DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244


Pubblichiamo il testo del decreto mille proroghe che all’art.10 proroga anche il termine del 31/12/2016 al 31/12/2017 per i giudici settantenni

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244
Proroga e definizione di termini. (16G00260)
(GU n.304 del 30-12-2016)
Vigente al: 30-12-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere alla
proroga e definizione di termini di prossima scadenza al fine di
garantire la continuita’, l’efficienza e l’efficacia dell’azione
amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 dicembre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

1. L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data
di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, e’ prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la
vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e,
per gli idonei, l’eventuale termine di maggior durata della
graduatoria ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Le graduatorie dei concorsi banditi dall’Amministrazione
penitenziaria ai sensi dell’articolo 2199 del codice dell’ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012, sono prorogate
sino al 31 dicembre 2017.
3. All’articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
4. All’articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2017».
5. All’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
6. All’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.
15, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2017».
7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 227, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, all’articolo 1 del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «nell’anno 2013 e nell’anno 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015» e le
parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al comma 4 , le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2017».
8. All’articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «1° gennaio 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
9. All’articolo 15, comma 6-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.
125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2017», e le parole: «del patto di stabilita’ interno per
l’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi di
finanza pubblica per l’anno 2016».
10. All’articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2016, e
concludere, entro il 31 dicembre 2017», sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31
dicembre 2018»;
b) all’ultimo periodo, le parole: «31 ottobre 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2017».
11. Il termine di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto del
Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione del 15 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2016, e’ prorogato al 28 febbraio 2017.
12. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 816, le parole: «nell’anno 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «nell’anno 2016 e nell’anno 2017»;
b) al comma 817, le parole: «nell’anno 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «nell’anno 2016 e nell’anno 2017».
13. All’articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: «In caso di
mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno
2016, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a
tempo determinato fino al 31 dicembre 2017, non si applica la
sanzione di cui alla lettera e) comma 723 dell’articolo 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208.»;
b) al quinto e al settimo periodo, le parole: «Per l’anno 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «Per l’anno 2017».
14. All’articolo 30, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2017».
15. All’articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2017».
16. All’onere recato dal comma 12, pari a 75.000 euro per l’anno
2017 e a 150.000 euro a decorrere dall’anno 2018, si provvede
mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciale»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare.
Art. 2

Disposizioni in materia di editoria e di durata in carica del
Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell’Ordine dei
giornalisti

1. All’articolo 12-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015, n.
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n.
21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2017».
2. Per favorire l’attuazione del piano di modernizzazione della
rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica,
previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n.
103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile alle imprese il
credito d’imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal quale e’
obbligatorio assicurare la tracciabilita’ delle vendite e delle rese,
e’ prorogato al 31 dicembre 2017. Il credito d’imposta previsto al
medesimo comma 1 per sostenere l’adeguamento tecnologico degli
operatori della rete, distributori ed edicolanti, e’ conseguentemente
riconosciuto per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti
sino al 31 dicembre 2017, a valere sulle risorse stanziate per tale
finalita’ dal medesimo comma 1, come integrate dal comma 335
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni, e’
ridotto di 13,3 milioni di euro per il 2017.
4. Fino all’adozione di nuove tariffe agevolate postali ai sensi
del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.
46, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle
imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli
operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri e
dai soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 21 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, sono prorogate le tariffe di cui agli allegati
B, D ed E del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 21 ottobre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010
al fine della determinazione dell’entita’ dell’agevolazione
tariffaria di cui all’articolo 1 del predetto decreto-legge n. 353
del 2003; per il medesimo periodo alle spedizioni postali di stampe
promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di
fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni
ed organizzazioni senza fini di lucro individuate dall’articolo 1,
comma 3, del decreto-legge n. 353 del 2003, e dalle associazioni
d’arma e combattentistiche, si conferma l’applicazione del
trattamento tariffario agevolato analogo a quello previsto, a favore
dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge
n. 353 del 2003, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13
novembre 2002, recante: «Prezzi per la spedizione di stampe in
abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e
non rientranti nella categoria «no profit», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002.
5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per
l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei
ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A. ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003,
nei limiti delle risorse, appositamente stanziate, disponibili a
legislazione vigente.
6. I commi 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222 sono abrogati.
Art. 3

Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali

1. All’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «per l’anno 2016», sono
inserite le seguenti: «e di 117 milioni di euro per l’anno 2017»;
b) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente periodo: «All’onere
derivante dal primo periodo si provvede, quanto a 216 milioni per
l’anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22, come incrementata dall’articolo 43, comma 5, e
dall’articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, e quanto a 117 milioni per l’anno 2017 a carico del Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
mediante utilizzo delle disponibilita’ in conto residui.»;
c) al quinto periodo, dopo le parole: «per l’anno 2016», aggiungere
le seguenti: «e 117 milioni di euro per l’anno 2017».
2. All’articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, le parole: «Fino ai sei mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«Fino ai 12 mesi».
3. All’articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «gennaio 2016»; sono sostituite
dalla seguente: «gennaio»;
b) al secondo periodo le parole : «anno 2017» sono sostituite dalle
seguenti: «anno 2018».
Art. 4

Proroga di termini in materia di istruzione, universita’ e ricerca

1. All’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2017». Restano fermi i termini di
conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.
2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli
edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora
provveduto al predetto adeguamento e’ stabilito al 31 dicembre 2017.
3. All’articolo 1, comma 10-octies, del decreto-legge 30 dicembre
2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2016, n. 21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole «delle tornate 2012 o 2013»
sono soppresse.
4. All’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020».
5. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all’articolo 1, comma
215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo alle previsioni
di cui all’articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2015, n. 11 e’ differito al 31 dicembre 2017. All’onere finanziario
derivante dal differimento di cui al primo periodo, pari a 15 milioni
di euro per l’anno 2017, si provvede, quanto ad euro 9 milioni, a
valere sulle economie di cui all’articolo 58, comma 5, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, quanto ad euro 6 milioni,
attraverso la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Conseguentemente, il termine per l’individuazione di soluzioni
normative di cui all’articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2015, n. 11 e’ differito al 31 dicembre 2017.
Art. 5

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero
dell’interno

1. All’articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006,
n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,
n. 17, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
2. All’articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2017».
3. All’articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2017».
4. E’ prorogata, per l’anno 2017, l’applicazione delle disposizioni
di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo
2005, n. 26.
5. Il termine di cui all’articolo 41-bis, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e’ prorogato al 31 dicembre 2017.
6. I termini di cui all’articolo 14, comma 31-ter, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre
2017.
7. All’articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131,
la parola: «2016» e’ sostituita dalla seguente: «2017».
8. All’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, e successive modificazioni, le parole: «31 gennaio 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2018».
9. All’articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
10. All’articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2016, n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole: «Per l’anno
2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016 e 2017».
11. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di
previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’esercizio 2017 e’ differito
al 31 marzo 2017. Conseguentemente e’ abrogato il comma 454
dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Art. 6

Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione

1. All’articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2017.».
2. Il Ministero dello sviluppo economico e’ autorizzato a
prorogare, per l’anno 2017, il regime convenzionale con il centro di
produzione Spa ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 11
luglio 1998, n. 224. A tal fine, e’ autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l’anno 2017. Al relativo onere, per il medesimo
anno, si provvede: quanto a 2.180.000 euro mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero dello sviluppo economico; quanto a 5.000.000 di euro
mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla proroga
dell’applicazione delle nuove modalita’ di riscossione delle entrate
degli enti locali prevista dall’articolo 13, comma 4 del presente
provvedimento; quanto a 2.820.000 euro mediante riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Al comma 1-sexies dell’articolo 49 del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, le parole: «novanta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «centottanta giorni».
4. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo
istituzionale e societario attribuito, sono differiti al 1° gennaio
2018 gli effetti nei confronti della Rai Radiotelevisione S.p.a.
delle norme finalizzate al contenimento di spesa in materia di
gestione, organizzazione, contabilita’, finanza, investimenti e
disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei
soggetti inclusi nell’elenco dell’ISTAT di cui all’articolo 1, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto
disposto dall’articolo 49, commi 1-ter e 1-quater del Testo unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni.
5. I termini di cui all’articolo 3, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i
rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011,
n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui
all’allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati
dall’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n.
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n.
21, sono ulteriormente prorogati di ventiquattro mesi per gli ambiti
nei quali sono presenti i comuni di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per consentire alle stazioni
appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di
distribuzione da includere nel bando di gara.
6. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 46, comma 2, le parole: «1° gennaio 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2017»;
b) all’articolo 52, comma 6, le parole: «di entrata in vigore del
regolamento di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti:
«del 1° luglio 2017»;
c) all’articolo 52, comma 7, le parole: «Decorsi sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6»
sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2017» e le
parole: «, a decorrere dal 1° gennaio 2017,» sono soppresse.
7. All’articolo 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29
luglio 2015, n. 115, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite
dalla seguenti: «1° luglio 2017».
8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio
su aree pubbliche garantendo omogeneita’ di gestione delle procedure
di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della
concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto e’ prorogato al 31 dicembre
2018.
9. All’articolo 3, comma 2, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre
2015, n. 210, convertito con modificazioni in legge 25 febbraio 2016,
n. 21, le parole: «con decorrenza dal 1° gennaio 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dal 1° gennaio 2018».
Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti variabili
degli oneri generali di sistema sono applicate all’energia elettrica
prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi.
10. All’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014,
n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2017»;
b) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2017».
Art. 7

Proroga di termini in materia di salute

1. All’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.
160, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2017».
2. All’articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
3. All’articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 26, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti:
«1° gennaio 2018».
Art. 8

Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della
difesa

1. Al comma 1 dell’articolo 2248 del codice dell’ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le
parole: «Sino all’anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Sino
all’anno 2017».
2. Al comma 8-sexies dell’articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre
2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2016, n. 21, le parole: «sono prorogati all’anno 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «sono prorogati all’anno 2017».
3. All’articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e’ prorogato al bilancio 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «e’ prorogato al bilancio 2017»;
b) al secondo periodo, le parole: «e’ prorogato al 31 dicembre
2016» sono sostitute dalle seguenti: «e’ prorogato al 31 dicembre
2017».
4. All’articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 15, e’ inserito il seguente: «15-bis. Fino al 30
giugno 2017, gli uffici del Comando generale dell’Arma dei
Carabinieri, assicurano la gestione stralcio delle operazioni di
chiusura delle contabilita’ in capo al Corpo forestale dello Stato,
con il coordinamento, ai sensi del comma 16 del presente articolo,
del soggetto in servizio alla data del 31 dicembre 2016 in qualita’
di Capo del Corpo forestale dello Stato, avvalendosi delle risorse
umane, finanziarie e strumentali gia’ disponibili, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
b) al comma 16, le parole: «primo gennaio 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «30 aprile 2017».
5. All’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 177, e’ aggiunto, infine, il seguente periodo: «Fino al 31
dicembre 2017 al personale del Corpo forestale dello Stato che
transita nell’Arma dei Carabinieri per effetto del presente decreto e
che matura il diritto al collocamento in quiescenza, ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 18, comma 11, in un termine inferiore a
quello previsto dal comma 1 dell’articolo 1914 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica l’iscrizione
obbligatoria alla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui
all’articolo 1913 del medesimo decreto legislativo.».
Art. 9

Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

1. All’articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al comma 3, le parole: «dal 2012 al 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 2012 al 2017».
2. L’entrata in vigore del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 e’ prorogata al
31 dicembre 2017. Conseguentemente, le autorizzazioni all’esercizio
di attivita’ di formazione e concessione per lo svolgimento delle
attivita’ di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre
2011, sono prorogate al 31 dicembre 2017.
3. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le
parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2017».
4. All’articolo 216, comma 11, terzo periodo, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «Fino al 31 dicembre
2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui all’articolo 73, comma 4».
5. Il termine di cui all’articolo 63, comma 4, della legge 6 giugno
1974, n. 298, e’ prorogato, limitatamente all’anno 2017, al 28
febbraio 2017.
6. Fermo restando il divieto di cui all’articolo 19 del decreto
legislativo 5 giugno 2015, n. 81, in attesa dell’emanazione dei
provvedimenti di autorizzazione per l’assunzione di ispettori di
volo, la facolta’ dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC)
di assumere, in via transitoria, non oltre venti piloti
professionisti prevista dall’articolo 34, comma 7, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, e’ prorogata al 31 dicembre 2018.
7. Alla copertura dell’onere derivante dall’attuazione del comma 6,
pari a 2,015 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018,
l’ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei
conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto,
pari a 1,0075 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189 e successive modificazioni.
8. E’ prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di cui all’articolo
1, comma 807, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, qualora il
procedimento di progettazione e realizzazione delle opere sia stato
avviato in vigenza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
che al 31 dicembre 2016 abbia conseguito l’adozione di variante
urbanistica e la conclusione favorevole delle procedure di VAS o VIA.
Conseguentemente, in relazione a quanto previsto dal presente comma,
i termini di cui al primo e al secondo periodo dall’articolo 1, comma
808, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente
prorogati al 30 giugno 2017 e al semestre 1° luglio-31 dicembre 2017.
9. All’articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,
n. 15, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2017».
Art. 10

Proroga di termini in materia di giustizia

1. All’articolo 1, comma 99-bis, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al secondo periodo, le parole: «28 febbraio 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2017».

2. All’articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n.
10, le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018».
Art. 11

Proroga di termini in materie di beni e attivita’ culturali

1. All’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «trentasei mesi»;
b) al comma 5-ter:
1) al primo periodo, le parole: «l’attivita’ della struttura di
supporto ivi prevista» sono sostituite dalle seguenti: «le attivita’
dell’Unita’ “Grande Pompei”, del vice direttore generale vicario e
della struttura di supporto ivi previste,» e le parole: «pari a
500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 900.000 euro»;
2) al secondo periodo, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
2. Il termine di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, e’
prorogato al 30 giugno 2017.
3. All’articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«entro novanta giorni». Conseguentemente, per le medesime finalita’
di cui al citato articolo 1, comma 583, della legge n. 232 del 2016,
e’ autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l’anno
2017. Alla copertura dell’onere derivante dall’attuazione del
presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
Art. 12

Proroga di termini in materia di ambiente

1. All’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre
2016» sono sostituite con le seguenti: «Fino alla data del subentro
nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato
con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31
dicembre 2017,» e l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: «Fino
alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del
concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui
all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.»;
b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrenti, le parole: «al
31 dicembre 2016» con le seguenti: «alla data del subentro nella
gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le
procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31
dicembre 2017»; alla fine del quarto periodo, dopo le parole: «10
milioni di euro per l’anno 2016» aggiungere le seguenti: «nonche’ nel
limite massimo di 10 milioni di euro, in ragione dell’effettivo
espletamento del servizio svolto nel corso dell’anno 2017.»; al
quinto periodo, sopprimere le parole: «, entro il 31 marzo 2016,».
2. All’Allegato 3, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) alla lettera c), le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
Art. 13

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. All’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, le parole: «Sino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «Sino al 31 dicembre 2017».
2. All’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2017».
3. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
parole: «e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016 e 2017».
4. Le disposizioni di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con mortificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2017.
5. All’articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre
2007, n. 164, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «Fino all’entrata in vigore del decreto legislativo
di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli
strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la
direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati
degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n.
648/2012, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017».
6. L’articolo 34, comma 6, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni si applica alle variazioni
di bilancio adottate a partire dal 1° dicembre 2016.
Art. 14

Proroga di termini relativi a interventi emergenziali

1. Al comma 492 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.
232, e’ premessa la seguente lettera:
«0a) investimenti dei comuni, individuati dal decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, nonche’ di quelli individuati ai sensi
dell’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
dell’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la
ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da
operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di
progetti esecutivi redatti e validati in conformita’ alla vigente
normativa, completi del cronoprogramma della spesa;».
2. Il termine di cui all’articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, e’ prorogato di ulteriori 6 mesi,
limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilita’
del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda,
ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli enti
competenti; la proroga e’ concessa con le modalita’ di cui al
medesimo articolo 48, comma 2.
3. Il termine di cui all’articolo 48, comma 3, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, e’ prorogato al 31 dicembre 2017.
4. Il termine di cui all’articolo 48, comma 7, del decreto- legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229, e’ prorogato al 31 dicembre 2017
limitatamente alle istanze presentate in relazione agli eventi
sismici di cui all’articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del
2016.
5. Il termine di cui all’articolo 48, comma 17, del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229, e’ prorogato al 31 dicembre 2017.
6. Per i pagamenti di cui all’articolo 48, comma 1, lettera g), del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di sospensione del
31 dicembre 2016 e’ prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle
attivita’ economiche e produttive nonche’ per i soggetti privati per
i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o
distrutta.
7. All’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «16 milioni di euro,» sono aggiunte
le seguenti: «e per l’anno 2017 e’ assegnato un contributo
straordinario dell’importo complessivo di 12 milioni di euro,»;
b) al comma 2 dopo le parole: «fuori del cratere,» sono aggiunte le
seguenti: «e per l’anno 2017 e’ destinato un contributo pari a 2,0
milioni di euro,».
8. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito
degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per
l’anno 2017 e’ assegnato in favore dei Comuni di cui agli allegati 1
e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con
modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, un contributo
straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate
per complessivi 32 milioni di euro. Le risorse sono ripartite tra i
Comuni interessati con provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2
del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Al relativo onere, pari a
32 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. Al comma 4-quater dell’articolo 10 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, le parole: «al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «al 31 dicembre 2018». Ai relativi oneri, pari a 600.000
euro per ciascun anno, si provvede nell’ambito e nei limiti delle
risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all’articolo 2, comma
1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
10. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n.
6, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2017».
11. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2017». Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente
comma si provvede con le risorse gia’ previste per la copertura
finanziaria dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 65
del 19 marzo 2010.
12. Il termine del 31 dicembre 2016 relativo alle disposizioni di
cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554
del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del
12 dicembre 2006, stabilito dall’articolo 5, comma 5, del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e successive
modificazioni e’ prorogato al 31 dicembre 2017.
Art. 15

Variazioni di bilancio

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,
anche in conto residui, connesse all’attuazione del presente
provvedimento.
Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 30 dicembre 2016

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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