Alla recente Giurisprudenza della sezione lavoro (e quella non recente delle sezioni unite) della Cassazione sulla natura del rapporto di lavoro dei giudici di pace si potrà trovare diversa interpretazione in ambito europeo

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Pubblichiamo entrambe le sentenze della sezione lavoro e delle Sezioni Unite della Cassazione perchè il dibattito, riemerso dopo la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia europea in materia , possa ripartire dall’esatta conoscenza della materia stessa al fine di non abbandonare ogni speranza ma anche di non diffondere azzardate illusioni, essendo il tutto condito da costi non da tutti previsti… (lex dura lex sed lex)

SENTENZA 17862/ 16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Ancona, confermando la sentenza del Tribunale di Ancona, rigettava la domanda di xxx xxx, proposta nei confronti del Ministero della Giustizia, che chiedeva l’accertamento del suo diritto fruire di assistenza e previdenza in relazione all’attività di giudice di pace dallo stesso svolto sul presupposto delle equiparabilità di siffatta attività a quella prestata dal lavoratore subordinato o quantomeno parasubordinato.
A base del decisum la Corte territoriale poneva il fondante rilievo secondo il quale l’attività dedotta in giudizio era attività prestata nella qualità di magistrato onorario e, quindi, non sovrapponibile a quella svolta da un lavoratore subordinato o da un magistrato ordinario. Del resto, sottolineava la predetta Corte la magistratura onoraria era prevista direttamente dalla Costituzione.
Avverso questa sentenza il xxx ricorre in cassazione sulla base di tre censure, illustrate da memoria, cui resiste con controricorso il Ministero intimato che propone a sua volta impugnazione incidentale assistita da un’unica censura.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con il primo motivo del ricorso principale il xxx, denunciando vizio di motivazione, sostiene che la Corte territoriale non ha sufficientemente considerato che l’oggetto della sua pretesa era basato sulla incongruità che la sua attività di giudice di pace, ancorché qualificabile quale quella prestata da un lavoratore subordinato, non aveva copertura previdenziale assicurativa.
Con la seconda censura del ricorso principale il xxx, denunciando violazione dell’art. 112 cpc, assume che la Corte territoriale non si è pronunciata sulla sollevata questione di legittimità costituzionale delle norme istitutive del giudice di pace.
Con la terza critica del ricorso principale il xxx, prospettando violazione di legge ex art. 360 n. 3 cpc, deduce contrasto tra le norme di legge che disciplinano la posizione del giudice di pace e gli artt. 3 e 38 della Costituzione sul presupposto della piena equiparabilità dell’attività svolta nell’esercizio delle funzioni di giudice di pace a quella di un lavoratore subordinato.
I motivi che in quanto strettamente connessi dal punto di vista logico giuridico vanno 1
trattati unitariamente
Mette conto rilevare innanzitutto, sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del dl. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, come sottolineato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 8053 del 2014, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
Nella specie non è dedotta una anamolia motivazionale nel senso sopra indicato, bensì una non soddisfacente considerazione delle ragioni giuridiche poste a base del reclamato diritto alla copertura previdenziale ed assistenziale.
Quanto alla allegata violazione dell’art. 112 cpc in ragione dell’omessa pronuncia da parte della Corte del merito relativamente all’eccezione d’illegittimità costituzionale delle norme istitutive del giudice di pace in relazione agli artt. 3 e 38 della Cost., va sottolineato che costituisce principio di questa Corte – che trova riscontro nella giurisprudenza della Corte costituzionale – quello secondo cui, poiché il vigente sistema di sindacato “incidentale” di costituzionalità attribuisce a qualunque “autorità giurisdizionale”, innanzi a cui sia sollevata la relativa eccezione, il potere di respingerla “per manifesta irrilevanza o infondatezza”, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza che sia diretto esclusivamente a censurare il concreto esercizio di un siffatto potere da parte del Giudice preso in considerazione (vedi, per tutte: Cass. SU 29 marzo 2013 n. 7929; Corte cost. sentenza n. 263 del 1994 e , da ultimo, sentenza n. 1 del 2014).
Né può sottacersi che ai sensi dell’art. 24, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, l’eccezione di incostituzionalità può essere riproposta all’inizio di ogni grado ulteriore del processo, l’eventuale erroneità della valutazione del giudice che, nel provvedimento impugnato, la abbia ritenuta manifestamente irrilevante o infondata, è del tutto ininfluente
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non possono trovare accoglimento.
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alla luce della possibilità che il giudice del gravame – ivi compresa la Corte di cassazione – sia sollecitato a compiere una nuova autonoma delibazione della questione, in ipotesi difforme da quella effettuata dal giudice del precedente grado.
Non è/infine/fondata la sollevata questione di legittimità costituzionalità.
La giurisprudenza di questa Corte, invero, ha da tempo chiarito che nei confronti dei giudici di pace s’instaura un rapporto di servizio non coincidente con quello di pubblico impiego.
In particolare si è osservato che la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte il giudice di pace (v., al riguardo, l’art. 1, secondo comma, della legge istitutrice 21 novembre 1991 n. 374, che parla di “magistrato onorario”) ricorre quando esiste un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi che caratterizzano l’impiego pubblico (v., per l’enunciazione di tali concetti e come espressione di un indirizzo risalente nel tempo, Cass. Sez. Un. 8 gennaio 1975 n. 27, Cass. Sez. Un. 7 ottobre 1982 n. 5129, Cass. Sez. Un. 20 marzo 1985 n. 2033, Cass. Sez. Un. 14 gennaio 1992 n. 363 e Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1994 n. 1556, tutte in motivazione) e i due rapporti si distinguono,come rimarcato da Cass. Sez. Un.9 novembre 1998 n.11272, in base ai seguenti elementi: 1) la scelta del funzionario, che nell’impiego pubblico viene effettuata mediante procedure concorsuali ed è, quindi, di carattere tecnico- amministrativo, mentre per le funzioni onorarie è di natura politico-discrezionale; 2) l’inserimento nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione, che è strutturale e professionale per il pubblico impiegato e meramente funzionale per il funzionario onorario; 3) lo svolgimento del rapporto, che nel pubblico impiego è regolato da un apposito statuto, mentre nell’esercizio di funzioni onorarie è privo di una specifica disciplina, quest’ultima potendo essere individuata unicamente nell’atto di conferimento dell’incarico e nella natura di tale incarico; 4) il compenso, che consiste in una vera e propria retribuzione, inerente al rapporto sinallagmatico costituito fra le parti, con riferimento al pubblico impiegato e che invece, riguardo al funzionario onorario, ha carattere meramente indennitario e, in senso lato, di ristoro degli oneri sostenuti; 5) la durata del rapporto che, di norma, è a tempo indeterminato nel pubblico impiego e a termine (anche se vi è la possibilità del rinnovo dell’incarico) quanto al funzionario onorario ( V. per ulteriori riferimenti Cass. 3 maggio 2005 n. 9155 e Cass.4 novembre 2015 n. 22569 che hanno escluso l’ inquadrabilita della figura giuridica del giudice di pace in quella della parasubordinazione, delineata dall’art. 409, n. 3, cpc)
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Tanto comporta che gli elementi di fatto e di diritto dedotti non sono idonei a far ritenere che nei confronti dei giudici di pace si instauri un rapporto di servizio coincidente con quello di pubblico impiego ovvero di parasubordinazione.
Conseguentemente è da ritenersi manifestamente infondata la sollevata questione di costituzionalità in relazione agli art. 3 e 38 della Cost. per non essere in alcun modo equiparabile l’attività svolta dal giudice di pace a quella di un pubblico dipendente ovvero a quella svolta da un lavoratore parasubordinato.
Il ricorso incidentale con il quale si deduce violazione degli artt. 91 e 92 cpc per tautologica motivazione in ordine alla compensazione delle spese del giudizio di appello è fondato.Invero la Corte del merito si è limitata, sul punto,a rilevare la buona fede del ricorrente e la sussistenza di gravi e rilevanti motivi per la compensazione senza null’altro specificare nonostante la norma di cui all’art. 91 cpc, nella formulazione applicabile ratione temporis, richieda una esplicita motivazione che nella specie non è deducibile neanche dal contesto della complessiva motivazione.
Pertanto la sentenza impugnata va sul punto cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatta va decisa nel merito con la condanna di Loiodice Benedetto al pagamento delle spese del giudizio di appello liquidate in E. 2000.00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
In conclusione il ricorso principale va rigettato e quello incidentale va accolto.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente principale per il i l( principio della soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115 del 2002 introdotto dall’art.’, comma 17, della L. n.228 del 2012 per il versamento da
parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed accoglie il ricorso incidentale, cassa in relazione all’accoglimento del ricorso incidentale la sentenza impugnata e decidendo nel merito condanna xxx xxx al pagamento delle spese del giudizio di appello liquidate in E. 2000.00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Condanna il ricorrente principale
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al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in E. 3000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma I quater, del DPR n. 115 del
2002 introdotto dall’art.1, comma 17, della L. n.228 del 2012 si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 maggio 2016
Il Presidente

_______________________________________________________________REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE
S E N T E N Z A

Svolgimento del processo
Con ricorso del 27 marzo 1996 xxx , premesso di avere assunto le funzioni di giudice di pace presso l’Ufficio di Firenze e di svolgere, per conseguenza, la medesima attività dei giudici togati, pur distinguendosi da questi per le differenti modalità di reclutamento, convenivano davanti al Pretore del lavoro di Firenze il Ministero di Grazia e Giustizia e chiedevano che lo stesso fosse condannato a corrispondere loro l’indennità di cui all’art. 3 l. 19 febbraio 1981 n. 27, nella misura determinata dalla legge e con i
previsti adeguamenti triennali.
Costituitosi in giudizio, il Ministero convenuto eccepiva in via preliminare sia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sia l’incompetenza del Pretore adito (sotto il profilo tanto della materia quanto del valore) e, nel merito, contestava la fondatezza delle pretese avversarie, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del 9 luglio 1996 il Pretore, disattese le eccezioni preliminari dedotte dal convenuto, rigettava il ricorso. Questa decisione, impugnata da entrambe le parti (con appello principale e incidentale), veniva confermata dal Tribunale di Firenze con sentenza del 29 gennaio 1997. Il Tribunale, rilevato che la giurisdizione apparteneva al giudice ordinario e la competenza al giudice del lavoro, osservava, nel merito, che la legge, in ragione della connotazione onoraria del rapporto, aveva riservato ai giudici di pace una indennità corrispondente alla funzione svolta in relazione alle udienze tenute e ai provvedimenti redatti, completa e speciale rispetto al trattamento economico riservato ai magistrati togati. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il De Palma e gli altri ricorrenti che avevano partecipato alla fase di merito (tranne il Giuliani), in base a quattro distinti motivi. Ha resistito con controricorso il Ministero di Grazia e Giustizia, che ha proposto ricorso incidentale articolato in due diversi motivi.
I ricorrenti hanno depositato una memoria.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi, trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.
Con il primo motivo del ricorso incidentale, che in ordine logico va con priorità esaminato, il Ministero di Grazia e Giustizia, nel prospettare di nuovo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ha rilevato che i giudici di pace esplicano una funzione pubblica, tale da far ritenere che la giurisdizione appartenga al giudice amministrativo.
Questa tesi è stata ripresa dal Procuratore Generale, il quale, con argomenti quantitativamente e qualitativamente diversi da quelli esposti dal Ministero ricorrente, ha sostenuto che, al contrario di quanto era stato previsto per i giudici conciliatori e per gli altri magistrati onorari elencati nel secondo comma dell’art. 4 dell’ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941 n. 12), nei confronti dei giudici di pace, facenti parte dell’ordine giudiziario, è stato istituito un vero e proprio rapporto di servizio, come sarebbe dimostrato dai seguenti elementi: a) il ruolo, definito organico dalla legge, comprende un numero rilevante (superiore a quattromila unità) di soggetti distribuiti sull’intero territorio nazionale e sottoposti, in base all’art. 10 della l. 21 novembre 1991 n. 374, ai medesimi doveri stabiliti per i magistrati ordinari e al
potere disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura; b) la nomina avviene a seguito di un concorso per titoli, valutati dall’ottava commissione del Consiglio Superiore della Magistratura;
c) le controversie relative alla nomina dei coordinatori e alle cause di decadenza dal servizio appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo; d) nei confronti dei giudici di pace si applica il diritto tabellare; e) la retribuzione è prevista con il sistema del cottimo; f) la qualifica di “giudici onorari” non esclude l’esistenza del suddetto rapporto di servizio.
Pregevole sul piano formale, ma fattualmente non univoca, è la tesi affermata dal Procuratore Generale; e, poiché ai fini della determinazione della giurisdizione non può avere certo rilievo, al contrario di quanto ha sostenuto la difesa del Ministero di Grazia e Giustizia, “l’esercizio di funzione pubblica” da parte dei giudici di pace, il motivo del ricorso deve essere disatteso.
La categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte il giudice di pace (v., al riguardo, l’art. 1, secondo comma, della legge istitutrice 21 novembre 1991 n. 374, che parla di “magistrato onorario”) , da tempo ha formato oggetto di esame da parte di questa Corte nelle sentenze che, in relazione a tale categoria, si sono occupate della questione inerente alla giurisdizione. Nelle numerose decisioni che si sono pronunciate sull’argomento è stato affermato che le caratteristiche proprie della figura del funzionario onorario debbono essere individuate non in positivo, ma in negativo, dal momento che, in carenza di una organica disciplina (non dettata dal legislatore) , la figura in questione necessariamente assume una connotazione, per cosi dire, residuale rispetto a quella del pubblico impiegato. E, avuto riguardo a questo rilievo, è stato quindi asserito che la figura di cui si discute ricorre quando esiste un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi che caratterizzano l’impiego pubblico (v., per l’enunciazione di tali concetti e come espressione di un indirizzo risalente nel tempo, Cass. Sez. Un. 8 gennaio 1975 n. 27, Cass. Sez. Un. 7 ottobre 1982 n. 5129, Cass. Sez. Un. 20 marzo 1985 n. 2033, Cass. Sez. Un. 14 gennaio 1992 n. 363 e Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1994 n. 1556, tutte in motivazione). Da parte di tali sentenze (cui adde Cass. Sez. Un. 15 marzo 1985 n. 2016, sempre in motivazione, che, in virtù del principio enunciato, ha escluso l’applicabilità dell’art. 36 della Costituzione al funzionario onorario) è stato osservato, in
particolare, che i due rapporti si distinguono in base ai seguenti elementi: 1) la scelta del funzionario, che nell’impiego pubblico viene effettuata mediante procedure concorsuali ed è, quindi, di carattere tecnico-amministrativo, mentre per le funzioni onorarie è di natura politico-discrezionale; 2) l’inserimento nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione, che è strutturale e professionale per il pubblico impiegato e meramente funzionale per il funzionario onorario; 3) lo svolgimento del rapporto, che nel pubblico impiego è regolato da un apposito statuto, mentre nell’esercizio di funzioni onorarie è privo di una specifica disciplina, quest’ultima potendo essere individuata unicamente nell’atto di conferimento dell’incarico e nella natura di tale incarico; 4) il compenso, che consiste in una vera e propria retribuzione, inerente al rapporto sinallagmatico costituito fra le parti, con riferimento al pubblico impiegato e che invece, riguardo al funzionario onorario, ha carattere meramente indennitario e, in senso lato, di ristoro degli oneri sostenuti; 5) la durata del rapporto che, di norma, è a tempo indeterminato nel pubblico impiego e a termine (anche se vi è la possibilità del rinnovo
dell’incarico) quanto al funzionario onorario.
Sulla base di tutte queste argomentazioni è stato precisato che nelle controversie promosse dai funzionari onorari per ottenere un equo compenso, di ammontare superiore a quello attribuito, o un ulteriore emolumento, corrispondente a quello spettante ad altre categorie di soggetti, il riparto della giurisdizione fra il giudice amministrativo e il giudice ordinario non può avvenire in modo automatico, come è previsto per il rapporto di pubblico impiego – in relazione al quale tutte le controversie aventi per oggetto rivendicazioni retributive, di qualsivoglia natura, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – ma deve essere effettuata in concreto, tenendo conto della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio; con la conseguenza che, qualora in base alle allegazioni della parte si ravvisi la pretesa violazione di un diritto soggettivo, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, mentre, ove si riscontri l’asserita violazione di un interesse legittimo, la giurisdizione è del giudice ammistrativo (cfr., proprio con riferimento a queste due diverse conclusioni, da un lato, Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1994 n. 1556 e, dall’altro, Cass. Sez. Un. 20 marzo 1985 n. 2033, entrambe sopra indicate). Questi concetti sono stati ripresi nelle pronunce inerenti ai magistrati onorari.
In particolare, riguardo ai vicepretori onorari, ancorché reggenti, è stato affermato che, poiché l’esercizio delle funzioni da parte di tali magistrati non è riconducibile ad un rapporto di pubblico impiego, le cui controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma ad un rapporto, del tutto diverso, di servizio onorario, la giurisdizione in ordine alle controversie relative alle suddette funzioni va determinata alla stregua della posizione soggettiva sostanziale dedotta in giudizio. Tale posizione, infatti, può essere configurata come diritto soggettivo e non come interesse legittimo, con conseguente individuazione della giurisdizione del giudice ordinario, nell’ipotesi in cui la domanda ha per oggetto la corresponsione di un compenso o il pagamento di differenze retributive o il versamento dei contributi assicurativi (Cass. Sez. Un. 16 dicembre 1987 n. 9315, Cass. Sez. Un. 21 febbraio 1991 n. 1845 e Cass. Sez. Un. 11 febbraio 1993 n. 1728; v. anche Cass. Sez. Un. 17 maggio 1995 n. 5396, che si è pronunciata nello stesso senso con riferimento alle rivendicazioni avanzate da alcuni componenti di una commissione tributaria – che avevano chiesto, come nel caso in esame, che fosse loro riconosciuto il diritto alla c.d. indennità giudiziaria, prevista dall’art. 3 della l. 19 febbraio 1981 n. 27 – avendo cura in motivazione di
sottolineare che la domanda non era stata basata “sulla natura o sull’asserita inadeguatezza del compenso già corrisposto secondo il discrezionale apprezzamento dell’amministrazione”). Questi risultati interpretativi, attesa l’identità delle situazioni – per essere la presente controversia inerente a pretese dedotte in giudizio da giudici di pace – vanno tenuti presenti nella decisione che deve essere emessa sul primo motivo del ricorso incidentale.
Va, al riguardo, rilevato, soprattutto per rispondere alle argomentazioni svolte dal Procuratore Generale, che dalla legge 21 novembre 1991 n. 374, che ha istituito il giudice di pace,
quest’ultimo è definito “magistrato onorario appartenente all’ordine giudiziario” (art. 1, secondo comma), non altrimenti da quanto era stato previsto per i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i vice pretori, i vice procuratori e gli altri magistrati onorari dall’art. 4, secondo comma, del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 sull’ordinamento giudiziario (nel testo antecedente alla modifica allo stesso apportata dall’art. 4 d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, sulla istituzione del giudice unico di primo grado). E, in proposito, va sottolineato che, pur non potendo sussistere dubbi sul fatto che la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari e che di tale categoria fanno parte sia i giudici di carriera che quelli onorari (v. gli artt. 102, 104 e 105 della Costituzione), non per caso il suddetto art. 4 del r.d. n. 12 del 1941 distingueva (e ancora distingue, non avendo la suddetta modifica apportato mutamenti al riguardo) in due diversi commi le due categorie di magistrati ordinari, stabilendo nel primo comma che l’ordine giudiziario “è costituito” dai magistrati c.d. togati e nel secondo che “appartengono all’ordine giudiziario” anche gli altri magistrati c.d. onorari. Tale distinzione (considerate anche le due diverse locuzioni usate per definire le due categorie), dimostra che il legislatore ordinario, che è legittimato a legiferare sulla materia in forza della riserva di legge prevista dai suddetti artt. 102, primo comma, e 106 della Costituzione, ha ritenuto che i magistrati di carriera formino l’ordine giudiziario, cui accedono i magistrati onorari. D’altra parte, gli argomenti addotti dal Procuratore Generale per asserire che nei confronti dei giudici di pace viene istituito un rapporto di servizio, in tutto e per tutto analogo, quanto alla sostanza, a quello che è instaurato con i giudici c.d. togati – il che, a ben vedere, equivale ad affermare che per effetto del decreto di nomina previsto dall’art. 4 della legge n. 374 del 1991 si crea un vero e proprio rapporto di pubblico impiego – non sono tali da determinare una rimeditazione di quei risultati interpretativi di cui si è sopra parlato.
Si deve, in primo luogo, osservare che non possono avere rilievo nè il fatto che del ruolo di (pressoché) nuova istituzione faccia parte un numero considerevole di magistrati onorari, nei cui confronti trova applicazione il diritto tabellare, dal momento che il dato quantitativo non può costituire un parametro idoneo alla definizione di un determinato istituto giuridico (e considerato, oltre tutto, che sotto questo aspetto la situazione non è granché diversa da quella esistente al tempo dell’istituzione dei giudici conciliatori, la cui attività era regolata dal sistema tabellare), nè la regola dettata dall’art. 10 della legge n. 374 del 1991, che sottopone i giudici di pace ai doveri, alla responsabilità e ai controlli che sono propri dei magistrati ordinari, perché a tale regola non si sottraggono gli altri magistrati onorari (su questo punto v. quanto stabiliscono gli artt. 13 e segg. r.d.lg. 31 maggio 1946 n. 511 e 10 l. 24 marzo 1958 n. 195). Inoltre, come pure è il caso di precisare, non potrebbe costituire elemento probante, allo scopo di ritenere l’esistenza di un rapporto di pubblico impiego, il rilievo secondo cui le controversie aventi per oggetto la nomina dei coordinatori e la decadenza dall’incarico dei giudici di pace debbono essere promosse davanti al giudice amministrativo, giacché un tale argomento (sul quale, attesa la sua estraneità al thema decidendun, in questa sede non può essere espresso alcun giudizio) avrebbe, semmai, fondamento su un diverso presupposto, e cioè sulla regola generale che dispone che l’impugnativa dei provvedimenti discrezionali emessi da organi della pubblica amministrazione non può che essere delibata davanti alla giurisdizione amministrativa. Per il resto, ricordato che l’ufficio è temporaneo (di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile per un uguale periodo e per una sola volta: art. 7 della legge istitutrice), non può essere condiviso l’assunto secondo cui la nomina avviene a seguito di pubblico concorso, dato che, come si evince dalle disposizioni contenute negli art. 4 e 5 della legge n. 374 del 1991 e non altrimenti da quanto è stato sopra esposto con riferimento alla investitura di qualsiasi funzionario onorario, il relativo decreto è emanato, nel momento in cui si verifica una vacanza nell’organico, mediante una scelta avente carattere, in senso lato, politico- discrezionale e non amministrativo-tecnico. E a nulla, ovviamente, rileva che la nomina sia effettuata previa domanda proposta dagli interessati e previa valutazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura dei requisiti e dei titoli di preferenza richiesti dalla legge, richiedendo la legge che l’ufficio debba essere coperto da cittadini che abbiano la necessaria preparazione tecnica e che siano capaci di assolvere degnamente le funzioni loro assegnate. Infine, quanto all’ulteriore argomento inerente alla retribuzione, che sarebbe erogata con il sistema del cottimo, lo stesso è smentito dalle disposizioni contenute nell’art. 11 della legge n. 374 del 1991, il quale, dopo avere ribadito che “l’ufficio
del giudice di pace è onorario”, stabilisce che il corrispettivo per l’opera svolta è costituito non già da un compenso, ma da una indennità, la quale, essendo così espressamente definita (e senza che acquisti, come è ovvio, importanza il fatto che la stessa sia determinabile in base a parametri prefissati), non può essere certo equiparata allo stipendio del pubblico dipendente. Tutti questi rilievi indicano che gli elementi di fatto e di diritto dedotti dal Procuratore Generale non sono idonei a far ritenere che nei confronti dei giudici di pace si instauri un rapporto di servizio coincidente con quello di pubblico impiego. Gli argomenti in questione, al contrario, dimostrano che il legislatore, in applicazione dell’art. 106, secondo comma, della Costituzione, ha tenuto ferma, per la categoria di cui si discute, la sostanziale distinzione già esistente nella legge sull’ordinamento giudiziario fra giudici di carriera e giudici onorari.
Avuto riguardo a tale distinzione, si deve affermare che bene hanno fatto i ricorrenti ad adire il giudice ordinario. Attesa l’inesistenza di un rapporto di pubblico impiego e considerato che nella specie non si può parlare di esercizio di un potere discrezionale da parte della pubblica amministrazione – dato che con il ricorso introduttivo del giudizio i suddetti ricorrenti avevano dedotto il loro diritto ad ottenere l’indennità prevista dall’art. 3 l. 19 febbraio 1981 n. 27 con i previsti adeguamenti triennali,
somme, codeste predeterminate per legge – conformemente a quanto è stato deciso dal Tribunale deve essere esclusa la giurisdizione, sia esclusiva che generale di legittimità, del giudice amministrativo. Con il secondo motivo dell’impugnazione incidentale, che sempre per ragioni di ordine logico va in secondo luogo esaminato, il Ministero ricorrente ha di nuovo prospettato l’eccezione di difetto di competenza, sia per materia che per valore, del pretore in funzione di giudice del lavoro, sostenendo che, poiché esula qualsiasi ipotesi di lavoro subordinato o parasubordinato nell’attività svolta dal giudice di pace, la controversia, di valore indeterminato, rientra nella competenza del tribunale in sede ordinaria.
Questo motivo è fondato.
Nelle sopra indicate sentenze emesse da queste Sezioni Unite, nelle quali è stata delineata, ai fini della determinazione della giurisdizione, la figura del funzionario onorario, è stato affermato che l’alternativa pubblico impiegato-funzionario onorario non consente di ritenere l’esistenza di un tertium genus, costituito da un rapporto che non sia ne’ pubblico ne’ autonomo, dal momento che, al di là della subordinazione e dell’autonomia, non potrebbe che farsi ricorso alla figura della parasubordinazione, con la quale vengono individuati quei rapporti che sono caratterizzati dagli elementi della personalità e della collaborazione continuativa e coordinata. Peraltro, come è stato aggiunto, una tesi siffatta sarebbe contraria ai principi sopra enunciati in ordine alla figura del funzionario onorario, soprattutto per la ragione che la parasubordinazione non può essere ravvisata “nel rapporto che lega il titolare di un organo all’ente al quale perviene, perché il titolare dell’organo non collabora con l’ente, non è esterno ad esso, ma si identifica funzionalmente con l’ente medesimo ed agisce per esso” (cfr. Cass. Sez. Un. 20 marzo 1985 n. 2033, in motivazione); con la conseguenza che deve essere esclusa la competenza funzionale del giudice del lavoro per “l’inapplicabilità del criterio di competenza di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c.” (Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1994 n. 1556, pure in motivazione, che, in relazione ad una controversia promossa dal presidente di una commissione provinciale di controllo, dopo avere dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, ha così argomentato per dichiarare la competenza per valore del tribunale in sede ordinaria). E queste considerazioni, con riferimento a pretese avanzate da vice pretori onorari, sono state fatte proprie dalla Sezione Lavoro della Corte, che ha affermato che l’attività del vice pretore onorario, ancorché incaricato di funzioni giudiziarie o “reggenti”, oltre a collocarsi fuori dello schema generale della prestazione lavorativa subordinata – la quale, pertanto, non può essere ricondotta ad un rapporto di pubblico impiego – “non può nemmeno essere collegata ad un rapporto di lavoro autonomo, trattandosi di una fattispecie di servizio non professionale, ma onorario” (Cass. 24 febbraio 1992 n. 2288, in motivazione; v. pure Cass. 26 agosto 1997 n. 8049, che, riguardo al “rapporto di servizio onorario” del vice pretore, ha asserito che la competenza deve essere individuata esclusivamente in base al valore, non potendo la causa essere attratta nella competenza per materia del pretore del lavoro; in senso solo apparentemente contrario, atteso il tenore della decisione emessa, che era inerente alla sola questione di giurisdizione, v. Cass. Sez. Un. 17 maggio 1995 n. 5396). Nel caso in esame, come è stato esposto in narrativa, il Ministero di Grazia e Giustizia, a fronte della domanda proposta dai ricorrenti nel giudizio di primo grado, con la memoria di costituzione aveva eccepito l’incompetenza del Pretore del lavoro di Firenze per ragioni sia di materia che di valore, deducendo che la controversia, di valore indeterminato, ai sensi dell’art. 9 c.p.c. doveva essere decisa dal Tribunale della stessa città in sede ordinaria. Tale eccezione, ribadita nel giudizio di appello e di nuovo prospettata nel ricorso incidentale per cassazione, deve essere, quindi accolta, non potendo essere condivisa la pronuncia emessa dal Tribunale, che ha indicato “la competenza della magistratura del lavoro ex art. 409 c.p.c.” senza motivazione alcuna. Tenuto conto di tutti i rilievi che precedono, deve essere rigettato il primo motivo del ricorso incidentale e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Deve essere invece accolto il secondo motivo del medesimo ricorso incidentale e deve essere dichiarata la competenza per valore del Tribunale di Firenze, quale giudice di primo grado in sede ordinaria; e, per effetto di quest’ultima, pronuncia, deve essere dichiarato assorbito il ricorso principale, con il quale i ricorrenti hanno censurato a decisione di merito emanata dal giudice di appello.
Giusti motivi sussistono per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese di questa , fase del giudizio e di entrambi i gradi della precedente fase di merito.

P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Accoglie il secondo motivo del medesimo ricorso incidentale e dichiara la competenza per valore del Tribunale di Firenze, quale giudice di primo grado in sede ordinaria. Dichiara assorbito il ricorso principale e compensa interamente fra le parti le spese dell’intero giudizio.
Cosi deciso in Roma, il 1 ottobre 1998
Depositato in Cancelleria il 9 Novembre 1998.

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