
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cosiddetto Decreto Salvini ha riservato una brutta sorpresa per l’avvocato, proprio mentre la categoria forense era riunita per lo svolgimento del XXXIV Congresso Nazionale Forense, sul tema “Il ruolo dell’avvocato per la democrazia e nella costituzione”.
Scorrendo gli articoli del decreto infatti scopriamo infatti l’art. 15 che riguarda proprio i legali e che inserisce, nell’ambito del gratuito patrocinio, l’art. 130 bis del Testo Unico in materia di spese di giustizia in tal senso:
«Art. 130-bis (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte nei processi civili)
1. Nel processo civile, quando l’impugnazione, anche incidentale, e’ dichiarata inammissibile, al difensore non e’ liquidato alcun compenso.
2. Non possono essere altresi’ liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all’atto del conferimento dell’incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.».



