Il Tribunale di Roma raggiunge il 58% di accordi a seguito della proposta del giudice e della mediazione demandata

mediazion

Pubblichiamo un articolo del magistrato togato dr.Moriconi del Tribunale di Roma in quanto condividiamo con lui l’entusiasmo per il ricorso alla conciliazione ed alla mediazione, così come offerte dal codice processuale civile e dalle leggi vigenti (art.320 I c. c.p.c.;art.185 bis c.p.c.,Legge n.98/2013),sia nel processo davanti al giudice di pace che davanti al giudice monocratico …(di.lo.)

“A fare dal settembre 2013, essendo stati introdotti nuovi strumenti A.D.R. (la proposta del giudice ex art.185 bis e la mediazione demandata riformata, introdotti ai sensi del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 come convertito dalla legge 9.8.2013, n.98), lo scrivente ha avviato presso la XIII° sezione del tribunale di Roma numerosi esperimenti con tali mezzi al fine di verificarne l’utilità ed il funzionamento e di individuare quali fossero le modalità di utilizzo più proficue.

Alla data del presente scritto sono stati emanati quindi un grandissimo numero di provvedimento ADR in ordine ai quali sarà assai interessante accertare in prosieguo l’esito. Nel frattempo è stata effettuata una verifica parziale, cioé limitata ai provvedimenti emessi dallo scrivente. Nonché ad un limitato periodo di tempo.

Infatti al fine di individuare un plafond di atti contenenti la proposta del giudice ai sensi dell’art.185 bis cpc ovvero la mediazione demandata ai sensi dell’art. 5 co.II° decr.lgs.28/10 in relazione al quale effettuare i riscontri di successo o insuccesso, si deve considerare che i tempi per la definizione del provvedimento ADR sono correlati alla natura e complessità della causa, alla qualità e alla quantità dei soggetti coinvolti ed alle disposizioni di legge (tre mesi è il tempo previsto per la mediazione). E pertanto, si è preso atto che solo per il trimestre ottobre-dicembre 2013 il plafond era sufficientemente stabilizzato nel senso che su n. 58 ordinanze emesse (e contenenti solo la proposta, solo la mediazione demandata ovvero entrambi) ben n.49 si erano già concluse (mentre n.9 erano ancora “aperte”, in particolare per n.4 cause l’accordo è stato preannunciato dalle parti in udienza come già raggiunto ma in corso di formalizzazione o di esecuzione, per n.1 causa si è concesso un nuovo termine non essendo stati fatti da parte della cancelleria gli avvisi alle parti del provvedimento, per n.3 procedure sono in corso trattative, per n.1 causa si è dichiarata la interruzione della stessa)

Ebbene le procedure che si sono concluse con un accordo al quale ha conseguito la cancellazione della causa sono risultate n. 27 mentre per n. 22 cause nelle quali erano stati emessi provvedimenti ADR le parti NON hanno raggiunto l’accordo. Riassumendo:
Provvedimenti ADR ottobre-dicembre 2013: n.58
Provvedimenti ADR ottobre-dicembre 2013 conclusi: n.49
Accordo : n.27
Non accordo : n.22

La percentuale di accordi è quindi del 55,10%. Laddove si aggiungano le n.4 procedure ancora in corso per le quali l’accordo è stato dichiarato in corso di formalizzazione la percentuale degli accordi raggiunti sale al 58%. Percentuali quindi molto elevate, essendosi più della metà delle procedure conclusa favorevolmente. Vale inoltre considerare che i dati che precedono sono relativi alla fase inizialissima dell’utilizzo della mediazione demandata riformata e della proposta del giudice. In un periodo cioé nel quale non solo il giudice, ma anche avvocati e le parti, si dovevano confrontare con strumenti inediti o diversi (così la nuova mediazione demandata).

Si vuol dire che nella fase iniziale quando il giudice proponeva di adottare uno strumento ADR, specialmente la proposta ex art.185 cpc, gli avvocati cadevano dalle nuvole mostrando dubbi e perplessità, o si mostravano scettici ed agnostici. Negli ultimi tempi e prima della pausa estiva nella sezione tutti (i magistrati) sanno che oggi in moltissimi casi gli avvocati precedono il giudice chiedendo di loro iniziativa che il giudice formuli una proposta conciliativa ai sensi dell’art.185 bis cpc.

Purtroppo c’è da registrare che il nuovo, quand’anche efficace, giusto (perché si tratta, in questo caso, di strumenti eticamente giusti, a differenza di tanti altri funzionali alla riduzione del contenzioso ma deprimenti la risposta di giustizia, come nel caso dei costanti aumento del contributo unificato, dei filtri in appello e in cassazione etc.) e necessarissimo, come in questo caso, visto il notorio pessimo stato in cui versa la giustizia civile, incontra sempre difficoltà ad essere compreso ed accettato e quindi ad affermarsi specialmente in un Paese che in questa fase storica (non è sempre stato così) è poco o niente incline a cambiare. La magistratura non meno e forse più ancora di altre categorie.

Che sta a dire tutto ciò ? Che come sempre accade nelle vicende degli uomini, non è una questione di mezzi, quanto di volontà e di impegno.
In particolare della fiducia che gli stessi ripongano ( o meno) nelle loro capacità di risolvere i problemi e nell’interesse che abbiano (o meno) di volere perseguire (anche) obiettivi che trascendano dal loro interesse individuale. Questi requisiti non sono mancati in passato al popolo italiano. Voglia di rimettersi continuamente in gioco, coraggio di battere nuove strade quando quelle usuali si rivelavano inadatte o insufficienti, impegno e sacrificio da offrire al proprio Paese a prescindere dall’utilità personale…questi sono i segreti perché qualcosa di importante accada e funzioni. Illusorio e puerile invece pensare che questa o quella norma, questo o quel finanziamento possano valere quale panacea, quale rimedio trascendente.

Concludo ricordando che ad Ostia (la valorosa Sezione Distaccata soppressa nel settembre 2013) la riduzione delle cause a seguito della mediazione delegata si era attestata sul 8/10% e ciò pur essendo l’invito del giudice prima dell’entrata in vigore del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 del tutto privo di effetti sanzionatori (oggi la mancata attivazione della mediazione demandata è causa di improcedibilità della domanda). La speranza quindi è che non si attuino da parte del Governo interventi sbagliati, che confondendo cause ed effetti, introducano inutili e fuorvianti provvedimenti e disposizioni. Magari danneggiando quelli esistenti. I mezzi ci sono già, basta adoperarli.”di Massimo Moriconi (fonte:mondoadr.it)

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