l’Ordinanza della Cassazione civile a sezioni unite n.21582 del 2011 ha sciolto gli ultimi dubbi sulla competenza del giudice di pace nelle controversie immobiliari.
La competenza è dei giudici di pace nell’ambito del limite di valore di cui all’art.7 c.p.c. ( 5.000,00 euro) per le controversie che abbiano come causa petendi un immobile ed un petitum immediato avente ad oggetto una somma di denaro, rimanendo esclusa solo la causa petendi ed un petitum relativi ad un diritto reale di competenza del tribunale civile ( questione proprietaria oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti ) ma non quelle personali ,anche se riferite ad un immobile ,che sono di competenza dei giudici di prossimità.
Il dispositivo dell’ordinanza della Cassazione afferma quindi che la competenza per valore è del giudice di pace anche con riguardo alle controverse risarcitorie relative a beni immobili e ciò viene argomentato con una motivazione che premia la professionalità dei giudici di pace osservando che il modello di giudice disegnato dal legislatore del 1991 a metà tra onorarietà e professionalità è investito ex art 7 c.p .c. di una competenza ben più che bagatellare , cogliendo il progressivo aumento della competenza non solo sotto il profilo del valore delle controversie ma anche della rilevanza sociale rispetto a quelle riservate al vecchio giudice conciliatore.
Speriamo che se ne accorgano anche il Ministro della Giustizia ,l’ANM ed il Parlamento stesso legiferando a favore della riforma della magistratura di pace ordinando e pacificando normativamente ed economicamente un settore attualmente confuso e precario a causa dell’abbandono quasi totale di tutte le riforme annunciate e mai approvate…
corte-di-cassazione-sezioni-unite-civili-sentenza-19-ottobre-2011-n-21582 copia