Ricorsi al Tar avverso i provvedimenti relativi ai 68enni: motivazioni

tribunal
Al fine di raccogliere le relative adesioni dei colleghi interessati pubblichiamo le prime motivazioni sintetiche per i ricorsi al Tar relativamente alla vicenda dei 68enni inviateci dallo studio legale che abbiamo contattato per la tutela giurisdizionale dei provvedimenti dei Presidenti di Tribunale o Procuratori della Repubblica prima e delle delibere del CSM che hanno dichiarato decaduti i gdp-got-vpo che hanno compiuto i 68 anni.
Ci riserviamo di pubblicare le motivazioni anche dell’illegittimità delle decadenze dei colleghi in seguito alle delibere del CSM ,che non sono state notificate assieme ai Decreti Ministeriali attuativi, ai sensi degli articoli 41 e seguenti della legge sull’ordinamento giudiziario…
OrdGiudiziario

“ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO
Il provvedimento è illegittimo in quanto in contrasto con l’art. 7 l. 374/91, mai abrogato neppure tacitamente come si evince dalla l. 208/15. L’art. 18 bis in vigore in virtù della l. 132/15 e anche esso illegittimo per eccesso di delega.
Poiché l’atto abrogativo può essere espresso, ossia eseguito mediante l’emana-zione di una disposizione abrogatrice o tacito, nel caso in cui una legge con-tenga una norma abrogativa espressa, per sostenere l’abrogazione di altre norme diverse da quelle abrogate espressamente non può farsi ricorso all’istituto dell’abrogazione tacita in base alla considerazione che quella legge avrebbe regolato l’intera materia, in quanto l’omessa indicazione di alcune leggi e disposizioni nella norma abrogatrice sta ad indicare che il legislatore ha inteso conservarle in vita e, contemporaneamente è anche la prova che la legge non ha regolato l’intera materia. E nella fattispecie il d.lgs. 97/16 ha abrogato espressamente alcune previsioni normative di cui agli artt. 1-3-4; quindi doveva espressamente abrogare prima la l. 374/91 art. 7 e poi la l. 132/15 art. 18 bis.
Violazione della riserva di legge.
Applicazione parziale della legge delega. La stessa applicazione parziale im-pedisce una reformatio in peius di diritti quesiti e legittime aspettative tramite lo strumento del decreto legislativo fino alla estrinsecazione di tutti i decreti legislativi attuativi della delega.
Eccesso di potere da parte dell’organo emanante in quanto non formalmente legittimato a disporre la cessazione dall’incarico e perché l’interpretazione abrogatrice tacita può discendere solo dall’organo che ha emanato il provve-dimento (Governo – Parlamento). Violazione del principio sancito dal Consi-glio di Stato di divieto di reformatio in peius in campo amministrativo. Viola-zione dei criteri di umanità statuiti dal Consiglio di Stato nell’emanazione dei decreti legislativi attuativi di una legge delega.
Ovviamente oltre a queste sommarie informazioni si deve ricordare che in ca-so di ricorso al TAR, per impugnare i provvedimenti oggi presenti, bisogna discorrere sulla problematica dell’organo che può emanare un provvedimento di dismissione, sulla sua funzione e sul suo ruolo. Allorché invece dovesse in-tervenire un provvedimento del Ministero e del CSM, bisogna riallacciarsi agli 11 motivi di incostituzionalità della legge delega, alla violazione di diritti quesiti e legittime aspettative, alla sperequazione derivante dalla differente di-sciplina circa l’età, alla nulla valenza dei criteri di natura finanziaria, alla pre-carizzazione del rapporto di lavoro, all’interruzione senza motivo di pubblico servizio con il conseguente dannoso, per il cittadino, fruimento del comparto giustizia, alla scopertura di organico per i prossimi 4 anni , così come disposto dalla legge delega, alla mancata copertura finanziaria della norma in questio-ne.”
(Studio Legale Arturo Meo Via Vasto ,30 -Avellino 83100 -tel.fax 0825 34197- cell.3939160478 -e mail: antar 2126@yahoo.it)

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