Buoni Pasto per i magistrati onorari per le udienze che si protraggono per oltre sei ore


Pubblichiamo un contributo che il Ministero della Giustizia ha erogato ai giudici onorari di pace in attuazione della riforma introdotta dalla legge di Bilancio per l’anno 2022:

“La circolare Ministero Giustizia del 27 maggio 2022 (testo in calce) ha dettato le specifiche sul tema della corresponsione dei “buoni pasto” ai magistrati onorari, in considerazione della novella introdotta dalla legge Bilancio per l’anno 2022.

Il Ministero ha osservato che le norme contenute sulla legge di bilancio vedono come destinatari i magistrati onorari di cui al contingente a esaurimento, quindi già in servizio al 15 agosto 2017.
Le modifiche normative hanno previsto che ai magistrati onorari sia riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell’amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiore a sei.

La disciplina, inoltre, ripropone l’ambito di riferimento già adottato ai fini della quantificazione del compenso dei giudici onorari confermati, che godranno di un compenso parametrato al trattamento stipendiale del personale amministrativo giudiziario di Area III, oltreché di una indennità giudiziaria diversamente determinata a seconda che optino, o meno, per il regime di esclusività delle funzioni onorarie.

La Circolare osserva che la disciplina interviene nell’ambito della riforma sulla stabilizzazione e sistematizzazione dei compensi degli onorari del contingente a esaurimento, pertanto, i destinatari risultano lo stesso contingente, e tra questi soltanto quelli che supereranno le procedure di conferma previste dalla disciplina di riordino.

Tale considerazione risulta allineata alle disposizioni che protraggono, nelle more delle procedure di conferma e fino alla relativa definizione, i parametri previgenti per la liquidazione dei compensi dei giudici di pace, dei vice-procuratori onorari e dei giudici onorari di tribunale, che non consentivano né consentono, finché saranno applicati, l’erogazione di buoni pasto.

Il buono pasto non rappresenta un elemento “retributivo”, bensì è un’agevolazione che garantisce la composizione tra le esigenze organizzative del datore di lavoro e le esigenze di sussistenza del lavoratore, con l’effetto che se ne esclude la debenza in favore dei magistrati onorari del contingente a esaurimento in attesa di conferma, per i quali cioè la procedura di “stabilizzazione” non è ancora conclusa.

Circa le modalità per accertare la durata minima di udienza a cui viene subordinata la debenza del buono pasto, identificata nel relativo protrarsi per più di sei ore, secondo la Circolare può essere utilizzata l’attestazione oraria da parte del dirigente di cancelleria o il verbale riportante l’orario di inizio e fine udienza, redatto dal medesimo magistrato onorario.”(Fonte:www.altalex.com)

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