Archive del 9 Gennaio 2017

Corte di Cassazione : sentenza n.15367/2014 ha affermato che pronunciare parole offensive contro un professore nell’esercizio delle sue funzioni integra il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, disciplinato dall’art. 341 bis codice penale

lunedì, 9 Gennaio 2017


“la Corte di Cassazione ha condannato un preside che aveva rimproverato un insegnante davanti agli alunni. La motivazione infatti consiste nel fatto che i rimproveri davanti alla classe costituiscono un’ingiuria nei confronti dell’onore dell’insegnante e il preside, se deve far notare qualcosa di sbagliato, lo deve fare in sede privata.
Di fronte alla classe indisciplinata ed eccessivamente vivace, infatti, il preside xxx., sessantaduenne di una scuola di Massa, aveva apostrofato l’insegnante xxx definendolo un incapace ed un incompetente. Nonostante il ricorso del preside che ha definito legittimi i suoi rimproveri, considerata la vivacità degli studenti, la Corte di Cassazione ha pertanto confermato la condanna espressa dalla sentenza n.2927/2009 imponendo anche il risarcimento dei danni morali arrecati al professore. Infatti, secondo la Cassazione, i rimproveri non riguardavano lo specifico operato del professore ma la sua sfera personale, e pertanto non erano legittimi. I magistrati di piazza Cavour dunque non hanno messo in discussione il rimprovero del preside ma i modi in cui questo è stato fatto.

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