
Pubblichiamo il testo dei due articoli del D.L. n.124/2023 in vigore dal 20/9/2023 relativi all’immigrazione
Art.20
Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, in materia di trattenimento degli stranieri
1. All’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo
di complessivi tre mesi. Qualora l’accertamento dell’identita’ e
della nazionalita’ ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio
presenti gravi difficolta’, il giudice, su richiesta del questore,
puo’ prorogare il termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale
termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone
comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine complessivo di sei
mesi puo’ essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore,
per ulteriori periodi di tre mesi e per una durata complessiva non
superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato
compiuto ogni ragionevole sforzo, l’operazione di allontanamento sia
durata piu’ a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello
straniero o dei ritardi nell’ottenimento della necessaria
documentazione dai Paesi terzi. (altro…)



