Giustizia: trasferire la causa agli avvocati arbitri

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” Controversie pendenti: diventa più facile far ricorso all’arbitrato nei giudizi di merito. La riforma della giustizia del governo Renzi introduce nell’ordinamento processualcivilistico la possibilità per le parti di trasferire le cause pendenti dinanzi ai giudici ordinari presso una sede arbitrale, ottenendo in tal modo una risposta in tempi più rapidi. Più precisamente nelle cause civili davanti al tribunale o appello pendenti alla data di entrata in vigore del decreto (13 settembre 2014), che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale.

In realtà anche prima di questa nuova disposizione normativa le parti avrebbero potuto con un compromesso abbandonare l’iter giudiziario affidandosi a quello arbitrale. Ma il legislatore ha voluto prevedere uno spostamento del giudizio in quanto il processo pendente trasmigra mantenendo ferme preclusioni e decadenze già intervenute. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale. Il lodo ha gli stessi effetti della sentenza. Si intende valorizzare – come precisato nella relazione illustrativa – la natura propriamente giurisdizionale e sostitutiva dell’arbitrato in particolare rituale, come di recente sottolineata anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione [1]. Il procedimento Una volta che le parti hanno formulato la domanda congiunta il giudice dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell’ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale qualora le parti non provvedano esse stesse alla designazione degli arbitri. Gli arbitri devono essere individuati tra gli avvocati iscritti all’albo del circondario da almeno tre anni e che si siano resi disponibili con dichiarazione resa al Consiglio dell’ordine forense. Qualora la traslazione del giudizio avvenga in sede di appello è previsto un termine di 120 giorni per il deposito del lodo; in mancanza il processo deve essere riassunto entro i successivi 60 giorni. Soltanto quando il processo è riassunto il lodo non può più essere pronunciato ed è espressamente prevista l’estinzione del processo ove, nel caso di mancata pronuncia del lodo, non si proceda con la riassunzione. Nelle ipotesi in cui vi sia dichiarazione di nullità del lodo pronunciato entro il termine di 120 giorni o, comunque, entro il termine per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità. Per incentivare poi l’accesso alla procedura arbitrale è stato previsto che con decreto regolamentare del ministro della Giustizia potranno essere stabilite riduzioni dei parametri sui compensi degli arbitri. Inoltre, non si applica la solidarietà passiva a carico delle parti per i compensi degli arbitri.”
[1] Cass. S.U. sent. n. 24153 del 25.10.2013 – (fonte:www.laleggepertutti.it)

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