ULTIMA VERSIONE DELLO”SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SULLA RIFORMA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA


Pubblichiamo l’ULTIMA VERSIONE DELLO “SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SULLA RIFORMA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA” preannunciato alla Commissione Giustizia del Senato ,ma non presente attualmente nel suo sito ufficiale, e che risulta ridotto da 6 a 4 articoli.Come manifestato più volte dallo stesso governo trattasi soltanto di modifiche alla c.d. riforma Orlando, per cui non può certo definirsi una vera e propria riforma .D’altra parte gli ottimi rapporti tra maggioranza ed opposizione nella Commissione Giustizia ,come documentati dal video della seduta nella quale è comparso il ministro della giustizia, denotano una volontà di modifiche già avanzate dall’opposizione con un’altra proposta di legge ( depositata agli atti della commissione di altre modifiche più incisive ) per cui non si capisce per quale motivo il tutto non sia stato accelerato per un’approvazione legislativa urgente almeno delle predette modifiche alla vera e propria riforma e condivise da tutti…

Art. 1
(Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)
1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell’associazione professionale, i soci della società tra professionisti. I magistrati onorari non possono essere assegnati a uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge, il convivente o la parte dell’unione civile esercitano la professione di avvocato.»;
2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell’associazione professionale e ai soci della società tra professionisti. Il coniuge, la parte dell’unione civile, i conviventi, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado del magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso la sede cui è assegnato il magistrato onorario, e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio.»;
3) al comma 4, le parole «vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «, o con magistrati ordinari, vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado»;
4) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. La ricorrenza in concreto delle incompatibilità del magistrato onorario derivanti da rapporti di parentela, affinità o da matrimonio, unione civile o convivenza di cui ai commi 2, 3 e 4 è verificata sulla base dei criteri previsti dagli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 35, comma 2, ai fini dell’indennità di missione o di trasferimento.»;
b) all’articolo 17, comma 4, le parole «ai sensi dell’articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale, pur quando» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 550 del codice di procedura penale, e quando»;
c) la rubrica del Capo V è sostituita dalla seguente: «Della conferma nell’incarico e dell’assegnazione ad altra sede del magistrato onorario che assiste un familiare con disabilità»;
d) all’articolo 18, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente: «14-bis. Al magistrato onorario che presta assistenza secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano le disposizioni del comma 5 del medesimo articolo. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola la procedura di assegnazione ad altra sede di cui al presente comma.»;
e) all’articolo 23, comma 2, le parole «con cadenza trimestrale» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza bimestrale»;
f) all’articolo 29, comma 1, dopo le parole «comma 8,» sono aggiunte le seguenti: «e nei successivi quadrienni,» e le parole «per ciascuno dei tre successivi quadrienni» sono sostituite dalle seguenti: «sino al raggiungimento del limite a norma del comma 2»;
g) all’articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea le parole «Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al raggiungimento del limite ai sensi dell’articolo 29»;
b) alla lettera b), dopo le parole «Consiglio superiore della magistratura» sono aggiunte le seguenti: «da adottarsi tenuto conto delle predette condizioni»;
2) i commi 9, 10 e 11 sono abrogati;
h) all’articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari» sono sostituite dalle seguenti «ai magistrati onorari» e le parole «sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «sino al raggiungimento del limite ai sensi dell’articolo 29»;
2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai magistrati onorari di cui al comma 1 che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3 bis, l’importo dell’indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari ad euro 31.473, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie, e pari ad euro 25.178, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali, per i giudici onorari inseriti rispettivamente nell’ufficio per il processo e nell’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica; le indennità non sono cumulabili.»;
3) al comma 3, primo periodo, le parole da «entro il termine» a «perentorio» sono soppresse;
4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. L’opzione di cui al comma 3 deve essere esercitata entro e non oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi successivamente ai decreti di cui all’articolo 32, comma 2, che ne definisce le modalità e i limiti.»;
5) i commi 4 e 5 sono soppressi;
i) all’articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI» e il terzo periodo è soppresso;
2) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente: «12-bis. I magistrati onorari divenuti incompatibili con la sede di appartenenza per effetto di disposizioni introdotte dal presente decreto in materia di incompatibilità possono chiedere, in via straordinaria, l’assegnazione ad altre sedi che presentino vacanze in organico e in relazione alle quali non sussistono cause di incompatibilità. Le domande di assegnazione ad altre sedi hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. La procedura di assegnazione di cui al presente comma è regolata con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.»;
l) all’articolo 33 il comma 2 è abrogato.

Art. 2
(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273)
1. All’articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Ai giudici onorari di tribunale» sono sostituite dalle seguenti: « Ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale all’entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116»;
b) al comma 1-bis, le parole «Ai giudici onorari di tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «Ai giudici onorari di cui al comma 1» e la parola «cinque» è sostituita dalla parola «otto»;
c) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all’ufficio per il processo spetta un’indennità di euro 98 per le attività svolte nello stesso giorno.»;
d) dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente: «1-quater. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all’ufficio per il processo spetta un’ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1-ter superi le otto ore.»;
e) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai vice procuratori onorari in servizio all’entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116 spetta un’indennità giornaliera di euro 98 per l’espletamento delle attività di partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega.»;
f) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 spetta un’ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 2 superi le otto ore.»;
g) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-bis.1 Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2, assegnati all’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica spettano le indennità di cui ai commi 1-ter e 1-quater.»
h) il comma 2-ter è sostituito dal seguente: «2-ter. Ai fini dell’applicazione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2-bis e 2-bis.1, la durata delle udienze e della permanenza in ufficio per l’espletamento delle attività inerenti l’ufficio per il processo e l’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica è rilevata dal capo dell’ufficio, o da un suo delegato, anche tenuto conto dei verbali di udienza e dell’attestazione scritta redatta dal magistrato onorario al termine delle attività.»;
i) al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-ter, 2 e 2-bis.1 ».

Art. 3
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Al fine di garantire il rispetto dell’invarianza finanziaria la dotazione organica di cui al decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è conseguentemente rideterminata nella misura di 6.500 unità.
3. Entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 31, comma 3-bis, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera h), numero 4) della presente legge, la dotazione organica può essere rideterminata, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1, con decreto ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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