Il Decreto Legge Salvini all’art.4 dispone in maniera sibillina una procedura per i giudici di pace …


Il Decreto legge sicurezza ,che ripubblichiamo in link , all’art.4 modifica il D.Lgsvo n.286/98 art.13 c.5 bis in maniera sibillina. Infatti il decreto legge menziona letteralmente ovvero salvo nel caso in cui non vi sia disponibilità di posti nei Centri di cui all’art.14 o in quelli ubicati nel circondario del Tribunale competente Introduce, quindi ,il D.L. predetto i cosiddetti “Centri Innominati” presenti nel circondario del Tribunale. Quindi “il giudice di pace ,prosegue il decreto legge, su richiesta del questore, con il decreto di fissazione dell’udienza di convalida può autorizzare la temporanea presenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell’Autorità di pubblica sicurezza.”
testo decreto sicurezza Salvini

Un decreto incostituzionale, inutile e dannoso


Quindi il giudice di pace prima ancora dell’udienza di convalida può, esplicitamente e discrezionalmente, già autorizzare o meno la temporanea presenza dello straniero in altre strutture diverse dai CPR : ma come fa a sapere se queste strutture sono “idonee”? Usiamo il presente perché il decreto legge è già in vigore.Ma, sibillinamente, continua il decreto legge aggiungendo che qualora le condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo l’udienza di convalida il giudice (non viene più citato se è di pace o giudice togato ndr) può autorizzare la permanenza ,in locali idonei presso l’ufficio di frontiera interessato( ma quale? ndr),sino all’esecuzione dell’effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all’udienza di convalida.Il tutto senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica per i primi due periodi dell’articolo mentre per il terzo evidentemente nuovi e maggiori oneri sono ammessi ma solo entro 1.500.000 euro per l’anno 2019…

FacebookTwitterEmailTelegramShare

I Commenti sono chiusi