Cassazione:Sentenze sull’obbligo di comunicazione dei dati del conducente di un veicolo

contravvenzioni5
Sentenze sull’obbligo di comunicazione dei dati del conducente di un veicolo
“L’omessa comunicazione da parte del proprietario di un autoveicolo dei dati identificativi del conducente autore di una infrazione del codice della strada integra un illecito amministrativo, di cui risponde anche il cittadino straniero proprietario del mezzo che alleghi il difetto di comprensibilità della contestazione (nella specie, comunque tradotta nella lingua tedesca di appartenenza), trattandosi di ragione inidonea ad esimere dal dovere di collaborazione con l’autorità pubblica.”

(Corte di cassazione, sezione VI- 2, sentenza 8 ottobre 2014 n. 21272)

In caso di violazione al codice della strada da cui consegua la sanzione amministrativa accessoria della decurtazione dei punti della patente, il ricorso avverso la violazione principale non elide, in capo al proprietario del veicolo, l’obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A., che attiene ad un dovere di collaborazione di natura autonoma ed è separatamente sanzionato, sicché la comunicazione con la quale l’opponente si sia limitato a riferire dell’avvenuta presentazione del ricorso non ha carattere esaustivo poiché l’obbligo, nelle more del giudizio, resta solo sospeso e condizionato e si riattiva in caso di esito sfavorevole, con nuova decorrenza dei termini dal deposito della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’articolo 282 cod. proc. civ.

Corte di cassazione, sezione VI – 2, sentenza 6 ottobre 2014 n. 20974

In relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo di cui all’articolo 126 bis C.d.S., ove la contestazione sia avvenuta tardivamente (per superamento del termine di cui all’articolo 1 C.d.S.), va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del mezzo al momento del rilevamento dell’infrazione, con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa comunicazione, contestata, successivamente alla prima, con apposito verbale di accertamento.

Corte di cassazione, sezione II, ordinanza 20 maggio 2011 n. 11185

Circolazione stradale -Sanzioni -In genere – Obbligo di comunicare, ai sensi dell’articolo 126 bis cod. strada, all’organo di polizia procedente, i dati del conducente del veicolo al momento della commessa violazione -Termine relativo -Sospensione in attesa della definizione del procedimento di opposizione al verbale di tale infrazione – Esclusione -Annullamento del verbale della infrazione presupposta -Irrilevanza -Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto – ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2, quarto periodo, del codice – a comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’organo di polizia, senza che quest’ultimo sia tenuto a soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell’illecito; ne consegue che la sanzione di cui all’articolo 180, comma 8, del codice della strada sussiste anche in caso di annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione, attesa l’autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene ad un obbligo di collaborazione nell’accertamento degli illeciti stradali.

Corte di cassazione, sezione II, sentenza 10 novembre 2010 n. 22881

In tema di violazione per omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo ai sensi dell’art. 126 bis cod. strada ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente, va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del mezzo al momento del rilevamento dell’infrazione, in quanto la tempestività della contestazione risponde alla “ratio” di porre il destinatario in condizione di difendersi, considerato che il trascorrere del tempo rende evanescenti i ricordi.

Cassazione civile, sez. VI, 11/04/2016, n. 7003

FacebookTwitterEmailTelegramShare

I Commenti sono chiusi