
“Violazione dell’art. 53 del codice deontologico forense – Sussistenza – Sottoscrizione dell’atto da parte di altro difensore – Irrilevanza.
E’ responsabile dell’illecito disciplinare previsto dall’art. 53 del codice deontologico forense l’avvocato che sottoscriva un atto – nella specie, di opposizione alla richiesta di archiviazione di un procedimento penale, ex art. 410 cod. proc. pen. – contenente espressioni offensive nei confronti del P.M., irrilevante essendo la circostanza che l’atto sia stato sottoscritto anche da altro difensore, giacché la sottoscrizione di un atto processuale è sufficiente ad individuarne la paternità e la provenienza.”
(Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 17776 del 22/07/2013)



