Costituzione della Repubblica Italiana : Art.104 (I magistrati non possono,finchè sono in carica essere iscritti agli albi professionali)


Tra i punti fondamentali e storici della piattaforma sindacale di Udgdp vi è quello dell’incompatibilità a livello nazionale di iscrizione negli albi professionali(Avvocati,ecc.) dei magistrati onorari che ,riconosciuti come magistrati ordinari dall’ordinamento giudiziario e retribuiti con emolumenti fissi e non più a cottimo (in base alla Riforma Cartabia) non possono più,secondo un’interpretazione restrittiva, in base al comma 7 dell’art.104 della Costituzione finchè sono in carica essere iscritti negli albi professionali tra i quali vi è quello degli avvocati…
Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni
altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della
Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della
Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari
tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta
comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati
dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal
Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali,
né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

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