
E’ stata annunciata la prossima approvazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge recante modifiche alla riforma della magistratura onoraria già approvata dal parlamento della precedente legislatura.Ci riserviamo di commentare le modifiche che saranno approvate dal governo ma che dovranno avere la votazione favorevole delle due Camere nei prossimi mesi…
“SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SULLA RIFORMA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA
Art. 1
(Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)
1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell’associazione professionale, i soci della società tra professionisti. I magistrati onorari non possono essere assegnati a uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge, il convivente o la parte dell’unione civile esercitano la professione di avvocato.»;
2) alcomma3,ilsecondoperiodoèsostituitodaiseguenti:«Ildivietosiapplicaanche agli associati di studio, ai membri dell’associazione professionale e ai soci della società tra professionisti. Il coniuge, la parte dell’unione civile, i conviventi, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado del magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso la sede cui è assegnato il magistrato onorario, e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio.»;
3) al comma 4, dopo le parole «tra loro» sono aggiunte le seguenti: «o con magistrati ordinari»;
4) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. La ricorrenza in concreto delle incompatibilità del magistrato onorario derivanti da rapporti di parentela, affinità o da matrimonio, unione civile o convivenza di cui ai commi 2, 3 e 4 è verificata sulla base dei criteri previsti dagli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 35, comma 2, ai fini dell’indennità di missione o di trasferimento.»;
b) all’articolo 17, comma 4, le parole «ai sensi dell’articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale, pur quando» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 550 del codice di procedura penale, e quando»;
c) la rubrica del Capo V è sostituita dalla seguente: «Della conferma nell’incarico e dell’assegnazione ad altra sede del magistrato onorario che assiste un familiare con disabilità»;
d) all’articolo 18, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente: «14-bis. Al magistrato onorario che presta assistenza secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano le disposizioni del comma 5 del medesimo articolo. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola la procedura di assegnazione ad altra sede di cui al presente comma.»;
e) all’articolo 23, comma 2, le parole «con cadenza trimestrale» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza bimestrale»;
f) all’articolo 29, comma 1, dopo le parole “comma 8,» sono aggiunte le seguenti: «e nei successivi quadrienni,» e le parole «per ciascuno dei tre successivi quadrienni» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla cessazione dell’incarico a norma del comma 2»;
g) all’articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea le parole «Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Sino alla cessazione dell’incarico ai sensi dell’articolo 29»;
b) alla lettera b), dopo le parole «Consiglio superiore della magistratura» sono aggiunte le seguenti: «da adottarsi tenuto conto delle predette condizioni»;
2) i commi 9, 10 e 11 sono abrogati;
h) all’articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari» sono sostituite dalle seguenti «ai magistrati onorari» e le parole «sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla cessazione dell’incarico ai sensi dell’articolo 29»;
2) alcomma2,ilprimoperiodoèsostituitodalseguente:«Aimagistrationoraridicui al comma 1 che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3 bis, l’importo dell’indennità lorda annuale è determinato in misura fissa pari ad euro 31.473, comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie, e pari ad euro 25.178, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali, per i giudici onorari inseriti rispettivamente nell’ufficio per il processo e nell’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica; le indennità non sono cumulabili.»;
3) al comma 3, primo periodo, le parole da «entro il termine» a «perentorio» sono soppresse;
4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. L’opzione di cui al comma 3 deve essere esercitata entro e non oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi successivamente ai decreti di cui all’articolo 32, comma 2, che ne definisce le modalità e i limiti.»;
5) i commi 4 e 5 sono soppressi;
i) all’articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI» e il terzo periodo è soppresso;
2) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente: «12-bis. I magistrati onorari divenuti incompatibili con la sede di appartenenza per effetto di disposizioni introdotte dal presente decreto in materia di incompatibilità possono chiedere, in via straordinaria, l’assegnazione ad altre sedi che presentino vacanze in organico e in relazione alle quali non sussistono cause di incompatibilità. Le domande di assegnazione ad altre sedi hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. La procedura di assegnazione di cui al presente comma è regolata con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.»;
l) all’articolo 33 il comma 2 è abrogato.
Art. 2
(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273)
1. All’articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Ai giudici onorari di tribunale» sono sostituite dalle seguenti: « Ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale all’entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116»;
b) alcomma1-bis,leparole«Aigiudicionorariditribunale»sonosostituitedalleseguenti: «Ai giudici onorari di cui al comma 1» e la parola «cinque» è sostituita dalla parola «otto»;
c) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all’ufficio per il processo spetta un’indennità di euro 98 per le attività svolte nello stesso giorno.»;
d) dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente: «1-quater. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all’ufficio per il processo spetta un’ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1-ter superi le otto ore.»;
e) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai vice procuratori onorari in servizio all’entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116 spetta un’indennità giornaliera di euro 98 per l’espletamento delle attività di partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega.»;
f) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 spetta un’ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 2 superi le otto ore.»;
g) dopoilcomma2-bisèaggiuntoilseguente:«2-bis.1Aiviceprocuratorionoraridicuial comma 2, assegnati all’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica spettano le indennità di cui ai commi 1-ter e 1-quater.»
h) il comma 2-ter è sostituito dal seguente: «2-ter. Ai fini dell’applicazione dei commi 1- bis, 1-ter, 1-quater, 2-bis e 2-bis.1, la durata delle udienze e della permanenza in ufficio per l’espletamento delle attività inerenti l’ufficio per il processo e l’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica è rilevata dal capo dell’ufficio, o da un suo delegato, anche tenuto conto dei verbali di udienza e dell’attestazione scritta redatta dal magistrato onorario al termine delle attività.»;
i) al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-ter, 2 e 2-bis.1 ».
(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi)
1. All’articolo 54, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ultimo periodo, dopo le parole: «periodo di imposta» sono aggiunte le seguenti: «, ridotte del 40 per cento».
1. Dopo l’articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è inserito il seguente: «Art. 70.1 (Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario). 1. Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del
Art. 3
Art. 4
(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:
a) nell’udienza dibattimentale, da magistrati ordinari in tirocinio, da personale in quiescenza
da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
b) nell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, da magistrati ordinari in tirocinio che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi;
c) nei procedimenti civili, da magistrati ordinari in tirocinio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a).
2. La delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento. Nella materia penale, essa è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.».
2. Al comma 1 dell’articolo 162 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole «articolo 72» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 70.1».
Art. 5 (Disposizioni finanziarie)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ad essa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Al fine di garantire il rispetto dell’invarianza finanziaria la dotazione organica di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è conseguentemente rideterminata, con le modalità contenute nel comma medesimo, entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 31, comma 3-bis, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera h), numero 4) della presente legge.
Art. 6 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”
(fonte :italiaoggi.it)



