Cancellato il ricorso personale in Cassazione: serve un avvocato iscritto all’albo speciale


“La riforma penale in vigore da agosto ha escluso la possibilità di presentazione in Cassazione.
Non ci sono possibilità di auto-ricorso in Cassazione. La Corte di cassazione, nella prima sentenza (la n. 42062 della Sesta sezione, depositata ieri) di interpretazione della riforma del processo penale in vigore dall’inizio da agosto, chiarisce che, per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 54 della legge 103 del 2017, deve essere esclusa la possibilità per l’imputato di presentare personalmente ricorso alla Cassazione stessa; possibilità lasciate invece per tutte le altre impugnazioni.

La Corte sottolinea che l’obiettivo della limitazione, che attribuisce ai soli avvocati iscritti nell’albo speciale la competenza alla proposizione del ricorso, è di economia processuale: si punta cioè ad evitare lo stillicidio di giudizi di inammissibilità per carenza dei requisiti di forma e di contenuto, a causa della “oggettiva incapacità del ricorrente” di individuare i vizi di legittimità del provvedimento impugnato.
Oltretutto in un procedimento a elevato tasso tecnico. Sottotraccia corre poi all’istituzione del divieto correva anche la preoccupazione di evitare un utilizzo improprio della possibilità di ricorso personale, con la possibile redazione dell’atto di impugnazione da parte di un professionista non iscritto all’albo e la sua formale sottoscrizione da parte dell’interessato.
La sentenza ricorda, facendo riferimento anche alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che l’esclusione “dell’auto-ricorso” non deve essere letta come una limitazione dell’esercizio di un pieno diritto di impugnazione, visto che questo può essere realizzato attraverso l’aiuto tecnico di un difensore legittimato.
Per questo non si configura una espressone di irragionevolezza tale da fondare una questione di legittimità costituzionale. Ed è stata la stessa Cassazione a ribadire, in più occasioni, che il legislatore ha delineato un modello di esercizio del diritto di difesa differenziato per le varie fasi e tipologie di processi. Nessun problema poi se si allarga la prospettiva e si prende in considerazione quanto richiesto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La Corte europea, infatti, pur riconoscendo a ogni imputato il diritto di difendersi personalmente, tuttavia non ne ha precisato le condizioni di esercizio, lasciando agli Stati la definizione degli strumenti che meglio permettono al sistema giudiziario di renderlo effettivo. Così, anche quando una norma espressamente ammetteva la presentazione personale del ricorso, come nel caso approdato in Cassazione che riguardava un’impugnazione in materia di mandato di arresto europeo, disciplinata dalla legge n. 69 del 2005, questa può essere abrogata da una misura successiva e incompatibile.”di Giovanni Negri (fonte:ristretti.org)

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