
Unità’ Democratica Giudici di Pace
Riunitasi in assemblea il 31 maggio 2014 ha deliberato quanto segue in merito alle proposte di UDGDP relative al tavolo tecnico con il Ministro della Giustizia Orlando ,dopo aver interpellato la maggioranza degli iscritti e simpatizzanti:
PREMESSO
-che in seguito alla riforma della geografia giudiziaria, che ha comportato numerosi tagli di uffici dei giudici di pace, con conseguenze anche sul numero dei giudici di pace in servizio in tutta Italia , non è’ possibile sguarnire i nuovi uffici dei giudici di pace con un taglio netto di oltre il trenta per cento dei posti occupati attualmente dagli ultra sessantottenni, senza che sia possibile un ‘integrazione veloce con bandi concorsuali ,il cui espletamento comporterà’ un lungo lasso di tempo, per cui occorre prolungare il loro limite massimo di età’ ( da 72 a 75) mantenendoli con un solo mandato quadriennale e comunque non oltre i 75 anni;
-che ,altresì’,i giudici di pace attualmente sotto i 49 anni ,se avessero soltanto il rinnovo per tre mandati , si vedrebbero sottratta la possibilità’ di un qualsiasi pensionamento , per cui pur prevedendo un limite di età’ di 69 anni per loro e’ necessario un mandato ulteriore quadriennale da aggiungere ai tre validi per tutti gli attuali over 49enni ed under 68enni per i quali il limite di età’ rimarrebbe a 72 anni ;
CHIEDE
di mantenere in via transitoria per tutti i giudici di pace dai 49 anni ai 68 anni ,in servizio all’entrata in vigore della riforma della magistratura onoraria ,il rinnovo di tre mandati quadriennali fino a 72 anni;
Con Due Eccezioni:
1) coloro che hanno superato i 68 anni avrebbero un solo mandato quadriennale entro il limite massimo dei 75 anni;
2) coloro che non hanno superato i 49 anni avrebbero un ulteriore mandato quadriennale oltre i tre mandati predetti per un totale di quattro mandati quadriennali ed entro il limite massimo di 69 anni.
Di conseguenza nella riforma della magistratura onoraria si propone la seguente
Norma transitoria.
Comma 1 .I giudici di pace, in servizio al momento dell’entrata in vigore della riforma della magistratura onoraria , possono essere confermati,previa verifica, nell’incarico per ulteriori tre mandati quadriennali e, in ogni caso, non oltre il settantaduesimo anno di età.
Comma 2. Fatto salvo quanto stabilito al comma precedente, i giudici di pace in servizio che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, hanno superato il sessantottesimo anno di età, possono essere rinnovati per un solo ulteriore mandato, fino al limite massimo di 75 anni di età.
Comma 3.I giudici di pace che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, non hanno compiuto i 49 anni di età, possono essere rinnovati per ulteriori quattro mandati quadriennali fino al limite di età di 69 anni.
Roma 31 maggio 2014 UNITÀ’ DEMOCRATICA GIUDICI DI PACE



