Il Tar del Lazio respinge un ricorso di un giudice di pace revocato dal CSM

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“Era giudice di pace. Ma quando le avevano revocato l’incarico aveva presentato ricorso. Che ha perso. Il ricorso presentato dall’avvocato z , sollevata dall’incarico un anno fa, è stato respinto dal Tar, che ha riconosciuto valide le motivazioni che erano alla base della decisione.

Il ministero della giustizia, il 3 agosto del 2012, aveva revocato, all’avvocato z, l’incarico di giudice di pace . Il provvedimento faceva seguito ad una delibera del consiglio superiore della magistratura, ma contro di esso il giudice di pace aveva fatto ricorso al Tar del Lazio.

L’accusa :Il procedimento disciplinare era stato avviato dopo che l’avvocato x, legale di un Comune , aveva inviato alcune segnalazioni al presidente della corte d’appello . Le accuse erano pesanti: aver favorito personalmente un altro avvocato y, a sua volta giudice di pace, ma in altra città. In particolare l’avvocato x denunciava la collega di aver «in accordo con l’altro avvocato y,ed al fine di favorirlo personalmente, proceduto alla trattazione ed alla definizione, in evidente e consapevole violazione della normativa sulla competenza territoriale: di due procedimenti civili iscritti nell’anno 2004 per il recupero di crediti professionali maturati dall’avvocato y nel distretto di Roma; di due procedimenti iscritti nell’anno 2005 di opposizione a sanzioni amministrative irrogate all’avvocato y per violazioni di norme sulla circolazione stradale commesse nel distretto di Roma».

La difesa: A tutto questo l’avvocato z rispondeva affermando «di non intrattenere, né aver mai intrattenuto rapporti di amicizia con l’avvocato y, che potessero giustificare la condotta addebitata», ma anche «di aver fatto applicazione del disposto dell’articolo 30 bis del codice di procedura civile, nell’interpretazione consolidata presso l’ufficio del giudice di pace ».

Il ministro: Il presidente della corte di appello aveva proposto, in via principale, la dichiarazione di decadenza dall’incarico dell’avvocato z o, in via subordinata, la revoca «per comportamento scorretto”». Così si era arrivati alla delibera del Csm e alla successiva decisione del ministro. Contro la quale c’era stato il ricorso al Tar.

Il Tar Che con una sentenza, depositata ieri, lo ha respinto scrivendo, tra l’altro che «l’avvocato z, seguendo una certa interpretazione della norma giuridica, giungeva ad un risultato non consentito dall’ordinamento, quale la individuazione di un giudice fornito di competenza sulla base di una norma non più vigente». In sostanza, specifica il Tar del Lazio, «non già di una pura attività di interpretazione si trattava, ma di una condotta che orientava l’uso del diritto e che, dunque, poteva essere vagliata dal Csm in sede disciplinare come condotta in contrasto con gli obblighi di imparzialità, correttezza ed irreprensibilità che devono ispirare l’attività del giudice di pace».

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