Convocati Consiglio Nazionale e Comitato Esecutivo allargati agli iscritti il 19 febbraio p.v. sul Regolamento della Cassa Forense e l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati dei Gdp

Copia di logoudgdpProponiamo alla discussione della categoria i seguenti punti che sono posti all’ordine del giorno del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo di UDGDP del 19 febbraio p.v. che sono convocati in Roma Via Teulada 28 piano II dalle ore 15,00 alle ore 18,00 con all’o.d.g. 1)regolamento Cassa Forense e diritti dei giudici di pace all’iscrizione all’albo degli avvocati 2) varie ed eventuali.
Verranno proposti i seguenti punti che sono stati indicati anche dal collega di Trebisacce del quale pubblichiamo la proposta (in fondo):
1)- la facoltatività (e non l’obbligatorietà) dell’iscrizione alla Cassa Forense per i GdP iscritti all’Albo degli Avvocati ,pur mantenendo l’iscrizione stessa all’Ordine;
2)- l’espressa equiparazione delle indennità percepite dai GdP ( anche per i non iscritti alla Cassa) ai redditi professionali ai soli fini della continuità professionale senza alcun obbligo di corrispondere i contributi minimi od anche i contributi soggettivi e suppletivi;
3)- l’obbligo del Ministero della Giustizia di rimborsare ai Giudici di Pace parte dei contributi minimi ,soggettivi ed integrativi da corrispondersi alla Cassa previdenza (se i giudici di pace siano iscritti alla Cassa) o all’Inps (se siano iscritti all’Inps);
4)- il riconoscimento delle annualità pregresse(sia per la Cassa Forense che per l’Inps) ai fini del calcolo per il raggiungimento dell’età pensionabile e del diritto a trattamento previdenziale dei giudici di pace.
Il Presidente di Unità Democratica Giudici di Pace è , pertanto, contrario:

a) all’obbligatorietà di iscrizione alla Cassa per gli Avvocati che svolgano anche funzioni di Giudice di Pace costringendoli a corrispondere i contributi minimi ed anche i contributi soggettivi e suppletivi sulle indennità percepite senza la garanzia di raggiungere i requisiti per percepire il trattamento pensionistico
b) all’esclusione dei Giudici di Pace( non iscritti agli Albi ed alla Cassa Forense o all’Inps), dal diritto a godere di un pari trattamento previdenziale per il periodo svolto come giudici di pace;
c) all’ obbligo per i Giudici di Pace,se non posseggono risorse economiche sufficienti per corrispondere o i contributi minimi o quelli soggettivi e suppletivi sulle indennità percepite, a cancellarsi dall’Albo degli Avvocati e, conseguentemente, dalla Cassa di Previdenza, precludendo così il loro diritto ad esercitare la professione e a godere di un trattamento pensionistico, in quanto la cancellazione dalla Cassa impedirebbe di proseguire la contribuzione, rendendo inutili i versamenti già effettuati, se non potranno essere rimborsati.
E’ vero invece che i giudici di pace,attualmente, non rilasciano fattura in favore del Ministero della Giustizia in quanto gli emolumenti vengono erogati direttamente dal Ministero e sono assoggettati alla fonte a trattenuta Irpef in quanto assimilati a redditi da lavoro dipendente ( quadro C dell’Unico o del mod.730) e non a reddito da lavoro autonomo previsti nell’allegato mod.E dell’Unico .
Si sottolinea che la disposizione del Regolamento, così come licenziata nel testo inviato ai Ministeri per l’approvazione, costituisce solo un inutile aggravio economico per i Giudici di Pace, senza alcuna concreta ed immediata contropartita e risulta manifestamente illegittima costituzionalmente in quanto contraria gli artt. 2, 3, e 53 della Costituzione, con i principi dettati dalla normativa comunitaria e con la prima Legge Professionale degli Avvocati (R.D. n. 1578/1933) che dispone il diritto di iscrizione all’Albo degli Avvocati in caso di superamento dell’esame di Stato ed in caso di possesso dei requisiti di condotta specchiatissima ed illibata e degli altri requisiti richiesti .
Roma 16 febbraio 2014
Diego Loveri
Presidente di UDGDP

Proposta del Giudice di Pace di Trebisacce
Comunicato_PrevidenzaGdP

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