza della Cassazione civile a sezioni unite  n.21582 del 2011 ha sciolto gli ultimi dubbi sulla competenza del giudice di pace nelle controversie immobiliari.

La competenza è dei giudici di pace nell’ambito del limite di valore di cui all’art.7 c.p.c. ( 5.000,00 euro) per  le controversie che abbiano come causa petendi un immobile ed un petitum immediato avente ad oggetto una somma di denaro, rimanendo esclusa solo la causa petendi ed un petitum relativi ad un diritto reale  di competenza del tribunale civile ( questione proprietaria oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti ) ma non quelle personali ,anche se riferite ad un immobile ,che sono di competenza dei giudici di prossimità.

Il dispositivo dell’ordinanza della Cassazione afferma quindi che la competenza per valore è del giudice di pace anche con riguardo alle controverse risarcitorie relative a beni immobili e ciò viene argomentato con una motivazione che premia la professionalità dei giudici di pace osservando che il modello di giudice disegnato dal legislatore del 1991 a metà tra onorarietà e professionalità è investito ex art 7 c.p .c. di una competenza ben più che bagatellare , cogliendo il progressivo aumento della competenza non solo sotto il profilo del valore delle controversie ma anche della rilevanza sociale rispetto a quelle riservate al vecchio giudice conciliatore.

Speriamo che se ne accorgano anche il Ministro della Giustizia ,l’ANM ed il Parlamento stesso legiferando a favore della riforma della magistratura di pace ordinando e pacificando normativamente ed economicamente un settore  attualmente confuso e precario a causa dell’abbandono quasi totale di tutte le riforme annunciate e mai approvate…

corte-di-cassazione-sezioni-unite-civili-sentenza-19-ottobre-2011-n-21582 copia

FacebookTwitterEmailTelegramShare

Sentenza della Cassazione sez.I n.13408/2011 sull’art.16 c.1 del d.lgsvo n.286/98 in relazione all’art.10 bis dello stesso d.lgsvo n.286/98

domenica, 23 Ottobre 2011

La Corte di Cassazione I sez.ne penale con la sentenza n.13408/2011 ha annullato la sentenza del Giudice di Pace di Roma n.2627/2009, senza rinvio ,escludendo la disposta espulsione di una cittadina di paese terzo.

La motivazione della sentenza è stata che il gdp  ha erroneamente collegato la disposta espulsione alla sola obbligatorietà della sua previsione,desumendola dal contenuto del d.lgsvo n.274/2000 art.62 bis che usando l’espressione “applica la misura  AVREBBE ESCLUSO OGNI POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE nell’applicazione della misura sostitutiva. Ma tale lettura del testo normativo contrasta con la Sentenza della Corte Costituzionale n.250/2010 che ha sottolineato la natura discrezionale dell’applicazione da parte del giudice della misura dell’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva  della pena pecuniaria quale prevista dal d.lgsvo n.286/98 art.16 c.1 ( attesa l’espressione “PUO’ sostituire la pena con la misura  dell’espulsione”) evidenziando l’espressa subordinazione della sostituzione della pena  pecuniaria alla condizione dell’insussistenza delle situazioni ostative all’esecuzione della immediata espulsione con accompagnamento alla frontiera  a mezzo della forza pubblica. Ed il giudice di pace non ha proceduto alla verifica in concreto della ricorrenza o meno delle situazioni impeditive dell’esecuzione immediata dell’espulsione alla cui insussistenza l’applicazione predetta è per legge subordinata.

(Ci auguriamo che le suddette interpretazioni ,da noi ritenute autorevoli ,della Cassazione e della Corte Costituzionale italiane siano considerate tali anche dai giudici di pace italiani e dai giudici di appello)

FacebookTwitterEmailTelegramShare

Divieto di cortei a Roma:preoccupazione di Unita’ Democratica gdp

giovedì, 20 Ottobre 2011

Unita’ Democratica giudici di pace gia’ dopo gli eventi del 15 ottobre u.s. aveva auspicato che non fossero presi provvedimenti a rischio e generalizzati contro la liberta’ di manifestare concessa ai cittadini dalla Costituzione. Purtroppo cio’ e’ avvenuto subito dopo da parte del sindaco di Roma Capitale . pur sanzionando aspramente i comportamenti violenti illegali e di matrice estremista degli infiltrati nella manifestazione del 15 ottobre non possiamo non essere preoccupati sul destino di una democrazia che come la nostra e’ basata sulla Costituzione garante dei diritti di partecipazione dei cittadino che non possono essere compressi da autorita’ locali con la motivazione di un pericolo costante di attentati e di danneggiamenti.Fideiussioni onerose non crediamo che siano i mezzi opportuni per consentire ai cittadini di manifestare pacificamente a favore delle idee democratiche trasmesse dalla stessa Costituzione della Repubblica Italiana.

Diego Loveri
segr.gen.le UD gdp

FacebookTwitterEmailTelegramShare

Il Giudice di Pace di Roma assolve un cittadino di paese terzo dal reato di cui all’art.10 bis del D.Lgsvo n.286 del 1998

domenica, 16 Ottobre 2011

Pubblichiamo la sentenza di assoluzione ex art.10 bis del d.Lgsvo n.286/1998 del Giudice di Pace di Roma pubblicata nel mese di ottobre 2011

20111014_195232_

FacebookTwitterEmailTelegramShare

Fatti di Roma del 15 ottobre 2011: comunicato di Ud gdp

domenica, 16 Ottobre 2011

Gli avvenimenti di Roma di sabato 15 ottobre 2011 evidenziano una situazione di estremo pericolo per la nostra democrazia. La legalita’ va difesa in ogni occasione . Le manifestazioni pacifiche di tutto il mondo hanno visto una contraddizione in cio’ che diversamente e’ accaduto a Roma.Come e’ possibile che sfuggano alle forze dell’ordine addirittura cinquecento black bloc infiltrati tra i duecentomila manifestanti pacifici? Perche’ non sono stati fermati in tempo nonostante si sapeva che erano venuti a Roma per creare i disordini che poi puntualmente hanno fatto? La stampa ha indicato in 70 o 100 feriti molti dei quali erano appartenenti alle forze dell’ordine e solo dodici arresti. E gli altri delinquenti dove sono ora? Qualsiasi manifestazione d’ora in poi sara’ vietata perche’ ci sono stati i disordini di Roma? Ci auguriamo che la nostra Costituzione venga difesa e mantenuta lasciando la tutela delle liberta’ dei cittadini coniugata ad una salda difesa dei valori della legalita’ e della pace.

FacebookTwitterEmailTelegramShare

Incontro di studio del 26 ottobre 2011 alla Corte di Appello di Roma sulle modifiche del processo civile del D.Lgsvo n.150/2011

mercoledì, 12 Ottobre 2011

L’incontro di studio organizzato dalla Commissione  per la formazione della magistratura onoraria  della Corte di Appello di Roma avrà luogo il 26 ottobre 2011 alle ore 15,00 in Roma Via Varisco ed avrà come argomento:”Prima disamina sulle modifiche del processo civile introdotte dal D.Lgsvo n.150/2011 con particolare riguardo alle questioni di diritto intertemporale e di opposizione alle sanzioni amministrative”

Relatore: Prof. Giovanni Arieta dell’Università degli studi di Camerino

FacebookTwitterEmailTelegramShare

Inidoneità al trattenimento dei migranti dei Centri di accoglienza di Lampedusa nella relazione della commissione del Consiglio di Europa

lunedì, 10 Ottobre 2011

amahlarg03_REV2_2011

FacebookTwitterEmailTelegramShare

Corso di formazione della magistratura onoraria Corte di Appello di Roma 10 ottobre 2011

lunedì, 10 Ottobre 2011

Si svolge a Roma il 10 ottobre 2011 in via Varisco alla Corte di Appello di Roma alle 15,00 il  corso di formazione della magistratura onoraria sulla giurisprudenza relativa alla nuova legislazione sui reati introdotti dalla legge n.129/2011 e sulle modifiche relative ai recepimenti delle direttive europee sui rimpatri dei cittadini dei paesi terzi

FacebookTwitterEmailTelegramShare

Dalle agenzie stampa una nota del Ministro della Giustizia ed una nota di un parlamentare sui giudici di pace che si commentano da sole…

domenica, 9 Ottobre 2011


(ANSA) – ROMA, 3 OTT – ”L’amministrazione della giustizia, in Italia, ha un forte debito di riconoscenza nei confronti dei magistrati onorari, i quali, a fronte di condizioni economiche e lavorative spesso disagiate, garantiscono quotidianamente lo
svolgimento di un servizio indispensabile, con grande ed encomiabile spirito di sacrificio e senso del dovere”. Lo sottolinea il Guardasigilli Nitto Palma oggi nel suo intervento al plenum straordinario del Csm.
”Ritengo indispensabile, dunque, dopo il completamento del percorso di riorganizzazione dell’amministrazione giudiziaria attraverso la revisione delle circoscrizioni – ha continuato il Guardasigilli – mettere mano al tema della riforma dello statuto giuridico della magistratura onoraria, per dare il giusto
riconoscimento all’attivita’ di questi cittadini e per evitare la dispersione delle preziose professionalita’ che nel tempo questa attivita’ onoraria ha consentito di formare”.

(ANSA).(AGENPARL) – Roma, 03 ott – “A fronte delle lungaggini dei processi penali e civili dinanzi ai Tribunali ed alle Corti di Appello, il veder realizzato l’ inalienabile diritto alla ragionevole durata del processo è già una cura al non buono stato di salute della Giustizia in Italia. Questa cura si chiama, spesso, Giudice di Pace”. Così l’On. Domenico Scilipoti, leader del Movimento di Responsabilità Nazionale, apprezzando come i giudici di pace garantiscano, da oltre 15 anni, al Paese, la definizione delle cause in meno di un anno, trattando il 50% degli affari civili ed il 20% dei processi penali, con competenze esclusive in materia di sicurezza della circolazione stradale e di espulsione dei cittadini extracomunitari irregolari. “I giudici di pace definiscono quasi tre milioni di procedimenti l’anno – continua il deputato Mrn – con un costo per l’Erario ben 15 volte inferiore alle spese di mantenimento dei magistrati di carriera. Bisognerebbe procedere alla stabilizzazione dei giudici di pace, garantendo loro la continuità del servizio e la piena tutela previdenziale, per maternità, malattia e vecchiaia”.

“Occorrerebbe rivedere il piano di smaltimento degli arretrati di Tribunale, aumentando in maniera esponenziale le competenze penali e civili del Giudice di Pace, ad esclusivo vantaggio di cittadini ed imprese, i quali finalmente – conclude l’On. Scilipoti – vedrebbero realizzato il loro inalienabile diritto alla ragionevole durata del processo”.

FacebookTwitterEmailTelegramShare

E’ entrato in vigore il D.Lgsvo n.150/2011 sulla semplificazione dei riti nel processo civile

giovedì, 6 Ottobre 2011

E’ entrato in vigore il D.Lgsvo n. 150 del 2011 che ha introdotto : il rito del processo del lavoro ,per le cause relative alle opposizioni alle sanzioni amministrative ( verbali di contravvenzione ed ordinanze di ingiunzione ) , ed il rito del processo sommario per le opposizioni ai decreti di espulsione dei cittadini dei paesi terzi (gia’extracomunitari) ,entrambi di competenza dei giudici di pace.
Le caratteristiche introdotte nei nuovi processi che sostituiscono quelli della legge n.689/1981 e del D. Lgsvo n. 286/1998  hanno un rilievo essenziale per la disciplina processuale che viene cosi’ delineata in maniera univoca e non piu’ soggetta ad interpretazioni a volte difformi tra giudici e giudici . Il termine di impugnazione dei verbali di accertamento sono ridotti a 30 giorni e l’opposizione alle cartelle esattoriali non sono previste con il rito del lavoro ,ma solo con il rito ordinario dell’opposizione all’esecuzione.La giurisprudenza della Cassazione infatti che aveva introdotto il rito delle opposizioni alle sanzioni amministrative anche per le opposizioni alle cartelle esattoriali non puo’ essere automaticamente applicata alla nuova legislazione ,per cui la Cassazione dovra’ interpretare nuovamente i vari casi alla luce della nuova legislazione. E’ previsto ,in ogni caso ,il mutamento del rito ,per cui i giudici di pace aditi con il rito del lavoro potranno, con ordinanza, mutare il rito ,anche di ufficio , nella prima udienza.
Le inammissibilita’ saranno decise con sentenza alla prima udienza e non più con ordinanza in limine litis e le sospensioni dei provvedimenti impugnati sono reintrodotte, anche inaudita altera parte ,se hanno le peculiarita’ richieste dal nuovo rito.
Le nuove norme ,quindi,vanno a sovrapporsi a quelle che sono entrate in vigore appena un anno fa il 13 agosto 2010 con le modifiche al Codice della Strada. Numerosi ,pertanto,saranno i quesiti che la giurisprudenza di merito e di legittimita’ dovra’ risolvere…

FacebookTwitterEmailTelegramShare