
Pubblichiamo il testo del nuovo decreto legge in materia di immigrazione pubblicato in G.U. del 10/3/2023 in vigore dall’11/3/2023
DECRETO-LEGGE 10 marzo 2023 , n. 20 .
Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale
dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione
irregolare.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della
Costituzione;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante
«Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare
disposizioni in materia di flussi di ingresso legale dei
lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione
irregolare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
nella riunione del 9 marzo 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
e dei Ministri dell’interno, della giustizia, degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e
delle politiche sociali e dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per
la protezione civile e le politiche del mare;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FLUSSI DI INGRESSO LEGALE E
PERMANENZA DEI LAVORATORI STRANIERI
Art. 1.
Misure per la programmazione dei flussi di ingresso
legale dei lavoratori stranieri
1. Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri
da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale
e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni
dell’articolo 3 del decreto-legislativo 25 luglio
1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
2. Il decreto di cui al comma 1 viene approvato, sentiti i
Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, gli enti e le associazioni
nazionali maggiormente attivi nell’assistenza e nell’integrazione
degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori
e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, previa delibera del Consiglio dei ministri
e successivamente trasmesso al Parlamento. I pareri
delle competenti Commissioni parlamentari sono resi entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta, termine
decorso il quale il decreto è comunque adottato.
3. Il decreto di cui al comma 1 indica i criteri generali
per la definizione dei flussi di ingresso che devono
tenere conto dell’analisi del fabbisogno del mercato del
lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori
e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative
sul piano nazionale. Il medesimo decreto indica inoltre
le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per
le causali stabilite dal decreto-legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.
4. Qualora se ne ravvisi l’opportunità, ulteriori decreti
possono essere adottati durante il triennio, secondo la procedura
di cui ai commi 2 e 3. Le istanze eccedenti i limiti
del decreto di cui al comma 1 possono essere esaminate
nell’ambito delle quote che si rendono successivamente
disponibili con gli ulteriori decreti di cui al presente comma.
Il rinnovo della domanda non deve essere accompagnato
dalla documentazione richiesta, se la stessa è già
stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.
5. Al fine di prevenire l’immigrazione irregolare, con
i decreti di cui al presente articolo sono assegnate, in via
preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che,
anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono
per i propri cittadini campagne mediatiche aventi
ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti
dall’inserimento in traffici migratori irregolari.
Art. 2.
Misure per la semplificazione e accelerazione delle
procedure di rilascio del nulla osta al lavoro
1. Al decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 22:
1) al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d -bis ) asseverazione di cui all’articolo 24 -bis ,
comma 2.»;
2) al comma 5, le parole: «sentito il questore»
sono sostituite dalle seguenti: «acquisite le informazioni
della questura competente»;
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5.0.1. Il nulla osta è rilasciato in ogni caso
qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state
acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi
ostativi di cui alla presente disposizione.».
4) dopo il comma 5 -ter è inserito il seguente:
«5 -quater . Al sopravvenuto accertamento degli
elementi ostativi di cui al comma 5.0.1 o di cui all’articolo
24 -bis , comma 4, consegue la revoca del nulla osta e
del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno,
nonché la revoca del permesso di soggiorno.».
5) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6 -bis . Nelle more della sottoscrizione del contratto
di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento
dell’attività lavorativa nel territorio nazionale.».
b) all’articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall’articolo
22, commi 5.0.1, 5 -quater e 6 -bis .».
c) dopo l’articolo 24, è inserito il seguente:
«Art. 24 -bis ( Verifiche ). — 1. In relazione agli ingressi
previsti dai decreti di cui all’articolo 3, comma 4,
la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità
del numero delle richieste presentate di cui all’articolo
30 -bis , comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è demandata, fatto
salvo quanto previsto al comma 4, ai professionisti di cui
all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di
lavoro aderisce o conferisce mandato.
2. Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono
anche conto della capacità patrimoniale, dell’equilibrio
economico-finanziario, del fatturato, del numero dei
dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del
presente decreto legislativo, e del tipo di attività svolta
dall’impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è
rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro
produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore
straniero.
3. L’asseverazione di cui al comma 2 non è comunque
richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni
dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un
apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano
a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei
requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione
le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 1 –
ter , secondo i termini e le modalità di cui all’articolo 22,
commi 5.0.1 e 6 -bis .
4. Resta ferma la possibilità, da parte dell’Ispettorato
nazionale del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia
delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto
dei requisiti e delle procedure di cui ai commi 1, 2 e
3.».
Art. 3.
Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote
1. All’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica: «Titoli di prelazione» è sostituita dalla
seguente: «Corsi di istruzione e formazione professionale
nei Paesi di origine»;
b) al comma 1, le parole: «e dal Ministero dell‘istruzione,
» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministero
dell’istruzione e del merito o dal Ministero» e, dopo le
parole: «formazione professionale», sono aggiunte le seguenti:
«e civico-linguistica»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2 -bis . È consentito, al di fuori delle quote di cui
all’articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all’articolo
22, l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato
allo straniero residente all’estero che completa le attività
di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate
sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria
del settore produttivo interessato. Il nulla osta è
rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi
e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.1 dell’articolo 22. La
domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza,
entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è
corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere
da parte del datore di lavoro. Al sopravvenuto accertamento
degli elementi ostativi di cui all’articolo 22 o di
cui all’articolo 24 -bis , comma 4, consegue la revoca del
nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto
di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità
di predisposizione dei programmi di formazione professionale
e civico-linguistica e individuati i criteri per la
loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali comunica, entro sette giorni dall’inizio dei corsi,
al Ministero dell’interno e al Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale le generalità dei
partecipanti, per consentire l’espletamento dei controlli,
da effettuarsi nel termine indicato dall’articolo 22, comma
5, e per verificare l’assenza degli elementi ostativi di
cui all’articolo 22.»;
d) al comma 3, le parole: «Gli stranieri», sono sostituite
dalle seguenti: «Salvo quanto previsto al comma 2 –
bis , gli stranieri»;
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4 -bis . Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso
di proprie agenzie strumentali e società in-house,
può promuovere la stipula di accordi di collaborazione
e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti
nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei
Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di
qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori
direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso
in Italia con le procedure di cui al comma 2 -bis .».
2. All’articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «può
essere convertito,» sono aggiunte le seguenti: «al di fuori
delle quote di cui all’articolo 3, comma 4,».
Art. 4.
Disposizioni in materia di durata del permesso di
soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per
lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare
1. All’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 -bis , lettera c) , è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ciascun rinnovo non può superare la
durata di tre anni.»;
b) al comma 3 -quater , è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Ciascun rinnovo non può superare la durata di
tre anni.»;
c) al comma 3 -sexies , è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Ciascun rinnovo non può superare la durata di
tre anni.».
Art. 5.
Ingresso dei lavoratori del settore agricolo e contrasto
alle agromafie
1. I datori di lavoro che, ai sensi degli articoli 6, 7 e
9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 gennaio 2023, n. 21, hanno presentato regolare domanda
per l’assegnazione di lavoratori agricoli e che non
sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera
oggetto della domanda, possono ottenere, sulla base
di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati
nel corso del triennio, l’assegnazione dei lavoratori
chiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti
della quota assegnata al settore agricolo.
2. L’articolo 1, comma 4 -quater , del decreto-legge
28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è sostituito dal seguente:
«4 -quater . Allo scopo di dotare l’Ispettorato centrale
della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari di adeguate professionalità per proteggere
il mercato nazionale dalle attività internazionali di contraffazione
e criminalità agroalimentare, anche connesse
ai flussi migratori irregolari, fatto salvo il personale da
inquadrare nella famiglia professionale ad esaurimento
nell’ambito dell’area Assistenti del CCNI del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
che hanno qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in
attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale
previsto dal CCNL comparto funzioni centrali
2019/2021, il personale dirigenziale e non dirigenziale inquadrato
nell’area delle Elevate professionalità e nell’area
Funzionari, in servizio presso il Dipartimento dell’Ispettorato
predetto, ha qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria
nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le
attribuzioni ad esso conferite dalla legge e dai regolamenti.
Il restante personale inquadrato nell’area Assistenti e
nell’area Operatori è agente di polizia giudiziaria.».
Art. 6.
Misure straordinarie in materia di gestione dei centri
per migranti
1. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 32 del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per i contratti
di fornitura di beni e servizi relativi alla gestione
e al funzionamento dei centri di cui agli articoli 9 e 11
del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei
centri di cui agli articoli 10 -ter e 14 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, qualora ricorra un grave inadempimento
degli obblighi previsti dallo schema di capitolato
di gara adottato con decreto del Ministro dell’interno
per ciascuna tipologia di centro e l’immediata cessazione
dell’esecuzione del contratto possa compromettere la
continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti
fondamentali, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali,
il prefetto, con proprio decreto, nomina uno o più
commissari per la straordinaria e temporanea gestione
dell’impresa, limitatamente all’esecuzione del contratto
di appalto, scelti tra funzionari della prefettura o di altre
amministrazioni pubbliche, in possesso di qualificate e
comprovate professionalità. Si applicano, in quanto compatibili,
i commi 3 e 4 dell’articolo 32 del decreto-legge
n. 90 del 2014.
2. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria
e temporanea gestione di cui al comma 1, i pagamenti
all’impresa sono versati al netto del compenso da
corrispondere ai commissari di cui al comma 1, quantificato
con il decreto di nomina secondo parametri stabiliti
con decreto adottato dal Ministero dell’interno, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, tenendo
conto della capienza del centro e della durata della gestione.
A tal fine, l’utile d’impresa derivante dalla conclusione
del contratto, determinato anche in via presuntiva dai
commissari, è accantonato in apposito fondo e non può
essere distribuito, né essere soggetto a pignoramento, a
garanzia del risarcimento del danno per inadempimento.
3. Contestualmente all’adozione della misura di cui al
comma 1, il prefetto avvia le procedure per l’affidamento
diretto di un nuovo appalto per la fornitura di beni e
servizi, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera c) , del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. All’atto del subentro del nuovo aggiudicatario, il
prefetto dichiara la risoluzione per inadempimento del
contratto, che opera di diritto, e i commissari nominati ai
sensi del comma 1 cessano dalle proprie funzioni.
Art. 7.
Protezione speciale
1. All’articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, il terzo e il quarto periodo sono
soppressi.
2. Per le istanze presentate fino alla data di entrata
in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo
straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione
dell’istanza da parte della Questura competente, continua
ad applicarsi la disciplina previgente.
3. I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato
articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di
validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata
annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma
la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in motivi
di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO
ALL’IMMIGRAZIONE IRREGOLARE
Art. 8.
Disposizioni penali
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12, comma 1, le parole: «da uno a
cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei
anni» e al comma 3 le parole: «da cinque a quindici anni»
sono sostituite dalle seguenti: «da sei a sedici anni»;
b) dopo l’articolo 12, è inserito il seguente:
«Art. 12 -bis (Morte o lesioni come conseguenza
di delitti in materia di immigrazione clandestina) . —
1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente
testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua
il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero
compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso
nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale
la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza
permanente, quando il trasporto o l’ingresso sono attuati
con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la
loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento
inumano o degradante, è punito con la reclusione
da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza
non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si
applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone
e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.
2. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona,
si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro
anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o
più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a
venti anni.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata
quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all’articolo
12, comma 3, lettere a) , d) ed e) . La pena è aumentata
da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle
ipotesi di cui al primo periodo, nonché nei casi previsti
dall’articolo 12, comma 3 -ter .
4. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti
con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni
di pena si operano sulla quantità di pena risultante
dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.
5. Si applicano le disposizioni previste dai commi
3 -quinquies , 4, 4 -bis e 4 -ter dell’articolo 12.
6. Fermo quanto disposto dall’articolo 6 del codice
penale, se la condotta è diretta a procurare l’ingresso
illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo
la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano
al di fuori di tale territorio.».
2. All’articolo 4 -bis , commi 1 e 1 -bis , della legge 26 luglio
1975, n. 354, le parole: «all’articolo 12, commi 1 e
3,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, commi
1 e 3, e 12 -bis ,».
3. All’articolo 51, comma 3 -bis , del codice di procedura
penale, le parole «all’articolo 12, commi 1, 3 e 3 -ter ,»
sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, commi 1,
3 e 3 -ter , e 12 -bis ,».
4. All’articolo 407, comma 2, lettera a) , n. 7 -bis ), del
codice di procedura penale, le parole «dall’articolo 12,
comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli
12, comma 3, e 12 -bis ».
Art. 9.
Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul
riconoscimento della protezione internazionale
1. All’articolo 35 -bis , comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: «risiede
all’estero» sono sostituite dalle seguenti: «si trovi in un
paese terzo al momento della proposizione del ricorso».
2. All’articolo 13, comma 5 -bis , del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «casi previsti al
comma 4», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione della
lettera f) ,».
3. All’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, il comma 2 è abrogato.
Art. 10.
Disposizioni per il potenziamento dei centri di
permanenza per i rimpatri
1. All’articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3 -bis . La realizzazione dei centri di cui al comma 3
è effettuata, fino al 31 dicembre 2025, anche in deroga ad
ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli
inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
Nell’ambito delle procedure per l’ampliamento della
rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all’articolo
14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) assicura,
ove richiesto, l’attività di vigilanza collaborativa ai
sensi dell’articolo 213, comma 3, lettera h) , del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».
Art. 11.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 12.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 marzo 2023
MATTARELLA
MELONI, Presidente del Consiglio
dei ministri
PIANTEDOSI, Ministro dell’interno
NORDIO, Ministro della giustizia
TAJANI, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
CALDERONE, Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
LOLLOBRIGIDA, Ministro
dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle
foreste
MUSUMECI, Ministro per la
protezione civile e le politiche
del mare
Visto, il Guardasigilli: NORDIO



