
N. 128 ORDINANZA 3 – 5 giugno 2013 Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Procedimento civile – Astensione e ricusazione del giudice – Giudice di pace che, a causa del sistema retributivo fondato sul “cottimo”, ritiene di non poter essere o di non poter apparire imparziale – Facolta’ di astenersi senza autorizzazione del capo dell’ufficio – Omessa previsione – Prospettazione della questione contraddittoria –
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Genericita’ delle motivazioni – Richiesta di un intervento non costituzionalmente obbligato – Difetto di rilevanza nel giudizio a quo – Manifesta inammissibilita’ della questione. – Codice di procedura civile, art. 51, secondo comma. – Costituzione, artt. 3, 54, secondo comma, e 111, secondo comma. (GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.24 del 12-6-2013)
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