Il Consiglio Nazionale di UDGDP del 19 febbraio 2014 : approvato il documento sulla Cassa Forense e Albo Avvocati

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Il Consiglio Nazionale di UDGDP del 19 febbraio 2014 ha approvato ,all’unanimità dei presenti ,il seguente documento sulla Cassa Forense e Albo Avvocati:
Il Consiglio Nazionale di Unità Democratica Giudici di Pace
dopo ampio dibattito e dopo aver letto i documenti ricevuti dagli iscritti ad UDGDP sul Regolamento della Cassa Forense e sull’applicazione della legge di riforma dell’ordinamento forense (entrata in vigore nel febbraio dello scorso anno) confutando le posizioni di singoli iscritti ,che hanno menzionato la possibilità che i giudici di pace possano cancellarsi dall’albo forense per non iscriversi alla Cassa Forense, UDGDP ritiene la predetta cancellazione punitiva nei confronti dei giudici di pace che ,nel rispetto delle incompatibilità, non intendano esercitare la professione se non sporadicamente per difendersi in autotutela ed ai sensi dell’art.86 c.p.c. ,pur non trascurando la facoltatività dell’iscrizione stessa, e chiede che non venga richiesto ai giudici di pace l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa per il mantenimento dell’iscrizione all’Ordine Forense ma che la stessa permanga sulla base della continuità dell’esercizio della professione ,sulla base del reddito assimilato a lavoro dipendente conseguito dagli giudici di pace, senza obbligo di contribuzione alla Cassa Forense da parte questi giudici di pace
ma solo del pagamento al proprio Consiglio dell’Ordine Forense della tassa di iscrizione annuale.
Unità Democratica Giudici di Pace chiede alla Cassa Forense al Consiglio Nazionale Forense al Ministero della Giustizia ed a tutti gli Organi competenti quanto segue:
1)- la facoltatività (e non l’obbligatorietà) dell’iscrizione alla Cassa Forense per i GdP iscritti all’Albo degli Avvocati ,pur mantenendo l’iscrizione stessa all’Ordine;
2)- l’espressa equiparazione delle indennità percepite dai GdP ( anche per i non iscritti alla Cassa) ai redditi professionali ai soli fini della continuità professionale senza alcun obbligo di corrispondere i contributi minimi od anche i contributi soggettivi e suppletivi;
3)- l’obbligo del Ministero della Giustizia di rimborsare ai Giudici di Pace parte dei contributi minimi ,soggettivi ed integrativi da corrispondersi alla Cassa previdenza (se i giudici di pace siano iscritti alla Cassa) o all’Inps (se siano iscritti all’Inps);
4)- il riconoscimento delle annualità pregresse(sia per la Cassa Forense che per l’Inps) ai fini del calcolo per il raggiungimento dell’età pensionabile e del diritto a trattamento previdenziale dei giudici di pace.
Roma 19 febbraio 2014 IL CONSIGLIO NAZIONALE DI
UNITA’DEMOCRATICA GIUDICI DI PACE

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