Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione

cameradeputati
Pubblichiamo dagli atti parlamentari della Camera dei Deputati lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione a
norma dell’art. 2, comma 2, della I. 28 aprile 2014, n. 67

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati
CAMERA DEI DEPUTATI
N.245
ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE
Trasmesso alla Presidenza il 17 novembre 2015
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di
depenalizzazione (245)
(articolo 2, commi 1, 2 e 4, della legge 28 aprile 2014, n. 67)
Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a
norma dell’art. 2, comma 2, della I. 28 aprile 2014, n. 67′.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante “Deleghe al Governo in materia di pene
detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di
sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”, e in
particolare l’articolo 2, comma 2;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante “Approvazione del testo definitivo
del codice penale”;
Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 234, recante “Norme per l’impianto e l’uso di apparecchi
radioelettrici provati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di
materiali radioelettrici”;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio”;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506, recante “Disposizioni
circa la denunzia dei beni che sono stati oggetto di confische, sequestri, o altri atti di
disposizione adottati sorto l’impero del sedicente governo repubblicano”;
Vista la legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante “Provvedimenti per l’acquisto di nuove
macchine utensili”;
Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 1970, n. 1034, recante “Provvedimenti straordinari per la ripresa economica”;
Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, recante “Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e
per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di tali termini”;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante la “Razionalizzazione del
sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del
0.00.00.00.00.0 “‘1
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del …………… ;

Su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1
(Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni)
1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola
pena della multa o dell’ammenda.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle
ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a
quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie
autonome di reato.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal codice penale, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, e a quelli compresi nell’elenco
allegato al presente decreto.
4. La medesima disposizione non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
5. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, è così determinata:
a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non
superiore nel massimo a euro 5.000;
b) da euro 5,000 a euro 30,000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non
superiore nel massimo a euro 20.000;
c) da euro 10.000 a euro 50,000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda
superiore nel massimo a euro 20.000.
6. Se per le violazioni previste dal comma 1 è prevista una pena pecuniaria
proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la
somma dovuta è pari all’ammontare della multa o dell’ammenda, ma non può, in
ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000,
Art, 2

(Depenalizzazione di reati del codice penale)

1. All’articolo 527 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole «è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni»
sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000»;
b) nel secondo comma, le parole «La pena è aumentata da un terzo alla metà»
sono sostituite dalle seguenti: «Si applica la pena della reclusione da quattro
mesi a quattro anni e sei mesi. )ì,
2. All’articolo 528 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole «è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e
con la multa non inferiore a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;
b) nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti:
«Alla stessa sanzione»;
c) nel terzo comma, le parole «Tale pena si applica inoltre» sono sostituite dalle
seguenti: «Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non
inferiore a euro 103».
3. All’articolo 652 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole «è punito con l’arresto fino a tre mesi o con
l’ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5,000 a euro 15.000»;
b) nel secondo comma, le parole «è punito con l’arresto da uno a sei mesi owero
con l’ammenda da euro 30 a euro 619» sono sostituite dalle seguenti: «è
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000».
4. All’articolo 661 del codice penale, le parole «è punito» sono sostituite con le
seguenti: «è soggetto» e le parole sono
sostituite dalle seguenti: «171-ter e l’illecito amministrativo di cui all’articolo
171-quaten>.
3. All’articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a} le parole «è punito con l’arresto non inferiore nel minimo a sei mesi o con
l’ammenda non inferiore a lire 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «è
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro
50.000»;
b) le parole «la pena è dell’arresto non inferiore a tre mesi o dell’ammenda non
inferiore a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: < {si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000». 4. All'articolo 15 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, secondo comma, le parole «è punito con la pena dell'ammenda da lire 150.000 a lire 600.000 o con l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000». 5. L'articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è sostituito dal seguente: «All'installazione o all'esercizio di impianti in mancanza di concessione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. ». 6. L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente: «1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 1 0.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. >l.
Art. 4
(Sanzioni amministrative accessorie)
1, In caso di reiterazione specifica di una delle violazioni di seguito indicate, l’autorità
amministrativa competente, con l’ordinanza ingiunzione, applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della concessione, della licenza,
dell’autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che consente l’esercizio
dell’attività da un minimo di dieci giorni a un massimo di tre mesi:
a) articolo 668 del codice penale;
b) articolo 171-quaterdella legge 22 aprile 1941, n. 633.
2. Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna qualora sia
competente, ai sensi dell’articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a
decidere su una delle violazioni indicate nel comma precedente.
3. Per gli illeciti amministrativi di cui al comma 1 non è ammesso il pagamento in
misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art, 5

(Disposizione dì coordinamento)

1. Quando ì reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto
prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla
depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito
depenalizzato.
Art. 6

(Disposizioni applicabili)

1, Nel procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente
decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e Il del capo I
della legge 24 novembre 1981, n. 689,
Art. 7

. (Autorità competente)

1. Per le violazioni dì cui all’articolo 1, sono competenti a ricevere il rapporto e ad
applicare le sanzioni amministrative le autorità amministrative competenti ad irrogare
le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni
stesse; nel caso di mancata previsione, è competente l’autorità individuata a norma
dell’articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Per le violazioni di cui all’articolo 2, è competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le
sanzioni amministrative il prefetto.
3. Per le violazioni di cui all’articolo 3, sono competenti a ricevere il rapporto e ad
irrogare le sanzioni amministrative:
a) le autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative già indicate nella
legge 22 aprile 1941, n, 633, nel decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n, 638;
b) il Ministero dello sviluppo economico in relazione all’articolo 11 della legge 8
gennaio 1931. n. 234;
c) l’autorità comunale competente al rilascio dell’autorizzazione all’installazione o
all’esercizio di impianti di distribuzione di carburante di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
d) il prefetto con riguardo alle restanti leggi indicate all’articolo 3,
Art, 8

(Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse)

1, Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni
amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data
di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia
stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
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2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati
definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto
irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che
il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i prowedimenti conseguenti. Il
giudice dell’esecuzione prowede con l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 667,
comma 4, del codice di procedura penale.
3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può
essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al
massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di
ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le
sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le
stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.
Art. 9

(Trasmissione degli atti all’autorità amministrativa)

1. Nei casi previsti dall’articolo 8, comma 1, l’autorità giudiziaria, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione
all’autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai
reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto
per altra causa alla medesima data.
2. Se l’azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è
disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già
iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta
estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l’archiviazione a norma
del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la
accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l’azione penale è stata esercitata, il giudice, ove l’imputato o il pubblico
ministero non si oppongano, pronuncia, in camera di consiglio, sentenza
inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del
comma 1.
4. L’autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati
residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli
residenti all’estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli
atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione \’interessato
è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle
spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il pagamento determina l’estinzione del procedimento.
Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Le amministrazioni interessate provvedono agII adempimenti previsti dal presente
decreto legislativo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
con le risorse umani, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare.
ALLEGATO
ELENCO DELLE LEGGI CONTENENTI REATI PUNITI CON LA SOLA PENA

PECUNIARIA ESCLUSI DALLA DEPENALIZZAZIONE A NORMA

DELL’ARTICOLO 2

AVVERTENZA: i riferimenti agli atti normativi si intendono estesi agli eventuali,
successivi provvedimenti di mod~fica o di integrazione.
Edilizia e urbanistica
1. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
2. Legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante “Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche”.
3. Legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante “Nonne per la disciplina delle opere
in conglomerato cementizio armato, nonnale e precompresso ed a struttura
metalli ca” .
Ambiente, territorio e paesaggio
L Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante “Attuazione della
direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle naVI e
conseguenti sanzioni”.
2. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia
ambientale”.
3. Decreto legislativo Il maggio 2005, n. 133, recante “Attuazione della direttiva
2000176/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti”.
4. Decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante “Attuazione delle direttive
1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e
all’etichettatura di preparati pericolosi”, limitatamente all’articolo 18, comma
l, quando ha ad oggetto le sostanze e i preparati pericolosi per l’ambiente, per
come definiti dall’articolo 2, comma 1, lett. q).
5. Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante “Attuazione della
direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi”.
6. Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante “Attuazione della direttiva
92/32/CE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle
sostanze pericolose”, limitatamente all’articolo 36, comma 1, quando ha ad
oggetto le sostanze e i preparati pericolosi per l’ambiente, per come definiti
dall’articolo 2, comma 1, lett. q).
7. Legge Il febbraio 1992, n. 157, recante “Nonne per la protezione della fauna
selvatica omeotenna e per il prelievo venatorìo”.
1
8. Legge 26 aprile 1983, n. 136, recante norme sulla “Biodegradabilità dei
detergenti sintetici”.
9. Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente “Impiego pacifico dell’energia
nucleare”.
Alimenti e bevande
1. Legge Il agosto 2014, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per settore
agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia
scolastica e universitaria, il rilando e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”,
limitatamente all’articolo 4, comma 8.
2. Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, recante l’Attuazione della direttiva
2002/46/CE relativa agli integratori alimentari”.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”.
2. Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “Norme relative alla cessazione
dell’impiego dell ‘amianto”.
3. Legge 16 giugno 1939, n. 1045, recante “Condizioni per l’igiene e l’abitabilità
degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali”, con riguardo alla
violazione, sanzionata dall’articolo 90, delle disposizioni di cui agli articoli 34,
39, limitatamente ai locali di lavoro, 40, 41, 44, comma 2, limitatamente alla
installazione di impianti per la distribuzione di aria condizionata nella sala
nautica e nei 10caH della timoneria, 45, limitatamente ai locali destinati al
lavoro, 66, limitatamente ai posti fissi di lavoro, 73, 74, 75, 76.
Sicurezza pubblica
1. Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l’Approvazione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza”.
Armi ed esplosivi
1. Legge 18 aprile 1975, n. 110, recante “Norme integrative della disciplina
vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi”.
2. Legge 23 dicembre 1974, n. 694, recante la “Disciplina del porto delle armi a
bordo degli aeromobili”.
Elezioni e finanziamento ai partiti
1. Legge 21 febbraio 2014, n. 13, recante “Abolizione del finanziamento pubblico
diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina
della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore”.
2
2. Legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante “Norme per l’esercizio del diritto di
voto dei cittadini italiani re,sidenti all’estero”.
3. Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante “Testo unico delle leggi
recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica”.
4. Legge lO dicembre 1993, n. 515, recante “Disciplina delle campagne elettorali
per l’elezione della Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”.
5. Legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente “Elezione diretta del Sindaco, del
Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Cons~g1io
provinciale” .
6. Legge 18 novembre 1981, n. 659, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge
2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti
politici”.
7. Legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente “Elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti alI’Italia”.
8. Legge25 maggio 1970, n. 352, recante “Norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”.
9. Legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante “Norme per la elezione dei Consigli
regionali delle Regioni a statuto normale”.
10.Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante
“Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali”.
Il.Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante
“Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati”.
12.Legge 8 marzo 1951, n. 122, recante “Norme per le elezioni dei Consigli
provinciali” .
Proprietà intellettuale e industriale
1. Legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la “Protezione del diritto d’autore e
di altri diritti connessi al suo esercizio”.

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