Se il GdP decide secondo equità è inammissibile il ricorso per violazione delle tariffe degli avvocati

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“Se il GdP decide secondo equità è inammissibile il ricorso per violazione delle tariffe degli avvocati (Corte di Cassazione Seconda Sezione Civile – Sentenza n. 1855 depositata il 28 gennaio 2013) .I supremi giudici si sono recentemente espressi in materia di spese processuali dichiarando inammissibile il ricorso in Cassazione avverso la decisione del giudice di pace pronunciando secondo equità (ex art. 113 c.p.c.) nella parte in cui viola le disposizioni in materia di onorari di avvocato.

I giudici della seconda sezione civile hanno affermato che “laddove la censura sia sostanzialmente incentrata sulla violazione delle disposizioni tariffarie in materia di onorari di avvocato deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la pronuncia equitativa del Giudice di Pace per violazione di tali disposizioni, atteso che le norme processuali con le quali sono fissati gli onorari di avvocato e di procuratore non sono includibili tra le norme processuali al cui rispetto è tenuto il giudice di pace, dovendosi inoltre considerare che sarebbe incongruo ritenere che il giudice di pace debba decidere secondo equità la controversia giudiziale e non possa poi regolarsi secondo equità anche nella quantificazione delle spese processuali relative allo stesso processo“.(Fonta:sentenze-cassazione.com)

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