
Il Decreto legge sicurezza ,che ripubblichiamo in link , all’art.4 modifica il D.Lgsvo n.286/98 art.13 c.5 bis in maniera sibillina. Infatti il decreto legge menziona letteralmente ovvero salvo nel caso in cui non vi sia disponibilità di posti nei Centri di cui all’art.14 o in quelli ubicati nel circondario del Tribunale competente Introduce, quindi ,il D.L. predetto i cosiddetti “Centri Innominati” presenti nel circondario del Tribunale. Quindi “il giudice di pace ,prosegue il decreto legge, su richiesta del questore, con il decreto di fissazione dell’udienza di convalida può autorizzare la temporanea presenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell’Autorità di pubblica sicurezza.”
testo decreto sicurezza Salvini



