Procedimenti per ritardi…


Pubblichiamo dal sito di Questione Giustizia un articolo molto interessante ,che condividiamo, essendo ancora in corso i procedimenti per i rinnovi degli incarichi ai magistrati onorari ai sensi della vigente legislazione…

“Il decreto legislativo n. 109/2006 relativo alla disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati e delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicazione si distingue in due sezioni, una dedicata agli illeciti disciplinari dei magistrati e l’altra dedicata alle sanzioni disciplinari. Vi è poi un secondo capo dedicato appositamente al procedimento disciplinare.
Le caratteristiche fondamentali dell’attuale sistema degli illeciti disciplinari sono la tendenziale tipizzazione delle condotte, sia per gli illeciti compiuti nell’esercizio delle funzioni giudiziarie che per gli illeciti compiuti fuori dell’esercizio delle funzioni, e
l’obbligatorietà dell’azione disciplinare promossa dal Procuratore generale e proprio l’esigenza di tipizzazione diventa tanto più necessaria nel momento in cui l’esercizio dell’azione disciplinare viene trasformata da discrezionale in obbligatoria. L’obbligatorietà della azione disciplinare impone, infatti, a tutela di una rigorosa osservanza
del principio di certezza del diritto, una scelta di tipizzazione molto vicina a quella operante nel settore della giustizia penale, e quindi tale da eliminare il più possibile le incertezze applicative.
Il sistema di individuazione delle ipotesi di illecito disciplinare adottato dal legislatore si articola nella enunciazione dei doveri fondamentali del magistrato;

Diritti, doveri e garanzie dei magistrati
Il secondo gruppo di comportamenti disciplinarmente rilevanti può farsi risalire alla violazione del dovere di correttezza nei casi riportati dalle lettere d), e) ed f) dell’articolo 2.
Gran parte delle ipotesi previste dalla lettera g) alla lettera p) attengono alla violazione del dovere di diligenza. Il catalogo si apre con le due classiche ipotesi di grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile e travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile».
La previsione della «emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione
è richiesta dalla legge»di cui alla lettera l), evoca l’ipotesi della cd
«motivazione apparente».
Le altre ipotesi descritte nella categoria si caratterizzano per l’ipotesi di cui alla lettera n), laddove viene attribuita rilevanza disciplinare alla «reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate
dagli organi competenti», che può riferirsi anche alle violazioni delle circolari e delle tabelle predisposte dal Csm in tema di organizzazione degli uffici giudiziari.
Le ipotesi di cui alle lettere dd) ed ee) riguardano una sorta di
omessa vigilanza da parte del dirigente dell’ufficio; la prima concerne la mancata comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illecito disciplinare commessi dai magistrati dell’ufficio, della sezione o del collegio e riguarda i dirigenti degli uffici, ma anche i presidenti di sezione o di collegio. La seconda riguarda solo i dirigenti, o comunque i titolari del potere di vigilanza, e prevede come ipotesi di illecito la mancata comunicazione al Csm di una delle situazioni di incompatibilità parentali (artt. 18 e 19 Rd n.
12/1941) ovvero situazioni che possono dar luogo all’adozione dei provvedimenti di trasferimento d’ufficio (art. 2 Rd n. 511/1946) o di dispensa (art. 3 Rd n. 511/1946).
Le ipotesi di violazione del dovere di laboriosità sono individuate dalle lettere da q) a t); la prima ipotesi attiene al «
reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni
»
con la presunzione negativa che esclude la gravità nel caso di ritardo non eccedente il triplo dei termini previsti dalla legge.
Le altre ipotesi descrivono una vasta casistica di condotte ritenute disciplinarmente rilevanti quali la sottrazione abituale e ingiustificata all’attività di servizio (lett. r) o l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile per esigenze d’ufficio (lett. t).».
L’obbligo di riserbo è tutelato dalle fattispecie previste dalla lettera u) a bb). La divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia vietata la pubblicazione è prevista come ipotesi di illecito disciplinare insieme alla violazione dell’obbligo
di riservatezza sugli affari in corso di trattazione o sugli affari definiti, quando è idonea
a ledere indebitamente i diritti altrui.
Le ipotesi successive previste dalle lettere da v) a bb) rappresentano una sorta di decalogo delle condotte disciplinarmente rilevanti in tema di rapporti dei magistrati con i mass-media. Vengono infatti ad avere rilievo disciplinare le «dichiarazioni o le interviste che riguardino soggetti coinvolti in affari in corso di trattazione ovvero
trattati e non ancora definiti con provvedimento non più
soggetto ad impugnazione
ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui, nonché la violazione del divieto di cui al comma 2 dell’art. 5 del D.lgs. n. 106 del 2006». Così ancora è
vietato «sollecitare la pubblicità di notizie attinenti la propria attività d’ufficio ovvero costituire e utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati».
Infine, vi sono le ipotesi di cui alle lettere cc) e ff). Nel primo caso la previsione si riferisce, evidentemente, ai cdprovvedimenti suicidi,
laddove si punisce l’adozione intenzionale di un provvedimento che manifesti una precostituita ed inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico e argomentativo, tra il dispositivo e
la motivazione; mentre l’ipotesi di cui alla lettera ff), come modificata dalla legge n. 269/2006, prevede l’illecito disciplinare nel caso di «
adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile diligenza»
.
L’articolo 3 elenca una serie di ipotesi di condotte disciplinarmente rilevanti tenute dal magistrato fuori dell’esercizio delle funzioni. Il valore tutelato sembra in questi casi doversi far risalire al dovere del magistrato di non compromettere la sua credibilità con
comportamenti idonei a ledere tale principio.
Le ipotesi descritte dalle lettere da a) a g) non presentano problemi particolari e corrispondono, grosso modo, ad un’ampia casistica maturata nella giurisprudenza disciplinare; in particolare la lett.a) prevede come fattispecie disciplinare «
l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri»; la lett.b) si riferisce alle frequentazioni del magistrato e prevede che abbia rilievo disciplinare: «
il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione
comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto a
misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta riabilitazione, ovvero l’intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone
». Le ipotesi di cui alle lettere c), d) ed e) sono ben definite dalla norma e mirano a preservare l’immagine e l’affidabilità
del magistrato come soggetto istituzionale imparziale e non condizionabile da interessi privati. Così l’eventuale assunzione di incarichi extragiudiziari non autorizzati dal Csm e lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria come le attività im
-prenditoriali, sono espressamente sanzionate, come anche ottenere consapevolmente prestiti o agevolazioni da soggetti coinvolti nell’attività giudiziaria del magistrato riveste indiscutibilmente il carattere di un illecito disciplinare. Alla lettera g) è individuata
come fattispecie disciplinare la «partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni». Si tratta all’evidenza dell’ipotesi di iscrizione dei magistrati alla massoneria la cui partecipazione è stata già in passato oggetto di sanzione disciplinare da parte del Csm sin dalla sentenza del
13 gennaio 1995.

L’ipotesi di cui alla lettera h) prevede come fattispecie disciplinare «
l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività
di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l’esercizio delle funzioni o comunque compromettere l’immagine del magistrato».
La lettera i) configura un illecito disciplinare quando vi sia «
l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste».
L’art. 4 del D.lgs individua, inoltre, gli illeciti disciplinari conseguenti al reato riproducendo, sostanzialmente, la legge delega e stabilendo una specie di automatismo fra i fatti per i quali è intervenuta una condanna per delitto doloso e l’azione disciplinare, mentre per i delitti colposi puniti con la reclusione, occorre riscontrare il carattere di particolare gravità per le modalità e le conseguenze del fatto. Va segnalato però che
nella lettera d) di tale articolo si prevede una clausola di chiusura secondo cui costituisce illecito disciplinare qualunque fatto costituente reato idoneo a lederel’immaginedel magistrato.

La seconda sezione del decreto legislativo fissa l’apparato sanzionatorio che accompagna la responsabilità disciplinare. La legge prevede varie tipologie di sanzioni, che vengono adattate alle singole fattispecie disciplinari descritte in precedenza:
ne.
Il procedimento disciplinare ha carattere giurisdizionale ed è regolato dalle norme del codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il giudice disciplinare è un organo collegiale che si identifica nella Sezione disciplinare del Csm, composta da sei membri: il Vice presidente del Consiglio superiore, che la presiede, e cinque componenti
eletti dallo stesso Csm tra i propri membri, dei quali uno eletto dal Parlamento, un magistrato di cassazione con effettive funzioni di legittimità e due magistrati di merito.
Il procedimento disciplinare è promosso dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione. L’esercizio dell’azione disciplinare è stato trasformato per il Procuratore generale da discrezionale in obbligatorio, mentre per il
Ministro permane discrezionale. L’obbligatorietà dell’azione disciplinare si collega alla scelta della tipizzazione degli illeciti, molto vicina a quella operante nel settore della giustizia penale, ed impone una rigorosa osservanza del principio di certezza del diritto, tale da eliminare il più possibile le incertezze applicative.
Superato il primo stadio, la legge prevede che l’azione deve essere promossa entro un anno dalla notizia del fatto, della quale il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha conoscenza a seguito dell’espletamento di sommarie indagini prelimina
ri o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia. Secondo il decreto legislativo, ancora, entro due anni dall’inizio del procedimento il Procuratore generale deve formulare le richieste conclusive ed entro due anni dalla richiesta, la
Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura si pronuncia. La legge ha poi stabilito che non può essere promossa azione disciplinare quando siano decorsi dieci anni dal fatto.
Dell’inizio dell’azione disciplinare deve essere data comunicazione all’incolpato entro trenta giorni e l’incolpato può farsi assistere da un altro magistrato o da un avvocato. Successivamente le indagini vengono svolte dal Procuratore generale, il quale formula le sue richieste inviando il fascicolo alla sezione disciplinare del Csm, e dandone
comunicazione all’incolpato. Il Procuratore generale, se non ritiene di dovere chiedere
la declaratoria di non luogo a procedere, formula l’incolpazione e chiede la fissazione dell’udienza di discussione orale.
La discussione nel giudizio disciplinare avviene in udienza pubblica con la relazione di uno dei componenti della Sezione disciplinare, l’acquisizione d’ufficio di ogni prova utile, la lettura di rapporti, ispezioni, atti e prove acquisite in istruttoria, nonché l’esibizione di documenti. La sezione disciplinare delibera sentite le parti e la decisione può essere impugnata dinanzi alle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, mentre la sentenza divenuta irrevocabile può essere soggetta comunque a revisione.” (fonte:questionegiustizia.it)

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