Gazzetta Ufficiale del 4 /11/2015 :il bando per la selezione di 1502 tirocinanti nel ministero delle Giustizia

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Pubblichiamo il bando relativo al reclutamento dei tirocinanti nel MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 ottobre 2015
Indizione della procedura di selezione di 1502 tirocinanti ai fini
dello svolgimento, da parte di coloro che hanno svolto il periodo di
perfezionamento di cui all’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, di un ulteriore periodo di perfezionamento della
durata di dodici mesi. (15A08288)
(GU n.257 del 4-11-2015)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, con il quale sono
state introdotte disposizioni per l’organizzazione e il funzionamento
dell’amministrazione giudiziaria;
Visto, in particolare, l’articolo 21-ter del citato decreto-legge,
che reca Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il
tirocinio formativo di cui all’articolo 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visto l’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 che
ha istituito, presso le corti di appello e i tribunali ordinari,
strutture organizzative denominate “ufficio per il processo”;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. E’ indetta la procedura di selezione ai fini dello svolgimento –
da parte di coloro che hanno svolto il periodo di perfezionamento di
cui all’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
– di un ulteriore periodo di perfezionamento della durata di dodici
mesi nella struttura organizzativa denominata “ufficio per il
processo”, istituito a norma dell’articolo 50 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
Art. 2
Disposizioni di carattere generale
1. Il numero dei posti disponibili presso ciascun tribunale e Corte
di appello e’ stabilito, tenuto conto delle risorse disponibili,
valutate le scoperture dell’organico del personale amministrativo,
come da allegato I al presente decreto.
Art. 3
Requisiti
1. Possono svolgere il periodo di perfezionamento di cui
all’articolo 1 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere svolto il periodo di perfezionamento di cui all’articolo
37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive
modificazioni;
b) l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti non colposi, salvi gli
effetti della riabilitazione;
d) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di
sicurezza;
e) non essere sottoposto a procedimento penale per imputazione di
delitti non colposi e non essere sottoposto a procedimento per
l’applicazione di misure di prevenzione;
2. I requisiti debbono ricorrere congiuntamente alla scadenza del
termine fissato per la presentazione delle domande.
Art. 4
Domanda di partecipazione, modalita’
e termine per la presentazione
1. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione e’
redatta compilando un apposito modulo (FORM), disponibile in un’area
dedicata del sito internet del Ministero della giustizia
(“www.giustizia.it”). La domanda e’ trasmessa, unitamente alla copia
di un documento di identita’ del richiedente, secondo le modalita’ e
i termini stabiliti con provvedimento del Direttore generale del
personale e della formazione e pubblicate nella predetta area.
2. Non sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva coloro
le cui domande sono state trasmesse oltre il termine di presentazione
stabilito a norma del comma 1.
3. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, ai sensi e per gli
effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3.
4. Il richiedente deve altresi’ dichiarare nella domanda, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
gli stati, le qualita’ personali e i fatti previsti nel modulo di cui
al comma 1.
5. La domanda non puo’ essere presentata, a pena d’inammissibilita’
dell’intera domanda – per piu’ di quattro uffici giudiziari, anche
collocati in diversi distretti – da riportare secondo un ordine di
preferenza, tra quelli di cui all’allegato I al presente decreto.
6. La domanda redatta o trasmessa in violazione di quanto previsto
dal presente decreto e’ inammissibile.
7. Le dichiarazioni contenute nella domanda sono sottoposte a
verifica a norma dell’articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8. Il periodo di perfezionamento e’ interrotto dall’amministrazione
nel caso di perdita dei requisiti di cui all’articolo 3. Il periodo
di perfezionamento e’ interrotto anche quando risulta che i predetti
requisiti non sussistevano al momento della domanda.
Art. 5
Criteri di priorita’
1. Ai fini della formazione della graduatoria, e’ attribuita
priorita’, nell’ordine:
a) alle pregresse esperienze formative negli uffici giudiziari
del distretto interessato;
b) alla minore eta’ anagrafica;
c) all’essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al
diploma di scuola media superiore.
Art. 6
Approvazione della graduatoria
1. Il Direttore generale del personale e della formazione forma ed
approva la graduatoria relativamente a ciascun Distretto di Corte
d’appello ed all’interno di questo ad ogni Tribunale.
2. La graduatoria di cui al comma 1 e’ immediatamente pubblicata
sul sito internet del Ministero della giustizia nell’area web di cui
all’articolo 4, comma 1, ed e’ trasmessa alle Corti di appello per
l’inoltro agli uffici interessati.
Art. 7
Avvio del periodo di perfezionamento e progetto formativo
1. Entro i venti giorni successivi alla pubblicazione di cui
all’articolo 6, comma 2, coloro che si trovano in posizione utile in
graduatoria si presentano, a pena di decadenza, innanzi all’ufficio
giudiziario per la sottoscrizione del progetto formativo di cui al
comma 2.
2. Il periodo di perfezionamento ha inizio al momento della
sottoscrizione di un progetto formativo predisposto dal capo
dell’ufficio, in conformita’ alle linee generali adottate dal
Direttore generale del personale e della formazione. In sede di
elaborazione del progetto formativo si tiene conto dell’esperienza
formativa maturata nell’ambito del periodo di perfezionamento svolto
a norma dell’articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011.
3. Le linee generali di cui al comma 2 devono indicare, tra
l’altro, gli obiettivi formativi e le modalita’ di svolgimento del
periodo di perfezionamento. In ogni caso, coloro che svolgono il
periodo di perfezionamento sono adibiti, in via prioritaria, a
supporto dei servizi di cancelleria.
4. Il progetto formativo e’ elaborato secondo il modello standard
predisposto, in conformita’ alle linee generali di cui al comma 2,
dal Direttore generale del personale e della formazione e comunicato
ai capi degli uffici giudiziari di cui all’allegato I.
5. I capi degli uffici e i dirigenti amministrativi assicurano
l’affiancamento di coloro che svolgono il periodo di perfezionamento
con il personale di cancelleria, al fine di conseguire le conoscenze
e le abilita’ necessarie per svolgere un’utile attivita’ di supporto
nell’ambito dei servizi ausiliari della giurisdizione, con
particolare riferimento all’ufficio del processo.
6. Il periodo di perfezionamento puo’ essere interrotto in ogni
momento dal capo dell’ufficio, anche su proposta motivata del
dirigente amministrativo, per il venir meno del rapporto fiduciario,
anche in relazione ai possibili rischi per l’indipendenza e
l’imparzialita’ dell’ufficio o la credibilita’ della funzione
giudiziaria, nonche’ per l’immagine e il prestigio dell’ordine
giudiziario. La disposizione di cui al periodo precedente si applica
anche nel caso di inidoneita’ fisica o psichica che impedisce lo
svolgimento del periodo di perfezionamento ovvero in ogni caso di
grave negligenza.
7. Lo svolgimento del tirocinio formativo non instaura alcun
rapporto di lavoro o di servizio, anche temporaneo, con il Ministero
della giustizia, ne’ determina l’insorgenza di obblighi
previdenziali. Pertanto, tale personale non potra’ in alcun modo
essere destinatario di provvedimenti dell’Amministrazione
giudiziaria, ne’ essere utilizzato in attivita’ connesse alle
funzioni giudiziarie.
Art. 8
Attestazione del completamento del periodo di perfezionamento e del
relativo esito
1. Il capo dell’ufficio o un magistrato da lui delegato attesta il
completamento, con esito positivo, del periodo di perfezionamento,
anche ai fini di cui all’articolo 21-ter, comma 1-quater, del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
Art. 9
Borse di studio
1. A coloro che svolgono il periodo di perfezionamento nell’ufficio
per il processo a norma del presente decreto e che ne fanno espressa
richiesta nella domanda di cui all’articolo 4, e’ attribuita una
borsa di studio di importo non superiore a 400 euro mensili, per un
periodo di dodici mesi, e comunque nel limite dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 21-ter, comma 2, del decreto-legge 27
giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 132, mediante utilizzo degli appositi stanziamenti
iscritti per gli anni 2015 e 2016 sul capitolo 1543 “Spese relative
ai tirocini formativi presso gli Uffici giudiziari” – Missione 6
Giustizia U.d.V. 1.2 “Giustizia civile e penale” dello stato di
previsione del Ministero della giustizia.
2. Gli importi saranno corrisposti a ciascun borsista in base al
periodo di perfezionamento svolto, eventualmente frazionando, anche
su base giornaliera, la somma mensilmente stabilita.
3. L’Amministrazione si riserva in ogni momento di accertare il
perdurante possesso dei requisiti di ammissibilita’ da parte di
ciascun beneficiario della borsa di studio, provvedendo alla revoca
del beneficio laddove manchino e vengano meno i presupposti. A tal
fine gli Uffici Giudiziari invieranno tutte le informazioni
necessarie e le scadenze dei periodi di perfezionamento per ciascuno
dei borsisti, secondo le modalita’ che saranno indicate con apposita
circolare della Direzione Generale del personale e della formazione.
Art. 10
Comunicazioni
1. All’atto della presentazione della domanda ciascun richiedente
deve indicare un indirizzo di posta elettronica, certificata o
ordinaria, ove potra’ ricevere tutte le comunicazioni relative al
presente decreto.
Art. 11
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti
presso il Ministero della giustizia – Dipartimento
dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi,
Direzione generale del personale e della formazione, per le finalita’
di gestione delle domande e sono trattati presso una banca dati
automatizzata.
2. Il conferimento di tali dati e’ obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
selezione. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
della selezione.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato
decreto legislativo e puo’ esercitarli con le modalita’ di cui agli
articoli 8 e 9 del predetto decreto. Tali diritti possono essere
fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia –
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi – Direzione generale del personale e della formazione. Il
responsabile del trattamento dei dati personali sara’ individuato dal
Direttore generale del personale e della formazione.
Art. 12
Posti non assegnati
1. I posti di cui all’allegato I che non vengano assegnati
all’esito della procedura di selezione di cui al presente decreto
costituiranno oggetto di una nuova procedura disposta con successivo
decreto.
Art. 13
Clausola di invarianza
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(fonte:gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario)
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