Pensioni: Dal 2017 pensione anticipata con il cumulo

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“Il cumulo gratuito potrà essere utilizzato da tutti i lavoratori che vantano più periodi di contribuzione presso forme di previdenza pubbliche obbligatorie.
L’estensione del cumulo gratuito dei periodi assicurativi aiuterà le uscite anticipate di quei lavoratori che hanno carriere contributive miste. Dal prossimo anno, coloro che sono risultati assicurati presso diverse forme della previdenza pubblica obbligatoria (AGO, Gestione Separata, Fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria) potranno, infatti, cumulare tali periodi al fine di maturare un qualsiasi diritto a pensione. In particolare si potranno sommare i periodi contributivi non coincidenti al fine di integrare virtualmente i 20 anni di contributi utili per conseguire la pensione di vecchiaia o i 41 anni e 10 mesi di contributi (42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini) per conseguire la pensione anticipata. I contributi resteranno accreditati nelle forme assicurative predette e ciascuna cassa previdenziale erogherà il pro quota secondo le proprie regole di calcolo.

Si pensi ad un’assicurato classe 1956 con 30 anni di versamenti una gestione pubblica (ex inpdap) dal 1970 al 2000, altri 10 anni nel fondo lavoratori dipendenti (dal 2000 al 2010), ed altri 3 anni nella gestione separata (dal 2010 al 2015). Per un totale complessivo di 43 anni di contributi. Con il cumulo dei periodi assicurativi il lavoratore potrà sommare i periodi di contribuzione non coincidenti da un punto di vista temporale nelle predette gestioni previdenziali e perfezionare il diritto alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi) a prescindere dall’età anagrafica. Senza ulteriori attese.

Tutte le gestioni, inoltre, erogheranno il trattamento pensionistico mantenendo inalterato il proprio sistema di calcolo. La gestione pubblica erogherà il trattamento interamente con le regole del sistema retributivo mentre le altre due gestioni erogheranno la pensione con le regole del sistema contributivo in quanto trattasi di periodi di iscrizione successivi al 1995. Il lavoratore riceverà, quindi, una pensione unica composta da tre distinte quote di pensione quanti sono i fondi previdenziali coinvolti nel cumulo; l’intera operazione sarà gratuita, dunque senza che l’interessato debba pagare alcun onere.

Il beneficio rispetto al sistema attuale è evidente. L’alternativa nel caso di specie sarebbe quella di utilizzare la totalizzazione nazionale. Ma in questo caso il calcolo delle quote di pensione sarebbe interamente contributivo con una penalità non indifferente sul reddito pensionistico. Oppure l’interessato può attendere il compimento dell’età pensionabile, 66 anni e 7 mesi, conseguire la pensione principale nella gestione pubblica e chiedere poi la liquidazione della pensione supplementare a carico del Fpldp e della gestione separata sugli spezzoni contributivi ivi rimasti. Ma dovrebbe attendere diversi anni. Il lavoratore non potrebbe, invece, effettuare la ricongiunzione dei contributi nella gestione pubblica dei contributi presenti nella gestione separata dato che questa contribuzione non può formare oggetto di trasferimento. Come detto con il cumulo gratuito dei periodi assicurativi queste limitazioni verranno sostanzialmente meno ed il lavoratore potrà con maggiore versatilità sommare i contributi sia per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia che, soprattutto, quello relativo alla pensione anticipata.

Probabilmente, ma il punto dovrà essere chiarito, il cumulo potrà essere utilizzato anche per raggiungere i 35 anni di versamenti utili per conseguire il diritto al pensionamento con la vecchia pensione di anzianità, nei casi in cui essa è ancora in vigore. Si pensi in particolare ai lavori usuranti che ancora oggi accedono alla pensione con la disciplina delle quote per le quali sono necessari almeno 35 anni di contributi, ai lavoratori del comparto difesa e sicurezza. Si potrebbe anche ipotizzare l’estensione dell’istituto alle donne optanti che, in questo modo, utilizzerebbero la contribuzione presente in altre casse per integrare il requisito contributivo minimo di 35 anni. Ma questo punto dovrà essere chiarito successivamente.” Franco Rossini(fonte:www.pensionioggi.it)

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