Sentenza della Corte Costituzionale n.230/2012 chiarisce i rapporti tra l’art. 673 c.p.p. con l’art.7 della CEDU e le norme della Costituzione Italiana

Pubblichiamo la sentenza della Corte Costituzionale n.230/2012 ,relativamente alla infondata questione d’illegittimità costituzionale dell’art. 673 c.p.p., perchè molto interessante per l’iter seguito dalla Corte delle leggi nel compararare i rapporti tra le norme del diritto interno italiano, quelle della Convenzione europa dei diritti dell’uomo e quelle della nostra Costituzione…

SENTENZA N. 230
>
> ANNO 2012
>
> REPUBBLICA ITALIANA
>
> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
>
> LA CORTE COSTITUZIONALE
>
> composta dai signori:
>
> – Alfonso QUARANTA Presidente
>
> – Franco GALLO Giudice
>
> – Luigi MAZZELLA ”
>
> – Gaetano SILVESTRI ”
>
> – Sabino CASSESE ”
>
> – Giuseppe TESAURO ”
>
> – Paolo Maria NAPOLITANO
> ”
>
> – Giuseppe FRIGO ”
>
> – Alessandro CRISCUOLO
> ”
>
> – Paolo GROSSI ”
>
> – Giorgio LATTANZI ”
>
> – Aldo CAROSI ”
>
> – Marta CARTABIA ”
>
> – Sergio MATTARELLA ”
>
> – Mario Rosario MORELLI
> ”
>
> ha pronunciato la seguente
>
> SENTENZA
>
> nel giudizio di legittimità costituzionale
> dell’articolo 673 del codice di procedura penale,
> promosso dal Tribunale di Torino nel procedimento
> di esecuzione nei confronti di D.M. con ordinanza
> depositata il 21 luglio 2011, iscritta al n. 3 del
> registro ordinanze 2012 e pubblicata nella
> /Gazzetta Ufficiale/ della Repubblica n. 5, prima
> serie speciale, dell’anno 2012.
>
> /Visto/ l’atto di intervento del Presidente del
> Consiglio dei ministri;
>
> /udito/ nella camera di consiglio del 23 maggio
> 2012 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.
>
> /Ritenuto in fatto/
>
> 1.– Con ordinanza depositata il 21 luglio 2011,
> il Tribunale di Torino, in composizione
> monocratica, ha sollevato questione di legittimità
> costituzionale dell’articolo 673 del codice di
> procedura penale, «nella parte in cui non prevede
> l’ipotesi di revoca della sentenza di condanna (o
> di decreto penale di condanna o di sentenza di
> applicazione della pena su concorde richiesta
> delle parti) in caso di mutamento
> giurisprudenziale — intervenuto con decisione
> delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione —
> in base al quale il fatto giudicato non è previsto
> dalla legge penale come reato», deducendo la
> violazione degli articoli 3, 13, 25, secondo
> comma, e 27, terzo comma, della Costituzione,
> nonché dell’art. 117, primo comma, Cost., in
> relazione agli artt. 5, 6 e 7 della Convenzione
> per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
> libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
> 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4
> agosto 1955, n. 848 (d’ora in avanti: «CEDU»).
>
> Il rimettente è chiamato a provvedere, quale
> giudice dell’esecuzione, sull’istanza del pubblico
> ministero di revoca parziale, ai sensi dell’art.
> 673 cod. proc. pen., della sentenza di
> applicazione della pena su richiesta delle parti,
> emessa il 9 luglio 2010 dal Tribunale di Torino
> nei confronti di una persona nata in Mali e
> divenuta irrevocabile il 9 marzo 2011, a seguito
> della dichiarazione di inammissibilità del ricorso
> per cassazione proposto contro di essa
> dall’imputato. L’istanza di revoca è limitata al
> solo capo di imputazione concernente la
> contravvenzione di omessa esibizione dei documenti
> di identificazione e di soggiorno, prevista
> dall’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 25
> luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
> disposizioni concernenti la disciplina
> dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
> straniero).
>
> Il giudice /a quo/ osserva come, a seguito della
> modifica di detta disposizione ad opera della
> legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in
> materia di sicurezza pubblica), sia sorta
> questione in ordine alla perdurante applicabilità
> o meno della fattispecie agli stranieri
> irregolarmente presenti nel territorio dello Stato
> (non provvisti, in quanto tali, del permesso di
> soggiorno): interrogativo al quale la Corte di
> cassazione, nelle sue prime decisioni, adottate da
> sezioni singole, ha risposto in senso affermativo.
> Con la sentenza 24 febbraio 2011-27 aprile 2011,
> n. 16453, le Sezioni unite hanno accolto,
> tuttavia, la soluzione opposta, ritenendo — sulla
> base di un ampio /iter/ argomentativo — che il
> precetto penale si indirizzi attualmente ai soli
> stranieri regolarmente soggiornanti: con la
> conseguenza che la novella legislativa del 2009
> avrebbe comportato una parziale /abolitio
> criminis/,//abrogando la fattispecie criminosa
> preesistente nella parte in cui si prestava a
> colpire anche gli stranieri in posizione
> irregolare. In tal modo, le Sezioni unite della
> Corte di cassazione avrebbero quindi determinato
> «un significativo /révirement/ giurisprudenziale».
>
> Il giudice /a quo/ rileva, tuttavia, come il caso
> sottoposto al suo esame non risulti «perfettamente
> riconducibile al fenomeno dell’/abolitio
> criminis/». Il fatto giudicato con la sentenza
> della cui revoca si discute è stato, infatti,
> commesso in data successiva a quella di entrata in
> vigore della legge n. 94 del 2009 (segnatamente,
> l’11 giugno 2010) e, dunque, in un momento nel
> quale la norma incriminatrice di cui all’art. 6,
> comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 risultava già
> formulata nei termini attuali. Non si sarebbe,
> pertanto, di fronte ad un fenomeno di successione
> nel tempo di leggi (intese come «fonti formali»),
> ma ad una successione nel tempo di diverse
> interpretazioni giurisprudenziali della medesima
> «fonte formale»: in altri termini, il pubblico
> ministero avrebbe sollecitato la revoca parziale
> della sentenza a fronte di una /abolitio criminis/
> conseguente, non già ad un intervento legislativo,
> ma ad un mutamento di giurisprudenza.
>
> L’art. 673 cod. proc. pen. non prende, tuttavia,
> in considerazione tale fattispecie, prevedendo la
> revoca della sentenza di condanna passata in
> giudicato nei soli casi di abrogazione e di
> dichiarazione di illegittimità costituzionale
> della norma incriminatrice; né, d’altra parte,
> sarebbe possibile estendere in via analogica la
> disposizione censurata all’ipotesi in questione, a
> causa della natura eccezionale dei poteri di
> intervento /in //executivis/ sulla pronuncia del
> giudice della cognizione. La giurisprudenza di
> legittimità risulta, del resto, ferma nel negare
> che l’art. 673 cod. proc. pen. possa trovare
> applicazione in presenza di un mutamento
> giurisprudenziale che escluda la rilevanza penale
> di fatti analoghi a quello già giudicato, non
> costituendo detto mutamento uno «/ius
> //superveniens/», neppure ove consegua a una
> pronuncia delle Sezioni unite della Corte di
> cassazione.
>
> Il giudice /a quo/ dubita, tuttavia, della
> legittimità costituzionale di tale «approdo»,
> evidenziando come, con riferimento tanto al
> cosiddetto «giudicato esecutivo» (correlato alla
> preclusione prevista dall’art. 666, comma 2, cod.
> proc. pen.), quanto al cosiddetto «giudicato
> cautelare» (istituto elaborato in via
> giurisprudenziale), la Corte di cassazione — dopo
> aver affermato principi analoghi a quelli
> enunciati in relazione alla norma censurata —
> abbia recentemente modificato il proprio
> orientamento, riconoscendo la rilevanza dei
> sopravvenuti mutamenti giurisprudenziali al fine
> del superamento delle preclusioni processuali
> connesse agli anzidetti istituti.
>
> Gli argomenti addotti a sostegno di tale diverso
> indirizzo — legati, per un verso, al necessario
> rispetto dei principi di eguaglianza e di
> retroattività dei trattamenti punitivi più
> favorevoli, «anche in un’ottica europea», e, per
> altro verso, alla funzione nomofilattica
> esercitata dalle Sezioni unite — non potrebbero
> non valere anche con riguardo alla revoca delle
> sentenze passate in giudicato, a fronte di un
> sopravvenuto mutamento di giurisprudenza con il
> quale si affermi che un determinato fatto non è
> previsto dalla legge come reato.
>
> In questa prospettiva, il giudice /a quo/ reputa
> che la norma censurata violi, anzitutto, l’art.
> 117, primo comma, Cost., ponendosi in contrasto
> sia con l’art. 7 che con gli artt. 5 e 6 della CEDU.
>
> Premesso che — per giurisprudenza costituzionale
> ormai costante — le norme della CEDU, nel
> significato loro attribuito dalla Corte europea
> dei diritti dell’uomo, integrano, quali «norme
> interposte», il parametro costituzionale evocato,
> nella parte in cui impone la conformazione della
> legislazione interna ai vincoli derivanti dagli
> obblighi internazionali, il rimettente reputa
> pienamente conferenti, agli odierni fini, le
> considerazioni svolte dalle Sezioni unite della
> Corte di cassazione nella sentenza 21 gennaio
> 2010-13 maggio 2010, n. 18288, a proposito del
> cosiddetto «giudicato esecutivo».
>
> Si rileva in questa sentenza che l’art. 7 della
> CEDU, pur enunciando formalmente il solo divieto
> di applicazione retroattiva della norma penale a
> svantaggio dell’imputato, è stato interpretato
> dalla Corte europea come espressivo del più
> generale principio di legalità in materia penale,
> nelle sue diverse manifestazioni (determinatezza
> della fattispecie incriminatrice, divieto di
> analogia /in //malam////partem/).//La portata
> della norma convenzionale è stata estesa, altresì,
> sino a comprendervi il principio — implicito —
> di retroattività della legge penale meno severa
> (Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande
> Camera, sentenza 17 settembre 2009, Scoppola
> contro Italia): principio che, d’altra parte —
> per reiterata affermazione della Corte di
> giustizia dell’Unione europea — trova
> riconoscimento anche nel diritto dell’Unione, in
> quanto appartenente alle tradizioni costituzionali
> comuni agli Stati membri.
>
> Al tempo stesso, la Corte di Strasburgo ha
> costantemente inteso il principio di legalità in
> materia penale come riferibile non soltanto al
> diritto di produzione legislativa, ma anche a
> quello di derivazione giurisprudenziale,
> riconoscendo al giudice un ruolo fondamentale
> nell’individuazione dell’esatta portata della
> norma penale. Tale lettura “allargata” del
> concetto di «legalità penale», se pure pungolata
> dall’esigenza di tenere conto delle particolari
> caratteristiche degli ordinamenti di /common law/,
> è stata ritenuta, comunque, valevole anche negli
> ordinamenti di /civil law/. In recenti pronunce
> concernenti proprio l’ordinamento italiano, la
> Corte europea ha, infatti, rimarcato come, in
> ragione del carattere generale delle leggi, il
> loro testo non possa presentare una precisione
> assoluta e debba servirsi di formule più o meno
> vaghe, la cui applicazione dipende dalla pratica,
> con la conseguenza che «in qualsiasi ordinamento
> giuridico, per quanto chiaro possa essere il testo
> di una disposizione di legge, anche in materia
> penale, esiste inevitabilmente un elemento di
> interpretazione giudiziaria»: essendo, del resto,
> «solidamente stabilito nella tradizione giuridica
> degli Stati parte della Convenzione che la
> giurisprudenza […] contribuisce necessariamente
> all’evoluzione progressiva del diritto penale»
> (Corte europea dei diritti dell’uomo, 17 settembre
> 2009, Scoppola contro Italia, e 8 dicembre 2009,
> Previti contro Italia).
>
> Su tale premessa la Corte di Strasburgo ha
> ravvisato, quindi, la violazione del diritto alla
> libertà e alla sicurezza, tutelato dall’art. 5
> della CEDU, nel caso di tardiva liberazione di un
> detenuto, al quale solo con notevole ritardo era
> stato concesso l’indulto, a causa di dubbi
> interpretativi circa la sua applicabilità
> (sentenza 10 luglio 2003, Grava contro Italia);
> nonché la violazione del diritto all’equo
> processo, sancito dall’art. 6 della CEDU, nel caso
> di divergenze profonde e persistenti nella
> giurisprudenza della Corte di cassazione
> sull’interpretazione di una determinata
> disposizione legislativa, senza alcuna previsione
> di strumenti idonei a rimediare alle eventuali
> ricadute negative (sentenza 2 luglio 2009, Iordan
> Iordanov contro Bulgaria).
>
> Particolarmente significative, in ordine alla
> rilevanza da attribuire al cosiddetto «diritto
> giurisprudenziale», risulterebbero, altresì, le
> pronunce della Corte di giustizia che hanno
> ritenuto applicabile il principio di
> irretroattività anche alla nuova interpretazione
> in senso sfavorevole di una norma sanzionatoria,
> ove detta interpretazione non risultasse
> ragionevolmente prevedibile nel momento della
> commissione dell’infrazione (Corte di giustizia,
> sentenza 8 febbraio 2007, ricorso C-3/06 P, Groupe
> Danone contro Commissione).
>
> In questo quadro, ove non si considerasse
> l’ipotesi del mutamento giurisprudenziale alla
> luce dell’art. 7 della CEDU, si rischierebbe, da
> un lato, «di depotenziare la portata di quella
> norma (e la sua funzione garantista)» e,
> dall’altro, di porre il nostro ordinamento in
> contrasto anche con i principi ricavabili dagli
> artt. 5 e 6 della CEDU.
>
> Tale conclusione si imporrebbe non soltanto in
> rapporto ai mutamenti giurisprudenziali
> sfavorevoli agli imputati — riguardo ai quali
> viene in rilievo il valore della «prevedibilità»
> dell’esito interpretativo — ma anche in relazione
> ai mutamenti giurisprudenziali favorevoli, che
> chiamerebbero in gioco il principio di
> retroattività del trattamento penale più mite.
> Negando ogni rilievo a tali mutamenti, l’art. 673
> cod. proc. pen. violerebbe, dunque, l’art. 7 della
> CEDU e, con esso, l’art. 117, primo comma, Cost.:
> in tal modo, infatti, una persona potrebbe essere
> privata della libertà (o esposta ad una ulteriore
> privazione di essa) in relazione ad un fatto che,
> reputato in origine penalmente illecito, non è più
> considerato tale, successivamente alla condanna
> definitiva, dalla giurisprudenza «che si consolida
> nel diritto vivente».
>
> L’auspicato intervento della Corte costituzionale,
> volto a rendere compatibile l’art. 673 cod. proc.
> pen. con l’art. 7 della CEDU, si porrebbe, d’altra
> parte, «in linea di assoluta coerenza» con altri
> principi costituzionali, che l’attuale
> formulazione della norma denunciata rischierebbe
> parimenti di ledere.
>
> Lo stesso legislatore ordinario assegna, in
> effetti, un «ruolo di preminenza» alla
> giurisprudenza di legittimità, in funzione di
> orientamento della giurisprudenza successiva,
> oltre che dei comportamenti dei consociati. L’art.
> 65 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
> (Ordinamento giudiziario) individua, infatti,
> nella Corte di cassazione «l’organo supremo della
> giustizia», incaricato di «assicura[re] l’esatta
> osservanza e l’uniforme interpretazione della
> legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale».
> Plurime norme processuali — in particolare,
> quelle degli artt. 610, comma 2, e 618, comma 1,
> cod. proc. pen. e dell’art. 172 disp. att. cod.
> proc. pen. — attribuiscono, poi, una «posizione
> di particolare preminenza» alle Sezioni unite
> della Corte di cassazione, cui vengono assegnati i
> ricorsi quando le questioni trattate sono di
> speciale importanza o quando occorre dirimere
> contrasti insorti tra le decisioni delle singole
> sezioni.
>
> Anche la giurisprudenza costituzionale
> riconoscerebbe un «decisivo rilievo» al «diritto
> vivente», specie se «cristallizzato» a seguito di
> interventi delle Sezioni unite, al punto da
> reputare inammissibili le questioni di legittimità
> costituzionale sollevate da ordinanze che lo
> trascurino.
>
> La funzione nomofilattica attribuita
> dall’ordinamento alla Corte di cassazione — e
> alle Sezioni unite in particolare — riposerebbe,
> d’altra parte, su esigenze di rilievo
> costituzionale, quali quelle di assicurare
> l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge
> (art. 3 Cost.) e di consentire ai consociati di
> prevedere le conseguenze giuridiche dei propri
> atti, così da poter operare consapevoli scelte di
> azione (artt. 25 e 27 Cost.).
>
> Dovendosi, dunque, presupporre che le decisioni
> successive si conformino «tendenzialmente» al
> «diritto vivente», la scelta legislativa di
> continuare a punire — non revocando la sentenza
> di condanna — chi abbia tenuto un comportamento
> che, secondo il «diritto vivente sopravvenuto»,
> originato da una decisione delle Sezioni unite,
> non è più previsto dalla legge come reato, si
> paleserebbe manifestamente irragionevole. Essa
> verrebbe a ledere tanto il principio «di
> (tendenziale) retroattività della normativa penale
> più favorevole», desumibile dagli artt. 3 e 25,
> secondo comma, Cost.; quanto il principio di
> eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.),
> originando il rischio che persone che hanno
> commesso il medesimo fatto vengano trattate in
> modo diverso per evenienze puramente casuali e,
> comunque, non riconducibili a loro scelte (quale
> il semplice ordine di trattazione dei processi).
>
> La soluzione legislativa censurata violerebbe,
> altresì, l’art. 13 Cost., venendo a privilegiare
> «ragioni di tutela dell’ordinamento» — in specie,
> quelle di certezza del diritto e di tendenziale
> stabilità delle decisioni — rispetto a «precise
> esigenze di libertà della persona».
>
> Nell’ipotesi di cui si discute, inoltre,
> l’esecuzione della pena non svolgerebbe più alcuna
> funzione né sul piano della retribuzione o della
> prevenzione (sia essa generale o speciale) — non
> essendovi alcuna ragione perché tali funzioni si
> esplichino in rapporto a un comportamento che,
> secondo il diritto vivente sopravvenuto, non
> costituisce reato — né sul piano della
> rieducazione del condannato, in quanto il fatto
> commesso, alla luce del nuovo assetto
> giurisprudenziale che ne esclude la rilevanza
> penale, non richiederebbe più alcuna attività
> rieducativa. Di qui, dunque, la violazione anche
> dell’art. 27, terzo comma, Cost.
>
> Non gioverebbe, d’altra parte, obiettare che
> l’accoglimento della questione — attribuendo un
> ruolo «para-normativo» alle pronunce della Corte
> di cassazione — rischierebbe di «ingessare» la
> giurisprudenza e di inibire, così, la funzione
> evolutiva che essa storicamente ha sempre avuto
> nel nostro ordinamento, «imponendo una deviazione
> della nostra tradizione giuridica di /civil law/
> [verso] quella propria degli ordinamenti di
> /common law/».
>
> L’obiezione non sarebbe in effetti persuasiva,
> specie ove si tenga conto dei limiti
> dell’intervento richiesto (volto a valorizzare,
> non qualsiasi mutamento giurisprudenziale, ma solo
> quelli conseguenti a pronunce delle Sezioni unite
> e che affermino l’irrilevanza penale di un certo
> fatto), nonché dei valori che vengono in rilievo
> (il /favor rei/, in una prospettiva di tutela
> della libertà personale). In ogni caso, anche in
> esito alla pronuncia invocata, resterebbero
> possibili ulteriori mutamenti della
> giurisprudenza, anche in senso sfavorevole
> all’imputato (in particolare, nel senso di
> ritenere riconducibile ad una determinata ipotesi
> di reato un fatto già considerato ad essa
> estraneo). Un simile mutamento di giurisprudenza
> varrebbe, tuttavia, solo per il processo nel quale
> la questione controversa è stata discussa e
> assumerebbe un valore orientativo delle successive
> decisioni solo a partire dalla data di
> pubblicazione della sentenza che lo esprime.
>
> La questione sarebbe, da ultimo, rilevante nel
> giudizio /a quo/, giacché, nel caso di suo
> accoglimento, diverrebbe possibile esaminare la
> richiesta del pubblico ministero — che altrimenti
> andrebbe respinta — e rideterminare eventualmente
> la pena inflitta al condannato.
>
> 2.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei
> ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
> generale dello Stato, chiedendo che la questione
> venga dichiarata inammissibile per difetto di
> rilevanza o, in subordine, manifestamente infondata.
>
> Ad avviso della difesa dello Stato, la questione
> sarebbe priva di rilevanza, giacché, nel caso
> sottoposto all’esame del giudice /a quo/, si
> sarebbe in presenza di una /abolitio criminis/
> legislativa, conseguente alla modifica dell’art.
> 6, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 attuata
> dall’art. 1, comma 22, lettera /h/), della legge
> n. 94 del 2009. Il giudice rimettente potrebbe,
> pertanto, pronunciarsi sulla richiesta a lui
> rivolta applicando direttamente l’art. 673 cod.
> proc. pen., senza alcuna necessità di sollevare
> una questione di legittimità costituzionale
> relativa alla mancata inclusione dei mutamenti
> giurisprudenziali tra le ipotesi prese in
> considerazione da detta norma.
>
> Nel merito, la questione sarebbe comunque priva di
> fondamento.
>
> L’art. 673 cod. proc. pen. prevede la revoca della
> sentenza di condanna (o del decreto penale di
> condanna) allorché la norma incriminatrice sia
> stata abrogata o dichiarata incostituzionale in
> epoca successiva al passaggio in giudicato. La
> disposizione richiederebbe presupposti rigorosi
> perché significative sono le conseguenze che
> scaturiscono dalla sua applicazione: il
> provvedimento di revoca comporta, infatti, la
> cessazione dell’esecuzione della sentenza e dei
> suoi effetti penali. Affinché un risultato di tale
> spessore possa prodursi sarebbe necessaria la
> sopravvenienza di un fatto modificativo
> «radicale», che non solo incida sulla norma che ha
> fondato il giudizio di condanna, ma che presenti,
> altresì — come nei casi attualmente previsti
> dalla disposizione censurata — i caratteri della
> generalità e della intrinseca e tendenziale
> stabilità, nell’assicurare l’irrilevanza penale di
> una determinata condotta. Il precedente
> giurisprudenziale, per converso, fa stato solo nel
> procedimento penale cui si riferisce e non è
> ulteriormente vincolante, potendo essere
> contraddetto da una decisione successiva, emessa
> da qualsiasi giudice della Repubblica.
>
> Né sarebbe possibile pervenire a conclusioni
> difformi con riguardo alle pronunce delle Sezioni
> unite della Corte di cassazione. Malgrado
> l’indubbio «prestigio» di cui godono tali
> pronunce, i principi di diritto da esse affermati
> restano suscettibili di modifica e di evoluzione,
> anche su impulso delle sezioni singole.
> Riconoscere una «così straordinaria /vis/
> espansiva» alla pronuncia di legittimità, sia pure
> delle Sezioni unite, non si concilierebbe col
> criterio di ragionevolezza e produrrebbe, altresì,
> un effetto di «ingessamento» della giurisprudenza,
> a torto sottovalutato dal rimettente.
>
> Una diversa soluzione non si giustificherebbe
> neppure sulla base delle decisioni della Corte di
> Strasburgo relative all’art. 7 della CEDU, cui fa
> riferimento il giudice /a quo/, trattandosi di
> pronunce che, pur valorizzando l’interpretazione
> giurisprudenziale, la relegherebbero comunque «ad
> un ruolo eventuale e sub-legislativo, nel senso
> che deve essere comunque la lettura del precetto a
> segnare il confine tra ciò che è lecito e ciò che
> è sanzionato penalmente». In ogni caso, un
> eventuale diverso indirizzo della Corte europea
> dei diritti dell’uomo non potrebbe mai legittimare
> interventi contrastanti con l’art. 25 della nostra
> Costituzione, che, richiamando sempre e soltanto
> la legge formale, non consentirebbe soluzioni del
> genere di quella auspicata dal rimettente. L’unica
> eccezione sarebbe rappresentata dalle sentenze
> della Corte di giustizia che, interpretando in
> maniera autoritativa il diritto dell’Unione
> europea con effetto diretto per gli Stati membri e
> le relative giurisdizioni, incidano sul sistema
> normativo impedendo la configurabilità del reato.
> Solo in questo caso l’effetto risulterebbe
> paragonabile a quello della legge sopravvenuta.
>
> Esclusa, con ciò, la fondatezza della denuncia di
> violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., alla
> medesima conclusione dovrebbe pervenirsi anche in
> rapporto agli altri parametri costituzionali
> evocati dal giudice /a quo/.
>
> Quanto all’art. 3 Cost., nessuna lesione del
> principio di eguaglianza potrebbe scorgersi in
> presenza di un mutamento — sempre reversibile —
> degli orientamenti giurisprudenziali.
>
> Con riguardo all’art. 13 Cost., le «precise
> esigenze di libertà della persona», richiamate
> nell’ordinanza di rimessione, costituirebbero «un
> concetto vago e fumoso, difficilmente conciliabile
> con i profili esclusivamente tecnici della questione».
>
> In ordine, poi, all’art. 25, secondo comma, Cost.,
> non pertinente sarebbe il richiamo del giudice /a
> quo/ al «principio di (tendenziale) retroattività
> della normativa penale più favorevole»,
> trattandosi di principio non costituzionalizzato,
> diversamente da quello che vieta la condanna in
> forza di una legge entrata in vigore
> successivamente alla commissione del fatto. Ciò,
> fermo restando che entrambi i principi si
> riferiscono comunque alla legge, e non già
> all’interpretazione che di essa venga data dai
> giudici.
>
> Da ultimo, non sarebbe neppure configurabile una
> lesione dell’art. 27, terzo comma, Cost. La
> finalità rieducativa della pena andrebbe, infatti,
> sempre riconosciuta a fronte di condotte che
> mantengano la loro rilevanza penale, almeno fino a
> quando tale rilevanza non venga esclusa da una
> legge abrogatrice o da una pronuncia della Corte
> costituzionale.
>
> /Considerato in diritto/
>
> 1.– Il Tribunale di Torino dubita della
> legittimità costituzionale dell’articolo 673 del
> codice di procedura penale, nella parte in cui non
> include, tra le ipotesi di revoca della sentenza
> di condanna (nonché del decreto penale e della
> sentenza di applicazione della pena su richiesta
> delle parti), anche il «mutamento
> giurisprudenziale», determinato da una decisione
> delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in
> base al quale il fatto giudicato non è previsto
> dalla legge come reato.
>
> Ad avviso del giudice /a quo/, la norma censurata
> violerebbe, per questo verso, l’art. 117, primo
> comma, della Costituzione, ponendosi in contrasto
> con l’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia
> dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
> (d’ora in avanti: «CEDU»): disposizione che —
> secondo l’interpretazione datane dalla Corte
> europea dei diritti dell’uomo — da un lato,
> sancisce implicitamente anche il principio di
> retroattività dei trattamenti penali più
> favorevoli e, dall’altro, ingloba nel concetto di
> «legalità» in materia penale non solo il diritto
> di produzione legislativa, ma anche quello di
> derivazione giurisprudenziale; con conseguente
> possibile lesione anche degli artt. 5 e 6 della
> CEDU, che tutelano, rispettivamente, il diritto
> alla libertà e alla sicurezza e il diritto
> all’equo processo.
>
> La norma denunciata violerebbe, altresì, l’art. 3
> Cost. A fronte dell’esplicita valorizzazione, da
> parte dello stesso legislatore ordinario, della
> funzione nomofilattica della Corte di cassazione
> (art. 65 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
> recante l’«Ordinamento giudiziario») e
> particolarmente di quella svolta dalle Sezioni
> unite di detta Corte (artt. 610, comma 1, e 618,
> comma 1, cod. proc. pen.; art. 172 disp. att. cod.
> proc. pen.), la scelta di continuare a punire
> l’autore di un fatto che, secondo il «diritto
> vivente sopravvenuto», ricostruito con decisione
> resa dalle Sezioni unite, non è più previsto dalla
> legge come reato, risulterebbe manifestamente
> irragionevole e lesiva del principio di
> eguaglianza. In tal modo, persone che hanno
> commesso fatti identici rischierebbero di essere
> trattate in modo radicalmente differenziato per
> evenienze puramente casuali, quale il semplice
> ordine di trattazione dei processi.
>
> La soluzione normativa censurata si porrebbe,
> altresì, in contrasto «con il principio di
> (tendenziale) retroattività della normativa penale
> più favorevole», desumibile dagli artt. 3 e 25,
> secondo comma, Cost., e violerebbe anche l’art. 13
> Cost., privilegiando ragioni di «tutela
> dell’ordinamento» — quali quelle di certezza del
> diritto e di stabilità delle decisioni — rispetto
> a «precise esigenze di libertà della persona».
>
> Risulterebbe leso, infine, l’art. 27, terzo comma,
> Cost., giacché, nell’ipotesi considerata,
> l’esecuzione della pena rimarrebbe priva di scopo:
> né la funzione retributiva, né quella di
> prevenzione generale o speciale, né, ancora, la
> rieducazione del condannato avrebbero, infatti,
> alcuna ragion d’essere a fronte della commissione
> di un fatto che, alla luce dell’assetto
> giurisprudenziale sopravvenuto, deve considerarsi
> privo di rilevanza penale.
>
> 2.– Va preliminarmente rilevato come il problema
> esegetico, sorto nel procedimento in cui si è
> proposto il quesito di costituzionalità, attenga
> all’individuazione dei confini soggettivi di
> operatività della contravvenzione di omessa
> esibizione di documenti, prevista dall’art. 6,
> comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
> unico delle disposizioni concernenti la disciplina
> dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
> straniero).
>
> Nel vigore del testo originario della norma, le
> Sezioni unite della Corte di cassazione —
> componendo il contrasto di giurisprudenza insorto
> sul punto — avevano ritenuto che del reato
> potessero rispondere anche gli stranieri
> illegalmente presenti nel territorio dello Stato.
> La disposizione puniva, infatti, con le pene
> congiunte dell’arresto e dell’ammenda gli
> stranieri che, «senza giustificato motivo», non
> esibissero, a richiesta degli ufficiali e degli
> agenti di pubblica sicurezza, due categorie di
> documenti, in via alternativa fra loro: il
> passaporto o altro documento di identificazione,
> «ovvero» il permesso o la carta di soggiorno. La
> circostanza che, alla luce di tale dettato
> normativo, l’esibizione di uno qualsiasi dei
> documenti in questione fosse sufficiente ad
> escludere il reato, dimostrava — secondo le
> Sezioni unite — come l’incriminazione mirasse
> unicamente a permettere la sicura identificazione
> dello straniero, e non anche a verificarne la
> regolare presenza nel territorio dello Stato:
> prospettiva nella quale la fattispecie appariva
> riferibile anche al soggiornante irregolare, cui
> non era preclusa la possibilità — ancorché non in
> possesso, per detta qualità, del permesso o della
> carta di soggiorno — di esibire il passaporto o
> altro documento di identificazione (Cass., sez.
> un., 29 ottobre 2003-27 novembre 2003, n. 45801).
>
> La riscrittura della norma incriminatrice,
> successivamente operata dalla legge 15 luglio
> 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza
> pubblica), ha generato, peraltro, immediati dubbi
> in ordine alla perdurante validità della
> conclusione ora ricordata: problema che la Corte
> di cassazione, con alcune decisioni delle sezioni
> singole (e, in particolare, della prima Sezione),
> ha inizialmente risolto in senso affermativo, sul
> presupposto che le modifiche apportate alla
> descrizione della condotta incriminata fossero di
> carattere «meramente formale» (Cass., sez. I, 30
> settembre 2010-18 ottobre 2010, n. 37060; Cass.,
> sez. I, 20 gennaio 2010-16 febbraio 2010, n. 6343;
> Cass., sez. I, 23 settembre 2009-18 novembre 2009,
> n. 44157).
>
> Di contrario avviso si sono mostrate, tuttavia, le
> Sezioni unite, alle quali la prima Sezione, con
> ordinanza dell’11 novembre 2010, ha rimesso la
> relativa questione di diritto «al fine di
> prevenire un contrasto giurisprudenziale con
> precedenti pronunce della stessa sezione». Le
> Sezioni unite hanno, infatti, osservato come,
> nella nuova descrizione della fattispecie (ora
> costruita in chiave di inottemperanza ad un
> ordine), l’avvenuta sostituzione della disgiuntiva
> «ovvero» con la congiunzione «e», relativamente
> alle due categorie di documenti da esibire, renda
> palese che, al fine di adempiere il precetto, è
> necessaria l’esibizione congiunta tanto dei
> documenti di identificazione che del titolo di
> soggiorno: donde un mutamento della /ratio/ della
> norma, non più legata all’identificazione dello
> straniero, ma alla verifica della sua legittima
> presenza nel territorio nazionale. Ricostruita in
> tali termini, la figura criminosa non sarebbe più
> applicabile al soggiornante irregolare, il quale,
> proprio per tale sua condizione, non può essere in
> possesso del permesso di soggiorno: conclusione a
> sostegno della quale militerebbero, altresì,
> argomenti di ordine sistematico, correlati alle
> ulteriori modifiche al testo unico in materia di
> immigrazione introdotte dalla stessa legge n. 94
> del 2009. La novella legislativa del 2009 avrebbe,
> di conseguenza, comportato l’abolizione, ai sensi
> dell’art. 2, secondo comma, del codice penale,
> della fattispecie criminosa preesistente, per la
> parte in cui si indirizzava agli stranieri in
> posizione irregolare (Cass., sez. un., 24 febbraio
> 2011-27 aprile 2011, n. 16453).
>
> 3.– Ciò premesso, l’eccezione di inammissibilità
> della questione per difetto di rilevanza —
> sollevata dall’Avvocatura dello Stato sul rilievo
> che nella specie si sarebbe di fronte ad una
> /abolitio criminis/ dipendente da successione di
> leggi nel tempo, già rientrante nell’ambito di
> operatività dell’art. 673 cod. proc. pen.
> (l’avvenuta modifica dell’art. 6, comma 3, del
> d.lgs. n. 286 del 1998 ad opera della legge n. 94
> del 2009) — non è fondata.
>
> Il giudice /a quo/ è chiamato, in effetti, a
> pronunciarsi sull’istanza di revoca parziale di
> una sentenza di applicazione della pena su
> richiesta delle parti, formulata dal pubblico
> ministero sulla base del principio affermato dalle
> Sezioni unite nella citata sentenza n. 16453 del
> 2011. Come si sottolinea, peraltro, nell’ordinanza
> di rimessione, il fatto giudicato con la sentenza
> della cui revoca si discute è stato commesso in
> data successiva a quella di entrata in vigore
> della legge n. 94 del 2009 e, dunque, in un
> momento nel quale la norma incriminatrice di cui
> all’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998
> risultava già formulata nei termini attuali: il
> che esclude che la successione tra il vecchio e il
> nuovo testo di detta norma possa venire in
> considerazione, come fenomeno atto a rendere
> operante il precetto dell’art. 2, secondo comma,
> cod. pen., al quale la disposizione processuale
> dell’art. 673 cod. proc. pen. è, per questo verso,
> correlata («nessuno può essere punito per un fatto
> che, secondo una legge posteriore» — s’intende,
> alla commissione di tale fatto — «non costituisce
> reato e, se vi è stata condanna, ne cessano
> l’esecuzione e gli effetti penali»). Il problema
> dirimente, nella prospettiva del giudice /a quo/,
> è unicamente quello del modo in cui la norma
> incriminatrice già vigente al momento della
> realizzazione del fatto, e tuttora in vigore,
> debba essere interpretata: se, cioè, essa si
> rivolga o meno anche agli stranieri illegalmente
> soggiornanti, a prescindere da quale fosse il
> regime operante anteriormente alla novella del 2009.
>
> Ne consegue che non può ritenersi implausibile
> l’assunto sulla cui base il giudice /a quo/ reputa
> rilevante la questione sollevata: ossia che la
> richiesta di revoca sottoposta al suo vaglio si
> basa sulla successione nel tempo, non già di
> leggi, ma di diverse interpretazioni
> giurisprudenziali della medesima norma di legge
> (l’esegesi più lata, quanto ai soggetti attivi,
> del novellato art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 286
> del 1998, inizialmente adottata dalle sezioni
> singole della Corte di cassazione — cui risulta
> allineata la sentenza revocanda — e quella di
> segno restrittivo, in seguito accolta dalle
> Sezioni unite).
>
> 4.– Neppure può ravvisarsi una ragione di
> inammissibilità della questione nel fatto che il
> giudice /a quo/ non si sia premurato di verificare
> se — una volta esclusa l’applicabilità del
> vigente art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 286 del
> 1998 agli stranieri irregolarmente soggiornanti —
> l’inottemperanza da parte di tali soggetti
> all’ordine di esibizione dei documenti di
> identificazione, anziché restare priva di rilievo
> penale, possa eventualmente integrare altra
> fattispecie criminosa più generale, tuttora
> presente nell’ordinamento: in specie, quella
> risultante dalla disposizione combinata dell’art.
> 294 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
> (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del
> testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di
> pubblica sicurezza) — secondo cui «la carta
> d’identità od i titoli equipollenti devono essere
> esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli
> agenti di pubblica sicurezza» — e dell’art. 221
> del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del
> testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),
> che punisce la violazione del predetto precetto
> con le pene alternative dell’arresto o
> dell’ammenda. Ove tale ipotesi risultasse valida,
> verrebbe, in effetti, meno il presupposto di
> operatività dell’art. 673 cod. proc. pen.,
> essendosi al cospetto, non di una /abolitio
> criminis/, ma di una cosiddetta /abrogatio sine
> //abolitione/, rientrante nel paradigma della
> semplice successione di leggi modificatrici, in
> ordine alla quale l’applicazione retroattiva della
> /lex //mitior/ (quale sarebbe la fattispecie
> prevista dalla legislazione in materia di pubblica
> sicurezza dianzi ricordata) incontra, in base
> all’art. 2, quarto comma, cod. pen., il limite del
> giudicato.
>
> Al riguardo, è peraltro assorbente la
> considerazione che, con la questione sollevata, il
> giudice /a quo/ chiede di estendere il meccanismo
> di revoca disciplinato dall’art. 673 cod. proc.
> pen. al mutamento di giurisprudenza conseguente a
> una decisione delle Sezioni unite della Corte di
> cassazione, la quale affermi che il fatto già
> giudicato non è previsto dalla legge come reato: e
> ciò — come meglio si chiarirà più avanti — senza
> possibili margini di scostamento del giudice
> dell’esecuzione dalla soluzione interpretativa
> adottata dall’organo della nomofilachia.
>
> Nella specie, la citata sentenza delle Sezioni
> unite n. 16543 del 2011 — pur senza affrontare il
> problema dianzi evidenziato — ha comunque
> affermato, in termini inequivoci, che in rapporto
> all’omessa esibizione dei documenti da parte dello
> straniero illegalmente soggiornante è intervenuta
> un’/abolitio criminis/: il che, stante la
> formulazione del /petitum/, basta, dunque, a
> rendere rilevante la questione sollevata.
>
> 5.– Corretto — e comunque rispondente alla
> corrente lettura della norma censurata da parte
> della Corte di cassazione — appare anche il
> presupposto ermeneutico su cui poggia il quesito
> di costituzionalità, rappresentato dall’estraneità
> del fenomeno del «mutamento giurisprudenziale»
> all’area applicativa dell’istituto della «revoca
> della sentenza per abolizione del reato», quale
> attualmente delineato dall’art. 673 cod. proc. pen.
>
> Di riflesso alle norme sostanziali di cui agli
> artt. 2, secondo comma, cod. pen. e 30, quarto
> comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme
> sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
> costituzionale), ma con previsione che ne muta la
> prospettiva d’intervento — facendo incidere la
> valenza «demolitoria» dell’/abolitio criminis/
> direttamente sulla sentenza del giudice della
> cognizione, anziché sulla sola esecuzione di essa
> (sentenza n. 96 del 1996
> )
> — l’art. 673 cod. proc. pen. stabilisce, infatti,
> al comma 1, che, nel caso di abrogazione o di
> dichiarazione di illegittimità costituzionale
> della norma incriminatrice, il giudice
> dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto
> penale di condanna (formula che ricomprende,
> secondo una lettura ormai pacifica, anche la
> sentenza di applicazione della pena su richiesta
> delle parti), dichiarando che il fatto non è
> previsto dalla legge come reato e adottando i
> provvedimenti conseguenti. La norma censurata
> prende, dunque, in considerazione due fenomeni,
> entrambi riconducibili, in senso ampio, al
> paradigma dell’«abolizione del reato», richiamato
> nella rubrica: per effetto dell’intervento del
> legislatore o in seguito alla declaratoria di
> illegittimità costituzionale da parte di questa
> Corte, la fattispecie incriminatrice, in relazione
> alla quale è stata emessa la pronuncia divenuta
> irrevocabile, viene, infatti, espunta
> dall’ordinamento giuridico.
>
> La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto
> estensibile l’istituto anche al caso di
> sopravvenienza di una sentenza della Corte di
> giustizia dell’Unione europea che affermi
> l’incompatibilità della norma incriminatrice
> interna con il diritto dell’Unione avente effetto
> diretto per gli Stati membri, stante la
> sostanziale equiparabilità di detta pronuncia —
> la quale impedisce in via generale ai giudici
> nazionali di fare applicazione della norma
> considerata — ad una legge sopravvenuta, con
> portata abolitrice del reato (nella giurisprudenza
> di questa Corte, sull’idoneità delle sentenze
> della Corte di giustizia a costituire /ius
> //superveniens/, /ex //plurimis/, ordinanze n. 311
> del 2011
> ,
> n. 241 del 2005
>
> e n. 125 del 2004
> ).
>
> La stessa giurisprudenza di legittimità ha, per
> converso, escluso che possano collocarsi nel
> perimetro applicativo dell’art. 673 cod. proc.
> pen. fenomeni attinenti alle semplici dinamiche
> interpretative della norma incriminatrice, quali
> il mutamento di giurisprudenza e la risoluzione di
> contrasti giurisprudenziali, ancorché conseguenti
> a decisioni delle Sezioni unite della Corte di
> cassazione. Si è rilevato, infatti, che un
> orientamento giurisprudenziale, per quanto
> autorevole, non ha la stessa efficacia delle
> ipotesi previste dalla norma censurata, stante il
> difetto di vincolatività della decisione rispetto
> a quelle dei giudici chiamati ad occuparsi di
> fattispecie analoghe: circostanza che impedisce di
> considerare i fenomeni dianzi indicati alla
> stregua di uno /ius //novum/.
>
> 6.– Il giudice /a quo/ reputa, tuttavia,
> costituzionalmente necessaria una modifica di tale
> assetto, chiedendo segnatamente a questa Corte di
> aggiungere al novero dei presupposti di
> operatività della revoca anche il «mutamento
> giurisprudenziale — intervenuto con decisione
> delle Sezioni Unite della Corte di cassazione —
> in base al quale il fatto giudicato non è previsto
> dalla legge penale come reato».
>
> 7.– Se pure ammissibile per le ragioni dianzi
> esposte, la questione non è, tuttavia, nel merito,
> fondata.
>
> La prima e fondamentale censura svolta dal
> rimettente — quella di violazione dell’art. 117,
> primo comma, Cost., per contrasto con l’art. 7
> della CEDU, così come interpretato dalla Corte di
> Strasburgo — trova il suo presupposto
> nell’orientamento di questa Corte, costante a
> partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007,
> in forza del quale le norme della CEDU, nel
> significato loro attribuito dalla Corte europea
> dei diritti dell’uomo, specificamente istituita
> per dare ad esse interpretazione e applicazione,
> integrano, quali «norme interposte», il parametro
> costituzionale evocato, nella parte in cui impone
> la conformazione della legislazione interna ai
> vincoli derivanti dagli obblighi internazionali
> (/ex //plurimis/, tra le ultime, sentenze n. 78
> del 2012, n. 303, n. 236 e n. 113 del 2011): ciò,
> peraltro, nei limiti in cui la norma
> convenzionale, come interpretata dalla Corte
> europea — la quale si pone pur sempre a livello
> sub-costituzionale — non venga a trovarsi in
> conflitto con altre conferenti previsioni della
> Costituzione italiana (sentenze n. 303, n. 236 e
> n. 113 del 2011, n. 93 del 2010, n. 317 e n. 311
> del 2009), e ferma restando, altresì, la spettanza
> a questa Corte di un «margine di apprezzamento e
> di adeguamento», che — nel rispetto della
> «sostanza» della giurisprudenza di Strasburgo —
> le consenta comunque di tenere conto delle
> peculiarità dell’ordinamento in cui
> l’interpretazione della Corte europea è destinata
> ad inserirsi (sentenze n. 303 e n. 236 del 2011,
> n. 311 del 2009).
>
> Nella specie, il rimettente individua la «norma
> convenzionale interposta» — con la quale la norma
> interna denunciata si porrebbe in asserito
> contrasto, non componibile per via
> d’interpretazione — combinando fra loro due
> distinte affermazioni della Corte europea,
> riferite all’art. 7, paragrafo 1, della CEDU (ove
> si stabilisce che «nessuno può essere condannato
> per una azione o una omissione che, al momento in
> cui è stata commessa, non costituiva reato secondo
> il diritto interno o internazionale», e che,
> «parimenti, non può essere inflitta una pena più
> grave di quella applicabile al momento in cui il
> reato è stato commesso»).
>
> La prima affermazione — espressiva di un
> mutamento di indirizzo intervenuto solo in tempi
> recenti nella giurisprudenza della Corte di
> Strasburgo — è quella per cui la citata norma
> convenzionale, malgrado il suo tenore letterale
> (evocativo del solo divieto di applicazione
> retroattiva della norma penale sfavorevole),
> sancisce implicitamente — in aggiunta al più
> generale principio di legalità dei delitti e delle
> pene (/nullum //crimen//nulla //poena//sine
> //lege/), con i corollari dell’esigenza di
> determinatezza delle previsioni punitive e del
> divieto di analogia /in //malam////partem/ —
> anche il principio di retroattività della legge
> penale più mite (Corte europea dei diritti
> dell’uomo, Grande Camera, 17 settembre 2009,
> Scoppola contro Italia; in senso conforme,
> sentenze 27 aprile 2010, Morabito contro Italia e
> 7 giugno 2011, Agrati ed altri contro Italia).
>
> L’altra affermazione — che riflette, per contro,
> un orientamento della Corte europea da tempo
> consolidato — è quella in virtù della quale la
> nozione di «diritto» («/law/»), utilizzata nella
> norma della Convenzione, deve considerarsi
> comprensiva tanto del diritto di produzione
> legislativa che del diritto di formazione
> giurisprudenziale. Tale lettura «sostanziale», e
> non già «formale», del concetto di «legalità
> penale», se pure stimolata dalla necessità di
> tenere conto dei diversi sistemi giuridici degli
> Stati parte — posto che il riferimento alla sola
> legge di origine parlamentare avrebbe limitato la
> tutela derivante dalla Convenzione rispetto agli
> ordinamenti di /common law/ — è stata ritenuta
> valevole dalla Corte europea anche in rapporto
> agli ordinamenti di /civil law/, alla luce del
> rilevante apporto che pure in essi la
> giurisprudenza fornisce all’individuazione
> dell’esatta portata e all’evoluzione del diritto
> penale (tra le altre, sentenze 8 dicembre 2009,
> Previti contro Italia; Grande Camera, 17 settembre
> 2009, Scoppola contro Italia; 20 gennaio 2009, Sud
> Fondi s.r.l. ed altri contro Italia; Grande
> Camera, 24 aprile 1990, Kruslin contro Francia).
>
> Proprio tale seconda affermazione dimostra,
> peraltro, come, nell’interpretazione offerta dalla
> Corte di Strasburgo, il principio convenzionale di
> legalità penale risulti meno comprensivo di quello
> accolto nella Costituzione italiana (e, in
> generale, negli ordinamenti continentali). Ad esso
> resta, infatti, estraneo il principio — di
> centrale rilevanza, per converso, nell’assetto
> interno — della riserva di legge, nell’accezione
> recepita dall’art. 25, secondo comma, Cost.;
> principio che, secondo quanto reiteratamente
> puntualizzato da questa Corte, demanda il potere
> di normazione in materia penale — in quanto
> incidente sui diritti fondamentali dell’individuo,
> e segnatamente sulla libertà personale —
> all’istituzione che costituisce la massima
> espressione della rappresentanza politica: vale a
> dire al Parlamento, eletto a suffragio universale
> dall’intera collettività nazionale (sentenze n.
> 394 del 2006 e n. 487 del 1989), il quale esprime,
> altresì, le sue determinazioni all’esito di un
> procedimento — quello legislativo — che implica
> un preventivo confronto dialettico tra tutte le
> forze politiche, incluse quelle di minoranza, e,
> sia pure indirettamente, con la pubblica opinione.
>
> Al di là, peraltro, dall’evidenziato scarto di
> tutela — che pure preclude una meccanica
> trasposizione nell’ordinamento interno della
> postulata equiparazione tra legge scritta e
> diritto di produzione giurisprudenziale — risulta
> assorbente, ai presenti fini, la considerazione
> che la Corte europea non risulta avere mai, fino
> ad oggi, enunciato il corollario che il giudice /a
> quo/ vorrebbe far discendere dalla combinazione
> tra i due asserti dianzi ricordati: e, cioè, che,
> in base all’art. 7, paragrafo 1, della CEDU, un
> mutamento di giurisprudenza in senso favorevole al
> reo imponga la rimozione delle sentenze di
> condanna passate in giudicato contrastanti col
> nuovo indirizzo (principio che — se valido —
> dovrebbe, peraltro, operare non soltanto in
> rapporto ai mutamenti di giurisprudenza che
> escludano la rilevanza penale del fatto — come
> mostra di ritenere il rimettente — ma anche a
> quelli che si limitino a rendere più mite la
> risposta punitiva, negando, ad esempio,
> l’applicabilità di circostanze aggravanti o
> riconducendo il fatto ad un paradigma
> sanzionatorio meno grave).
>
> Innanzitutto, la Corte di Strasburgo non ha mai
> sinora riferito, in modo specifico, il principio
> di retroattività della /lex //mitior/ ai mutamenti
> di giurisprudenza. I giudici europei si sono
> occupati di questi ultimi — oltre che nella
> generale prospettiva della verifica dei requisiti
> di «accessibilità» e «prevedibilità» della legge
> penale, ritenuti insiti nella previsione dell’art.
> 7, paragrafo 1, della CEDU — solo con riferimento
> al diverso principio dell’irretroattività della
> norma sfavorevole: ritenendo, in particolare,
> contraria alla norma convenzionale l’applicazione
> a fatti anteriormente commessi di un indirizzo
> giurisprudenziale estensivo della sfera operativa
> di una fattispecie criminosa, ove la nuova
> interpretazione non rappresenti un’evoluzione
> ragionevolmente prevedibile della giurisprudenza
> anteriore (su tale premessa, per soluzioni opposte
> nei casi esaminati, Corte europea dei diritti
> dell’uomo, sentenze 10 ottobre 2006, Pessino
> contro Francia e 22 novembre 1995, S.W. contro
> Regno Unito; nonché, più di recente, sentenza 10
> luglio 2012, Del Rio Prada contro Spagna, nei
> limiti in cui**i**principi interpretativi siano
> applicabili al nostro ordinamento).
>
> È, peraltro, da escludere — contrariamente a
> quanto mostra di ritenere il giudice /a quo/ —
> che dalle conclusioni raggiunte a proposito del
> principio di irretroattività della norma
> sfavorevole possa automaticamente ricavarsi
> l’esigenza “convenzionale” di rimuovere, in nome
> del principio di retroattività della /lex
> //mitior/, le decisioni giudiziali definitive non
> sintoniche con il sopravvenuto mutamento
> giurisprudenziale /in //bonam////partem/. I due
> principi hanno, infatti, diverso fondamento.
> L’irretroattività della norma penale sfavorevole
> rappresenta uno strumento di garanzia del
> cittadino contro persecuzioni arbitrarie,
> espressivo dell’esigenza di «calcolabilità» delle
> conseguenze giuridico-penali della propria
> condotta, quale condizione necessaria per la
> libera autodeterminazione individuale: esigenza
> con la quale contrasta un successivo mutamento
> peggiorativo “a sorpresa” del trattamento penale
> della fattispecie. Nessun collegamento con la
> predetta libertà ha, per converso, il principio di
> retroattività della norma più favorevole, in
> quanto la /lex //mitior/ sopravviene alla
> commissione del fatto, cui l’autore si era
> liberamente e consapevolmente autodeterminato in
> base al panorama normativo (e giurisprudenziale)
> dell’epoca: trovando detto principio fondamento
> piuttosto in quello di eguaglianza, che richiede,
> in linea di massima, di estendere la modifica
> mitigatrice della legge penale, espressiva di un
> mutato apprezzamento del disvalore del fatto,
> anche a coloro che hanno posto in essere la
> condotta in un momento anteriore (sentenza n. 394
> del 2006; analogamente sentenze n. 236 del 2011 e
> n. 215 del 2008).
>
> Con riguardo al carattere non assoluto che, in
> tale prospettiva, il principio della retroattività
> /in //mitius/ resta suscettibile di assumere,
> occorre d’altra parte osservare — come già in
> altra occasione (sentenza n. 236 del 2011) — che
> la Corte di Strasburgo non soltanto non ha
> inequivocamente escluso la possibilità che, in
> presenza di particolari situazioni, il principio
> in questione subisca delle deroghe, ma ha posto,
> anzi, un espresso limite alla sua operatività, di
> segno contrastante rispetto alla ricostruzione
> prospettata dal giudice /a quo/. Secondo i giudici
> europei, infatti, il principio della retroattività
> della /lex //mitior/, ricavabile dall’art. 7,
> paragrafo 1, della CEDU, «si traduce nella norma
> per cui, se la legge penale in vigore al momento
> della perpetrazione del reato e le leggi penali
> posteriori adottate prima della pronuncia
> definitiva sono diverse, il giudice deve applicare
> quella le cui disposizioni sono più favorevoli»
> (Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande
> Camera, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia,
> paragrafo 109). Facendo riferimento alle (sole)
> «leggi penali posteriori adottate prima della
> pronuncia definitiva», la Corte europea ha,
> dunque, escluso che il principio in questione sia
> destinato ad operare oltre il limite del
> giudicato, diversamente da quanto prevede, nel
> nostro ordinamento, l’art. 2, secondo e terzo
> comma, cod. pen. (sentenza n. 236 del 2011).
>
> La limitazione ora indicata non potrebbe
> evidentemente non valere — nella prospettiva del
> giudice /a quo/ — anche in rapporto ai mutamenti
> di giurisprudenza. La stessa Corte di Strasburgo
> ha avuto modo, del resto, di rilevare, in termini
> generali, come, nel caso di avvenuta composizione
> di un contrasto di giurisprudenza da parte di un
> tribunale supremo nazionale, l’esigenza di
> assicurare la parità di trattamento non possa
> essere utilmente invocata al fine di travolgere il
> principio di intangibilità della /res iudicata/:
> infatti, «intendere il principio di eguaglianza
> nell’applicazione della legge nel senso che ciò
> che risulta dalle decisioni posteriori implica la
> revisione di tutte le decisioni definitive
> anteriori che risultino contraddittorie con quelle
> più recenti sarebbe contrario al principio di
> sicurezza giuridica» (Corte europea dei diritti
> dell’uomo, 28 giugno 2007, Perez Arias contro
> Spagna, sempre nella misura in cui i principi
> interpretativi siano applicabili al nostro
> ordinamento).
>
> Indipendentemente, dunque, dalla verifica di
> compatibilità con il principio della riserva di
> legge, sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost.
> — sulla cui esigenza pone l’accento l’Avvocatura
> dello Stato nelle sue difese — si deve
> conclusivamente rilevare, ancor prima, che
> l’ipotetica «norma convenzionale interposta»,
> chiamata a fungere da parametro di verifica della
> legittimità costituzionale della disposizione
> denunciata, risulta in realtà priva di attuale
> riscontro nella giurisprudenza della Corte europea.
>
> 8.– Inconferenti rispetto alla fattispecie in
> esame si palesano, poi, i concorrenti riferimenti
> agli artt. 5 e 6 della CEDU addotti dal giudice /a
> quo/.
>
> Quanto all’asserita lesione dell’art. 5, essa
> viene prospettata dal rimettente richiamando —
> alla stregua della sentenza delle Sezioni unite
> della Corte di cassazione 21 gennaio 2010-13
> maggio 2010, n. 18288, relativa al cosiddetto
> «giudicato esecutivo» (ove, peraltro, il richiamo
> assumeva una diversa valenza) — la pronuncia
> della Corte di Strasburgo che ha ravvisato la
> lesione del diritto alla libertà personale e alla
> sicurezza, tutelato dalla citata norma
> convenzionale, in una fattispecie di ritardata
> concessione dell’indulto ad un condannato a causa
> di dubbi interpretativi circa i termini di
> operatività del provvedimento di clemenza (Corte
> europea dei diritti dell’uomo, 10 luglio 2003,
> Grava contro Italia). Difetta, peraltro — né il
> rimettente l’ha comunque posta in evidenza — una
> qualsivoglia analogia tra il caso esaminato dalla
> Corte europea e quello oggetto del giudizio
> interno: analogia il cui riscontro rappresenta un
> presupposto necessario per “importare” il
> principio affermato in sede europea nell’ambito
> del controllo di legittimità costituzionale
> (sentenza n. 239 del 2009).
>
> Con riguardo, poi, all’ipotizzato contrasto con
> l’art. 6 della CEDU, il giudice /a quo/ richiama
> l’orientamento della Corte di Strasburgo secondo
> il quale la presenza di divergenze profonde e
> persistenti nella giurisprudenza di una corte
> suprema nazionale circa l’interpretazione di una
> determinata norma legislativa, non superabili o in
> fatto non superate tramite il ricorso a meccanismi
> che permettano di comporre tali contrasti, è
> suscettibile di tradursi in una violazione del
> diritto all’equo processo, stante l’ostacolo che
> ne può derivare ad una efficace difesa in giudizio
> (in questo senso, oltre alla sentenza 2 luglio
> 2009, Iordan Iordanov contro Bulgaria, citata dal
> giudice /a quo/,//sentenze 24 giugno 2009, Tudor
> Tudor contro Romania e 2 dicembre 2007, Beian
> contro Romania, di nuovo nella misura in cui i
> principi interpretativi siano applicabili al
> nostro ordinamento).
>
> Anche in questo caso, si tratta, peraltro, di
> fattispecie non comparabile con quella oggetto
> dell’odierno scrutinio. La revoca della sentenza
> per abolizione del reato è istituto chiaramente
> distinto dai meccanismi di composizione dei
> contrasti di giurisprudenza, che la Corte di
> Strasburgo ha ritenuto necessari ai fini
> dell’attuazione della garanzia convenzionale in
> questione. Nella prospettiva della Corte europea,
> d’altra parte, il diritto di difesa è suscettibile
> di essere pregiudicato dai contrasti “sincronici”
> di giurisprudenza, che rendano incerta la valenza
> della norma incriminatrice nel momento in cui si
> svolge il processo, per la compresenza di più
> linee interpretative tra loro confliggenti: non
> dai contrasti “diacronici”, quale quello avuto di
> mira dal rimettente, legati alla successione di un
> orientamento interpretativo ad un altro, a
> processo concluso.
>
> 9.– Parimenti infondate risultano le censure di
> violazione del principio di eguaglianza, anche
> sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.).
>
> Contrariamente a quanto assume il giudice /a quo/,
> non può ritenersi manifestamente irrazionale che
> il legislatore, per un verso, valorizzi, anche in
> ossequio ad esigenze di ordine costituzionale, la
> funzione nomofilattica della Corte di cassazione,
> e delle Sezioni unite in particolare —
> postulando, con ciò, che la giurisprudenza
> successiva si uniformi «tendenzialmente» alle
> decisioni di queste ultime — e, dall’altro,
> ometta di prevedere la revoca delle condanne
> definitive pronunciate in relazione a fatti che,
> alla stregua di una sopravvenuta diversa decisione
> dell’organo della nomofilachia, non sono previsti
> dalla legge come reato, col risultato di
> consentire trattamenti radicalmente differenziati
> di autori di fatti analoghi.
>
> L’orientamento espresso dalla decisione delle
> Sezioni unite “aspira” indubbiamente ad acquisire
> stabilità e generale seguito: ma — come lo stesso
> rimettente riconosce — si tratta di connotati
> solo «tendenziali», in quanto basati su una
> efficacia non cogente, ma di tipo essenzialmente
> “persuasivo”. Con la conseguenza che, a differenza
> della legge abrogativa e della declaratoria di
> illegittimità costituzionale, la nuova decisione
> dell’organo della nomofilachia resta
> potenzialmente suscettibile di essere disattesa in
> qualunque tempo e da qualunque giudice della
> Repubblica, sia pure con l’onere di adeguata
> motivazione; mentre le stesse Sezioni unite
> possono trovarsi a dover rivedere le loro
> posizioni, anche su impulso delle sezioni singole,
> come in più occasioni è in fatto accaduto.
>
> In questa logica si giustifica, dunque, il mancato
> riconoscimento all’/overruling/ giurisprudenziale
> favorevole della capacità di travolgere il
> principio di intangibilità della /res iudicata/,
> espressivo dell’esigenza di certezza dei rapporti
> giuridici esauriti: esigenza il cui fondamentale
> rilievo — come lo stesso rimettente ricorda — è
> ampiamente riconosciuto anche nell’ambito
> dell’Unione europea (Corte di giustizia, sentenze
> 22 dicembre 2010, C-507/08, Commissione contro
> Repubblica slovacca; 3 settembre 2009, C-2/08,
> Fallimento Olimpiclub s.r.l.; 16 marzo 2006,
> C-234/04, Kapferer). Al fine di porre nel nulla
> ciò che, di per sé, dovrebbe rimanere intangibile
> — il giudicato, appunto — il legislatore esige,
> non irragionevolmente, una vicenda modificativa
> che determini la caduta della rilevanza penale di
> una determinata condotta con connotati di generale
> vincolatività e di intrinseca stabilità (salvo,
> nel caso di legge abrogatrice, un eventuale nuovo
> intervento legislativo di segno ripristinatorio):
> connotati che la vicenda considerata dal giudice
> /a quo/, di contro, non possiede.
>
> Né giova alla tesi del rimettente il riferimento
> alle recenti pronunce della giurisprudenza di
> legittimità che hanno ritenuto rilevanti i
> mutamenti di giurisprudenza al fine del
> superamento del cosiddetto «giudicato esecutivo» e
> del cosiddetto «giudicato cautelare»
> (rispettivamente, la già citata sentenza delle
> Sezioni unite n. 18288 del 2010 — sulla quale il
> giudice /a quo/ ricalca larga parte delle proprie
> censure — e la sentenza della seconda Sezione 6
> maggio 2010-25 maggio 2010, n. 19716). Dette
> pronunce non hanno mancato, infatti, di porre
> adeguatamente in risalto il netto iato che separa
> i predetti istituti dal giudicato vero e proprio:
> discutendosi, in quelle ipotesi, di semplici
> preclusioni processuali inerenti a decisioni rese
> /rebus sic //stantibus/, volte a prevenire la
> defatigante reiterazione di istanze con il
> medesimo oggetto al giudice dell’esecuzione o
> della cautela, rispetto alle quali si tratta solo
> di stabilire se il riferimento al mutato
> orientamento della giurisprudenza possa
> configurare o meno un nuovo argomento di diritto.
>
> Parimenti non probante è il riferimento del
> rimettente alla rilevanza che questa Corte
> attribuisce al cosiddetto «diritto vivente» ai
> fini dell’individuazione dell’oggetto dello
> scrutinio di legittimità costituzionale, anche
> quando si discuta di norme penali. Tale soluzione
> risponde ad una esigenza di rispetto del ruolo
> spettante ai giudici comuni — e segnatamente
> all’organo giudiziario depositario della funzione
> di nomofilachia — nell’attività interpretativa:
> in presenza di un indirizzo giurisprudenziale
> costante o, comunque, ampiamente condiviso —
> specie se consacrato in una decisione delle
> Sezioni unite della Corte di cassazione — la
> Corte costituzionale assume la disposizione
> censurata nel significato in cui essa attualmente
> «vive» nell’applicazione giudiziale. Ciò
> nondimeno, questa Corte ha comunque rimarcato che,
> pure in presenza di un orientamento
> giurisprudenziale che abbia acquisito i caratteri
> del «diritto vivente», il giudice rimettente ha
> soltanto la facoltà, e non già l’obbligo di
> uniformarsi ad esso (sentenza n. 91 del 2004).
>
> 10.– Lungi, dunque, dal risultare necessario al
> fine di rimuovere una presunta contraddizione del
> sistema, sarebbe, viceversa, proprio l’intervento
> richiesto dal giudice /a quo/ a risultare foriero
> di aporie, tenuto conto delle caratteristiche
> dell’istituto che dovrebbe essere attinto
> dall’auspicata pronuncia additiva di questa Corte.
>
> L’art. 673 cod. proc. pen. attribuisce, infatti,
> natura obbligatoria all’intervento del giudice
> dell’esecuzione, in presenza d’una /abolitio
> criminis/. Nel caso di accoglimento del /petitum/,
> tale tratto di obbligatorietà si comunicherebbe
> anche all’ipotesi aggiuntiva di revoca prefigurata
> dal rimettente (com’è, del resto, nella logica
> delle sue censure): con la conseguenza che il
> giudice dell’esecuzione sarebbe senz’altro tenuto
> a rimuovere il giudicato di condanna contrastante
> col /dictum/ dell’organo della nomofilachia, anche
> qualora non lo condividesse.
>
> In questo modo, tuttavia, la richiesta pronuncia
> additiva comporterebbe una vera e propria
> sovversione “di sistema”, venendo a creare un
> generale rapporto di gerarchia tra le Sezioni
> unite e i giudici dell’esecuzione, al di fuori del
> giudizio di rinvio: con risultati, peraltro,
> marcatamente disarmonici, stante la estraneità
> della regola dello /stare //decisis/ alle
> coordinate generali dell’ordinamento. In sede
> esecutiva, il giudice sarebbe tenuto, infatti, ad
> uniformarsi alla decisione “favorevole” delle
> Sezioni unite, revocando il giudicato di condanna.
> Di contro, il giudice della cognizione, il quale
> si trovasse a giudicare /ex novo/ un fatto
> analogo, non avrebbe il medesimo obbligo, e
> potrebbe quindi disattendere — sia pure sulla
> base di adeguata motivazione — la soluzione
> adottata dall’organo della nomofilachia
> (provocando eventualmente, con ciò, un nuovo
> mutamento di giurisprudenza). Sarebbe, tuttavia,
> illogico che il vincolo di adeguamento alle
> Sezioni unite valga in presenza di un giudicato di
> segno contrario (magari sorretto da ampie
> argomentazioni sul punto specifico della rilevanza
> penale del fatto) e non operi, invece, allorché il
> giudicato deve ancora formarsi. Né varrebbe
> obiettare che — nella prospettiva del giudice /a
> quo/ — stante l'”affidamento” generato nei
> consociati dalla decisione delle Sezioni unite, il
> giudice della cognizione che si discosti da
> quest’ultima non potrebbe comunque condannare
> l’imputato, in virtù della ipotizzata estensione
> del principio di irretroattività anche alla nuova
> interpretazione sfavorevole della norma penale.
> Tale obiezione potrebbe — in ipotesi — risultare
> appropriata se il giudizio vertesse su un fatto
> commesso dopo la decisione delle Sezioni unite:
> non qualora si tratti di fatto anteriormente
> realizzato, il cui autore non aveva alcuna ragione
> per confidare sulla liceità penale della propria
> condotta, posta in essere quando era imperante un
> orientamento giurisprudenziale di segno contrario.
>
> 11.– Infondata è anche l’ulteriore censura di
> violazione del «principio di (tendenziale)
> retroattività della normativa penale più
> favorevole»: principio che il rimettente reputa
> desumibile dagli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.
>
> Per costante giurisprudenza di questa Corte, il
> principio di retroattività della legge penale più
> favorevole al reo non trova, in realtà, fondamento
> costituzionale nell’art. 25, secondo comma, Cost.
> — che si limita a sancire il principio di
> irretroattività delle norme penali più severe —
> ma, come già accennato, esclusivamente nel
> principio di eguaglianza, che impone, in linea di
> massima, di equiparare il trattamento dei medesimi
> fatti, in presenza di una mutata valutazione
> legislativa del loro disvalore, a prescindere
> dalla circostanza che essi siano stati commessi
> prima o dopo l’entrata in vigore della norma che
> ha disposto l’/abolitio criminis/ o la modifica
> mitigatrice. Proprio in conseguenza di ciò, il
> principio in questione non ha, quindi, carattere
> assoluto, rimanendo suscettibile di deroghe ad
> opera della legislazione ordinaria, quando ne
> ricorra una sufficiente ragione giustificativa
> (/ex //plurimis/, sentenze n. 236 del 2011, n. 215
> del 2008, n. 394 e n. 393 del 2006).
>
> A prescindere, peraltro, dalla possibilità che la
> salvaguardia dell’intangibilità del giudicato
> rappresenti una adeguata ragione di deroga,
> secondo quanto reiteratamente ritenuto in passato
> da questa Corte (sentenze n. 74 del 1980 e n. 6
> del 1978; ordinanza n. 330 del 1995), è assorbente
> la considerazione che il principio in questione
> attiene — anche in base alla relativa disciplina
> codicistica (art. 2, secondo, terzo e quarto
> comma, cod. pen.) — alla sola successione di
> «leggi». Per poterlo estendere anche ai mutamenti
> giurisprudenziali bisognerebbe, dunque, poter
> dimostrare — ed è questa, in effetti, la premessa
> concettuale del rimettente — che la /consecutio/
> tra due contrastanti linee interpretative
> giurisprudenziali equivalga ad un atto di
> produzione normativa.
>
> Ad opporsi ad una simile equazione non è,
> peraltro, solo la considerazione — svolta dalla
> giurisprudenza di legittimità precedentemente
> richiamata, in sede di individuazione dei confini
> applicativi dell’art. 673 cod. proc. pen. —
> attinente al difetto di vincolatività di un
> semplice orientamento giurisprudenziale, ancorché
> avallato da una pronuncia delle Sezioni unite. Vi
> si oppone anche, e prima ancora — in uno alla già
> più volte evocata riserva di legge in materia
> penale, di cui allo stesso art. 25, secondo comma,
> Cost. — il principio di separazione dei poteri,
> specificamente riflesso nel precetto (art. 101,
> secondo comma, Cost.) che vuole il giudice
> soggetto (soltanto) alla legge.
>
> Né la conclusione perde di validità per il solo
> fatto che la nuova decisione dell’organo della
> nomofilachia sia nel segno della configurabilità
> di una /abolitio criminis/. Al pari della
> creazione delle norme, e delle norme penali in
> specie, anche la loro abrogazione — totale o
> parziale — non può, infatti, dipendere, nel
> disegno costituzionale, da regole
> giurisprudenziali, ma soltanto da un atto di
> volontà del legislatore (/eius est abrogare
> //cuius//est //condere/).
>
> 12.– Le residue censure di violazione degli artt.
> 13 e 27, terzo comma, Cost., sono prive di autonomia.
>
> Esse cadono, del pari, con la premessa concettuale
> su cui poggiano: ossia la pretesa che la
> /consecutio/ tra diversi orientamenti
> giurisprudenziali equivalga ad una operazione
> creativa di nuovo diritto (oggettivo), così da
> giustificare il richiesto intervento dilatativo
> del perimetro di applicazione dell’istituto
> delineato dall’art. 673 cod. proc. pen.
>
> Siffatta erronea esegesi comporterebbe la consegna
> al giudice, organo designato all’esercizio della
> funzione giurisdizionale, di una funzione
> legislativa, in radicale contrasto con i profili
> fondamentali dell’ordinamento costituzionale.
>
> 13.– La questione va dichiarata, pertanto, non
> fondata in rapporto a tutti i parametri invocati.
>
> per questi motivi
>
> LA CORTE COSTITUZIONALE
>
> /dichiara/ non fondata la questione di legittimità
> costituzionale dell’articolo 673 del codice di
> procedura penale, sollevata, in riferimento agli
> articoli 3, 13, 25, secondo comma, 27, terzo
> comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal
> Tribunale di Torino con l’ordinanza indicata in
> epigrafe.
>
> Così deciso in Roma, nella sede della Corte
> costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8
> ottobre 2012.
>
> F.to:
>
> Alfonso QUARANTA, Presidente
>
> Giuseppe FRIGO, Redattore
>
> Gabriella MELATTI, Cancelliere
>
> Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2012.
>
> _________________________

FacebookTwitterEmailTelegramShare

I Commenti sono chiusi